§ 5.1.91 – L.P. 17 novembre 1988, n. 48.
Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di distribuzione dei farmaci e di vigilanza sulle farmacie.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/11/1988
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Pianta organica delle farmacie.
Art. 1 bis.  (Istituzione di dispensari farmaceutici).
Art. 2.  Provvedimenti dell'Assessore provinciale.
Art. 3.  Vigilanza sulle farmacie.
Art. 4.  Concorsi per il conferimento di farmacie - Commissione giudicatrice.
Art. 5.  Attribuzioni alla U.S.L. Centro-Sud.
Art. 6.  Proroga del termine di cui all'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 892.
Art. 7.  Abrogazione dell'art. 8, comma primo, della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61.
Art. 8.  Soppressione della commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
Art. 8 bis.  Utilizzo dei moduli del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 5.1.91 – L.P. 17 novembre 1988, n. 48.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di distribuzione dei farmaci e di vigilanza sulle farmacie.

(B.U. 29 novembre 1988, n. 54).

 

     Art. 1. Pianta organica delle farmacie.

     1. La formazione, la revisione e la modifica della pianta organica delle farmacie sono adottate dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, sentiti l'ordine dei farmacisti della provincia, il consiglio provinciale di sanità, nonché i comuni interessati.

     2. Il sindaco del comune interessato ha diritto di intervenire alla riunione del consiglio provinciale di sanità in cui si discute la pianta organica del suo comune.

 

          Art. 1 bis. (Istituzione di dispensari farmaceutici). [1]

     1. I dispensari farmaceutici, previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, possono essere istituiti anche nei comuni, frazioni o centri abitati ove non sia prevista nella pianta organica una sede farmaceutica vacante.

     2. I dispensari farmaceutici possono essere realizzati anche in rioni e/o quartieri cittadini sprovvisti di queste strutture, nonostante la copertura dei servizi farmaceutici rispetti quanto previsto dalla normativa vigente [2].

 

          Art. 2. Provvedimenti dell'Assessore provinciale.

     1. L'assessore provinciale competente in materia di sanità adotta provvedimenti relativi a:

     a) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purché comprese nella pianta organica;

     b) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221;

     c) autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia di nuova istituzione fino all'espletamento del concorso per l'assegnazione della stessa, sentito l'ordine dei farmacisti della provincia;

     d) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e adozione dei provvedimenti urgenti per la gestione provvisoria dell'esercizio carente del titolare;

     e) trasferimento di titolarità delle farmacie;

     f) trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della sede di pertinenza, sentito il comune interessato;

     g) chiusura temporanea dell'esercizio nei casi previsti dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;

     h) determinazione ed autorizzazione al pagamento dell'indennità di residenza per le farmacie rurali e per la gestione dei dispensari farmaceutici;

     i) determinazione dell'indennità di avviamento e del valore degli arredi, medicamenti, provviste e dotazioni ai sensi dell'art. 110 del testo unico indicato alla lettera g);

     j) autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia da parte degli eredi del titolare, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, così come integrato dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, e fino al termine di cui all'art. 6 della presente legge;

     k) dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare della continuazione della gestione provvisoria di cui alla lettera j);

     l) ogni altro provvedimento in materia di farmacia non espressamente riservato agli organi statali.

 

          Art. 3. Vigilanza sulle farmacie.

     1. L'attività ispettiva di vigilanza e controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie assegnate all'esercizio privato è esercitata dal competente ufficio provinciale.

     2. Le ispezioni ordinarie, straordinarie e preventive previste dalle vigenti disposizioni nei confronti delle farmacie sono effettuate da una commissione ispettiva nominata dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità e composta:

     a) da un funzionario del ruolo amministrativo provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VIII, con funzioni di presidente;

     b) dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'U.S.L. competente per territorio;

     c) da un farmacista del ruolo nominativo provinciale del servizio sanitario provinciale;

     d) da un farmacista esercente designato dall'ordine dei farmacisti della provincia.

