§ 5.2.32 - L.P. 18 aprile 1978, n. 17.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:18/04/1978
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Dei servizi di assistenza aperta.
Art. 2.  Dei servizi di assistenza residenziale.
Art. 3.  Del controllo e coordinamento tecnico dell'assistenza agli anziani.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.
Art. 5.  Interventi in favore di forme di assistenza aperta.
Art. 6.  Interventi in relazione agli immobili.
Art. 7.  Disposizioni comuni alle forme di intervento provinciale.
Art. 8.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 9.      Dopo l'art. 40 della legge provinciale viene inserito il seguente art. 40-bis:
Art. 10.  Finanziamenti.


§ 5.2.32 - L.P. 18 aprile 1978, n. 17.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77.

(B.U. 16 maggio 1978, n. 24).

 

     Art. 1. Dei servizi di assistenza aperta.

     Al primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, concernente "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani", successivamente denominata "legge provinciale" è aggiunta la seguente lettera:

     "f) il soggiorno di vacanza per anziani".

     Alla fine dell'art. 8 della legge provinciale è aggiunto il seguente comma:

     "Il soggiorno di vacanza è una istituzione temporanea, in località particolarmente idonea, avente il fine di dare all'anziano l'occasione di svago e possibilità di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali; è dotata di personale qualificato per l'assistenza sociale e sanitaria e per le attività di tempo libero".

 

          Art. 2. Dei servizi di assistenza residenziale.

     La lettera c) del primo comma e il quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale sono soppressi.

     Il secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale è sostituito dai seguenti:

     "Il numero dei posti-letto della casa di riposo non può essere inferiore a 40 nè superiore a 120. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale sarà fissato l'ambito territoriale e demografico minimo per il servizio casa di riposo.

     Le singole stanze da letto, dotate di servizi igienici, possono avere uno o due letti e la superficie minima di esse, non considerando i servizi, è stabilita rispettivamente in mq 12 e 20. Almeno il 30% dei posti deve essere in stanze da un letto".

     L'art. 12 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "Il direttore della casa di riposo deve possedere particolari titoli di esperienza in materia di assistenza agli anziani ed essere scelto fra gli assistenti geriatrici, gli infermieri, le assistenti sanitarie visitatrici, gli assistenti sociali, i medici, i sociologi e gli psicologi.

     Almeno un terzo del personale addetto all'assistenza immediata degli ospiti deve essere in possesso del diploma professionale di assistente geriatrico o del certificato di frequenza ad un corso di preparazione professionale organizzato dalla Provincia o ad analoghi corsi organizzati da altri enti pubblici e privati, che siano stati a ciò autorizzati dalla Giunta provinciale.

     L'organizzazione del lavoro all'interno dell'istituzione deve prevedere l'attribuzione di funzioni di responsabilità al personale qualificato.

     Il personale deve essere impiegato in ciascuna casa in modo da assicurare il rapporto minimo di un addetto all'assistenza immediata ogni sette posti-letto.

     Ogni casa di riposo deve avere fra il proprio personale un infermiere e un operatore addetto alle attività di tempo libero degli ospiti e alla cura dei loro rapporti con l'ambiente esterno. A tal fine le case di riposo possono consorziarsi o avvalersi di personale anche a tempo parziale, purché sia garantita una prestazione di almeno due ore giornaliere ogni 40 ospiti".

     L'art. 13 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     Deve essere fatta salva la facoltà di ogni ospite della casa di riposo di ricorrere alle cure del medico di famiglia.

     Nulla è innovato relativamente alle funzioni di vigilanza igienica e di profilassi previste per l'ufficiale sanitario dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

     Per consulenze specifiche in materia medico-geriatrica inerenti l'andamento generale del servizio, le case di riposo possono avvalersi della consulenza tecnica della commissione di cui all'art. 17 della legge".

 

          Art. 3. Del controllo e coordinamento tecnico dell'assistenza agli anziani.

     L'art. 15 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "Le istituzioni a carattere residenziale, operanti nel territorio della provincia, devono essere previamente riconosciute idonee al funzionamento dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui al seguente art. 17, in ordine alla funzionalità sul piano edificale, dell'arredamento e attrezzatura e del regolamento di servizio".

     Nell'art. 16 della legge provinciale le parole "agli enti pubblici" sono sostituite con le parole "alle istituzioni".

