§ 5.2.21 – L.P. 8 settembre 1973, n. 39.
Provvidenze per parto alle lavoratrici madri coltivatrici dirette.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:08/09/1973
Numero:39

§ 5.2.21 – L.P. 8 settembre 1973, n. 39.

Provvidenze per parto alle lavoratrici madri coltivatrici dirette.

(B.U. 9 ottobre 1973, n. 44).

 

(Legge abrogata dall'art. 3 della L.P. 14 maggio 1992, n. 14).