     3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del ruolo amministrativo provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

     4. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

     5. Ai componenti la commissione competono, in quanto spettanti, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.

     6. Il presidente della commissione cura la trasmissione degli atti della commissione al competente ufficio provinciale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

 

          Art. 4. Concorsi per il conferimento di farmacie - Commissione giudicatrice.

     1. I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di sanità.

     2. La commissione giudicatrice è presieduta da un funzionario provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VIII ed è composta da:

     a) un professore di ruolo o non di ruolo di cattedra universitaria della facoltà di farmacia;

     b) due farmacisti esercenti in farmacia aventi un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su due terne proposte dall'Ordine provinciale dei farmacisti;

     c) un farmacista o un chimico o un medico del ruolo nominativo del servizio sanitario provinciale con almeno cinque anni di servizio.

     3. Esplica le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

     4. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

     5. La Giunta provinciale approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori.

     6. Ai componenti la commissione competono, in quanto spettanti, i compensi e il trattamento economico di missione secondo la normativa vigente per le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale delle U.S.L. della provincia.

 

          Art. 5. Attribuzioni alla U.S.L. Centro-Sud.

     1. In applicazione dell'art. 4, comma secondo, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, l'U.S.L. Centro-Sud provvede, a titolo di gestione unitaria, anche per conto delle altre U.S.L. della provincia:

     a) alla raccolta e al controllo tecnico-amministrativo delle ricette spedite dalle farmacie convenzionate della provincia secondo l'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, curando altresì l'istruttoria connessa ai relativi procedimenti contenziosi;

     b) alla predisposizione e all'invio in tempo utile alle competenti U.S.L. della documentazione per la liquidazione delle competenze mensili alle farmacie per l'erogazione di farmaci agli assistiti in regime di assistenza diretta. Tale documentazione costituisce titolo per la liquidazione, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1, da parte dei presidenti delle singole U.S.L.;

     c) alla rilevazione, a livello provinciale di dati statistici-economici in ordine alle prescrizioni farmaceutiche ed al consumo dei farmaci, quale documentazione necessaria alla politica sanitaria della Provincia.

     2. Il ritardo nella liquidazione delle competenze da parte dell'U.S.L. rispetto al termine previsto dalla convenzione per l'assistenza farmaceutica, per motivi non imputabili all'U.S.L. debitrice, comporta la liquidazione del debito con la valuta del giorno corrispondente al termine convenzionale di scadenza.

 

          Art. 6. Proroga del termine di cui all'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 892.

     1. Al fine di consentire il conseguimento dell'attestato di bilinguismo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, da parte del figlio o del coniuge del farmacista titolare deceduto, per l'acquisizione della titolarità della farmacia ereditata, il termine di cui all'art. 3, comma secondo, della legge 28 febbraio 1981, n. 34, cosi come modificato dall'art. 7, comma primo, della legge 22 dicembre 1984, n. 892, è prorogato di due anni.

 

          Art. 7. Abrogazione dell'art. 8, comma primo, della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61.

     1. E' abrogato l'art. 8, comma primo della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61.

 

          Art. 8. Soppressione della commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475. [3]

     [1. Le funzioni della commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono esercitate dal competente ufficio provinciale. La commissione è così soppressa.]

 

          Art. 8 bis. Utilizzo dei moduli del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali. [4]

     1. Per la prescrizione dei medicinali, i medici dipendenti del Servizio sanitario provinciale o convenzionati con lo stesso possono utilizzare gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale. Per la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale i predetti medici devono attenersi alle condizioni e limitazioni previste per legge.

 

          Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3 e 4 della presente legge, valutati in lire 3 milioni all'anno, si provvede, per l'anno 1988, mediante utilizzo dello stanziamento previsto al cap. 52290 dello stato di previsione della spesa, che presenta sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi mediante corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.


[1] Articolo aggiunto dall'art. 58 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[2] Comma aggiunto dall'art. art. 58 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 24 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.