     L'art. 17 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     E' costituita una commissione provinciale per l'assistenza agli anziani, della quale fanno parte:

     a)l'Assessore competente per l'assistenza agli anziani;

     b)l'Assessore alla sanità;

     c)il capo della ripartizione competente per l'assistenza agli anziani;

     d)il capo della ripartizione degli enti locali;

     e)un medico specializzato in geriatria;

     f) un architetto esperto nei problemi specifici degli anziani in rapporto all'edilizia;

     g)due esperti nella materia dell'assistenza agli anziani;

     h)un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sede di Bolzano;

     i)un rappresentante della comunità di lavoro delle case di riposo dell'Alto Adige;

     l)due rappresentanti dei pensionati.

     L'Assessore di cui alla lettera a) svolge le funzioni di presidente; le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario responsabile dell'ufficio provinciale competente per l'assistenza agli anziani.

     La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale.

     Ai membri e al segretario della commissione spetta il trattamento previsto dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

     La commissione permane in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale, nel corso della quale è intervenuta la nomina".

     Nell'art. 18, lettera e), della legge provinciale è soppressa la parola "pubblici".

     Nell'art. 18, lettera g), della legge provinciale è soppressa la parola "nuove".

     L'art. 19 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     Ai fini di un migliore adempimento delle finalità della commissione di cui all'art. 18, l'ufficio competente per l'assistenza agli anziani effettua sopralluoghi ai servizi.

     A tal fine l'ufficio può avvalersi della collaborazione dei membri tecnici della commissione, nonché di funzionari di altri uffici provinciali.

     Sull'esito dei sopralluoghi l'ufficio riferisce alla commissione nella sua prima riunione, presentando proposte di intervento".

 

          Art. 4. Disposizioni finanziarie.

     L'art. 20 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     L'organo competente dell'ente gestore delibera annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo, la retta giornaliera relativa ai servizi per anziani.

     In sede di tutela, la Giunta provinciale provvede all'esame della deliberazione di cui al comma precedente sentito il parere dell'ufficio provinciale competente per l'assistenza agli anziani".

     L'art. 21 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     La retta è determinata sulla base del costo complessivo del servizio e comprende tutte le spese sostenute per la retribuzione del personale, per l'assistenza e il mantenimento degli anziani e ogni altra spesa che concorra a formare il costo del servizio.

     Nella retta sono comprese le spese per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature interne per una quota non superiore complessivamente al 4% della retta determinata a norma del precedente comma.

     La retta dei servizi è unica e non differenziata. Per stanze singole è ammessa l'applicazione di una maggiorazione fino al 20% della retta stessa.

     Uno schema per il calcolo della retta è allegato alla presente legge".

     All'art. 22 della legge provinciale è aggiunto il seguente comma:

     "Non è suscettibile di rivalsa la tredicesima mensilità della pensione".

     L'art. 23 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     Nello stato di previsione della spesa della Provincia saranno iscritti annualmente appositi stanziamenti destinati alla concessione di contributi e sussidi per:

     a)la promozione, lo sviluppo e la gestione dei servizi aperti;

     b)il riattamento e la manutenzione degli immobili destinati ai servizi;

     c)l'acquisto, il rinnovo, il miglioramento e l'adeguamento delle attrezzature tecnologiche e degli arredamenti;

     d)la preparazione e l'aggiornamento degli addetti, nonché degli amministratori dei servizi di assistenza agli anziani;

     e)la ristrutturazione di immobili di proprietà di enti pubblici con trasformazione in alloggi da destinarsi ad anziani.

     Per gli scopi indicati alla lettera d) potranno altresì essere disposti stanziamenti per spese dirette, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 34".

 

          Art. 5. Interventi in favore di forme di assistenza aperta.

     Alla fine del primo periodo del primo comma dell'art. 24 della legge provinciale, dopo le lettere c), d) ed e) è aggiunta la lettera f).

     Il secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale è sostituito dai seguenti commi:

     Il contributo è commisurato al numero delle persone addette ai servizi e al numero degli utenti e sarà comunque non superiore al 70% del costo generale riconosciuto ammissibile.

     Ai contributi per i servizi a carattere consorziale si applica una maggiorazione del 10%.

     Attività rivolte alla cura della vita di relazione e promozione dei rapporti sociali degli anziani nella vita comunitaria, quali attività di club, di tempo libero, di educazione alimentare e sanitaria, soggiorni di vacanza e altre, sono finanziabili fino ad un massimo del 40% della spesa riconosciuta ammissibile, qualora il programma di attività si sviluppi quale servizio lungo tutto l'arco dell'anno".

 

          Art. 6. Interventi in relazione agli immobili.

