Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 14/05/1992 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Successione della Provincia nei beni della disciolta Cassa mutua provinciale. |
Art. 2. Assistenza sanitaria in Austria. |
Art. 3. Abrogazione della legge provinciale 8 settembre 1973, n. 39. |
Art. 4. Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie. |
Art. 5. 1. All'art. 3, comma primo, lettera c), della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, le parole "l'apertura e l'esercizio di farmacie" sono soppresse. Si applica la disposizione di cui all'art. [...] |
§ 5.1.101 - L.P. 14 maggio 1992, n. 14.
Provvedimenti in materia sanitaria.
(B.U. 26 maggio 1992, n. 22).
Art. 1. Successione della Provincia nei beni della disciolta Cassa mutua provinciale.
1. La Provincia autonoma di Bolzano succede nella proprietà dei beni mobili e immobili della disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.
Art. 2. Assistenza sanitaria in Austria.
1. La lettera b) dell'art. 23, comma primo, della
"b) Land Salzburg per il "Landeskrankenhaus Salzburg" per trattamenti di forme morbose renali, nonché per interventi cardio-chirurgici".
Art. 3. Abrogazione della
1. La
Art. 4. Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie.
1. La lettera a) del comma primo dell'art. 2 della
"a) per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili destinati all'assistenza sanitaria, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi medici, impianti igienico-sanitari e tecnologici".
1. All'art. 3, comma primo, lettera c), della