     Nell'art. 26 della legge provinciale sono tolte le parole "soggiorni di vacanza" e le parole "fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile" sono sostituite dalle parole "fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile".

     All'art. 26 è aggiunto il seguente comma:

     "La Giunta provinciale è autorizzata altresì a concedere ad enti pubblici, che intendono riattare o ristrutturare immobili di proprietà degli enti medesimi, per adibirli per almeno 15 anni ad alloggi per anziani, contributi fino all'ammontare massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile".

     Il secondo comma dell'art. 27 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     "Alla domanda vanno allegati il progetto di massima, il preventivo di spesa e la relazione tecnica illustrativa dell'opera".

 

          Art. 7. Disposizioni comuni alle forme di intervento provinciale.

     Nell'art. 31 della legge provinciale la lettera b) è così sostituita:

     "b) piano finanziario dettagliato con documentazione dimostrativa di eventuali contributi o sussidi provenienti da fonti esterne".

     All'art. 31 della legge provinciale è aggiunto il seguente comma:

     "Gli enti privati sono esentati dalla presentazione degli allegati di cui alla lettera c)".

     Nel primo comma dell'art. 32 della legge provinciale la parola "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "entro il mese di marzo di ciascun anno".

     L'art. 33 della legge provinciale è soppresso.

     L'art. 34 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

     La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente per l'assistenza agli anziani, sentita la commissione di cui all'art. 17, può organizzare in proprio corsi e iniziative idonee alla preparazione, aggiornamento e qualificazione professionale di personale e amministratori dei servizi per anziani.

     La Giunta provinciale può altresì, su proposta dell'Assessore competente e sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 17, erogare contributi o sussidi ad istituzioni pubbliche o private che attuino iniziative idonee all'aggiornamento professionale del personale e degli amministratori dei servizi di assistenza agli anziani.

     Ai fini di cui al comma precedente le istituzioni interessate dovranno presentare preventivamente domanda all'Assessorato provinciale competente per la assistenza agli anziani, allegando copia della deliberazione o decisione relativa all'iniziativa, piano finanziario e programma dettagliato della stessa, comprendente l'indicazione dei temi e materie, dei tempi e orari, del numero presumibile dei partecipanti, dei relatori e docenti".

 

          Art. 8. Disposizioni finali e transitorie.

     All'art. 38 della legge provinciale è aggiunto il seguente secondo comma:

     Si deroga dai requisiti di cui al precedente art. 10 per la concessione dell'idoneità al funzionamento alle istituzioni a carattere residenziale di cui al precedente comma, che comunque dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

     a)stanze dotate di lavabo e contenenti non più di tre letti, con una disponibilità minima di 10, 16 e 23 m per rispettivamente 1, 2 e 3 ospiti;

     b)un bagno ospedaliero e un adeguato numero di locali WC validi sui piani e in corrispondenza dei locali comunitari;

     c)uno o più locali soggiorno e/o pranzo con una dimensione complessiva di almeno 1,2 m per posto-letto;

     d)dotazione di corrimani e maniglie di sostegno sui due lati delle scale, nei corridoi e nei servizi.

     Oltre a disporre dei requisiti minimi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), la struttura e l'attrezzatura delle case di riposo devono comunque essere tali da garantire un livello minimo di funzionalità e di adeguatezza alle esigenze dell'ospite anziano".

 

          Art. 9.

     Dopo l'art. 40 della legge provinciale viene inserito il seguente art. 40-bis:

     "Assistenza a cittadini stranieri - La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire nel bilancio della Provincia uno stanziamento per far fronte, ai sensi dell'art. 5 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, alle spese per l'assistenza a cittadini stranieri nell'ambito delle attività di cui alla presente legge".

 

          Art. 10. Finanziamenti.

     Per l'attuazione della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, modificata e integrata dalla presente legge, sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1978 le seguenti spese:

     lire 250 milioni per gli scopi di cui all'art. 23, lettere a) e d); lire 450 milioni per gli scopi di cui all'art. 23, lettere b), c) ed e);

     lire 10 milioni per gli scopi di cui all'art. 40-bis.

     Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa annua complessiva fino alla concorrenza degli importi indicati al comma precedente, nella misura che sarà stabilita con legge di bilancio.

     Alla copertura del maggior onere di lire 337 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, rispetto a quanto autorizzato per l'esercizio finanziario 1977, si provvede con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità finanziarie derivanti dalla cessazione dell'onere "una tantum" di lire 1.200 milioni previsto dall'art. 1, punto n. 12, della legge provinciale 13 giugno 1977, n. 15.

     (Omissis).