§ 5.2.23 – L.P. 17 settembre 1973, n. 59.
Provvidenze in favore dei minorati e disadattati sociali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:17/09/1973
Numero:59


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi per promuovere la prevenzione delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed il recupero dei [...]
Art. 2.      Gli interventi di cui all'articolo precedente sono diretti:
Art. 3.      Le provvidenze di cui al precedente art. 1 sono concesse:
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, oltre agli stanziamenti già predisposti nel bilancio provinciale di previsione per l'esercizio finanziario corrente in [...]


§ 5.2.23 – L.P. 17 settembre 1973, n. 59.

Provvidenze in favore dei minorati e disadattati sociali.

(B.U. 16 ottobre 1973, n. 45).

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi per promuovere la prevenzione delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed il recupero dei soggetti, residenti nella provincia di Bolzano, da esse affetti (handicappati), nonchè forme di assistenza e di cura per favorire l'inserimento nella vita sociale, familiare, scolastica e lavorativa delle persone affette da disturbi comportamentali o caratteriali (disadattati sociali).

     L'Amministrazione provinciale è autorizzata altresì a sostenere le spese per l'assistenza e la cura delle persone indicate nel precedente comma, che risultino abbandonate o appartengano a famiglie che versino in disagiate condizioni economiche [1].

     Dai benefici previsti dalla presente legge sono esclusi i soggetti che hanno titolo ad ottenere analoghe prestazioni in forza di altre leggi.

 

          Art. 2.

     Gli interventi di cui all'articolo precedente sono diretti:

     a) all'istituzione, al potenziamento ed alla gestione di servizi che provvedano alla prevenzione, alla diagnosi precoce ed alla cura delle minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali, nonchè all'educazione, al recupero ed alla riabilitazione degli handicappati e dei disadattati sociali;

     b) ad agevolare l'accesso (dei minorati e disadattati) ai servizi pubblici predisposti a favore dell'intera collettività, nonchè ai servizi speciali per minorati e disadattati, per quanto necessario anche nel restante territorio nazionale o all'estero;

     c) all'attività di studio e di sensibilizzazione a favore dell'opinione pubblica ed in particolare degli operatori pubblici e privati nel settore dell'assistenza ai soggetti portatori di handicaps. Tale attività può attuarsi tramite programmi ed iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'attività dimostrativa e ciò anche mediante viaggi di istruzione, corsi, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni istruttive, propagandistiche, agonistiche, pubblicazioni, studi e ricerche, nonchè mediante la produzione, l'acquisto, il noleggio di documenti fotografici, cinematografici e audiovisivi, di materiale didattico, la rilevazione e la compilazione di dati statistici [2];

     d) all'acquisto, alla sistemazione ed all'arredamento funzionale di locali destinati all'assistenza nelle forme di cui alla lett. a) del presente articolo.

 

          Art. 3.

     Le provvidenze di cui al precedente art. 1 sono concesse:

     a) alle categorie di persone di cui all'art. 1 o, per essi, ai loro rappresentanti legali;

     b) ad enti ed istituzioni, anche tra loro consorziati, la cui attività in favore dei minorati e disadattati si esplichi in un ambito territoriale che tenga conto delle istituende unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

     La concessione delle provvidenze di cui alla lett. a) del comma precedente e la determinazione del relativo ammontare avviene con riguardo all'onere economico e all'entità del disagio che dall'Handicap o dal disadattamento deriva alla famiglia dell'assistito. La situazione di disagio deve essere accertata dal servizio sociale provinciale [3].

     L'Amministrazione provinciale può assumere direttamente i servizi previsti dalla presente legge in favore delle persone handicappate o socialmente disadattate, anche a mezzo di gestioni speciali.

     In caso di comprovata necessità possono essere concesse, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 1, provvidenze integrative.

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

     Per fruire delle provvidenze della presente legge, gli interessati devono inoltrare apposita domanda alla Giunta provinciale, tramite l'Assessorato competente, corredata dalla prescritta documentazione a seconda della natura dell'intervento richiesto.

 

          Art. 7. [7]

     Le provvidenze di cui alla presente legge sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, previo accertamento degli elementi posti a base delle relative richieste. La Giunta provinciale determina la misura e le modalità per la concessione delle provvidenze stesse, tenendo conto a seconda dei casi delle necessità e dei bisogni accertati o documentati, dell'importanza e del carattere delle iniziative, delle prestazioni, delle manifestazioni e delle altre attività programmate, nonchè di ogni altra circostanza che valga a determinare l'entità dell'intervento.

     E' fatto obbligo ai beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi della presente legge di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nella deliberazione di concessione.

 

          Art. 8. [8]

     Con il regolamento di esecuzione della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione delle provvidenze e possono essere precisati i relativi vincoli di destinazione.

 

          Art. 9.

     Per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, oltre agli stanziamenti già predisposti nel bilancio provinciale di previsione per l'esercizio finanziario corrente in corrispondenza dei capitoli 512, 525, 530, 540, 541, 550, 555, 620, 660 e 2935, è autorizzata per l'esercizio finanziario corrente l'ulteriore spesa di lire 40 milioni.

     Alla copertura del maggior onere di lire 40 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario corrente.

     Con successiva legge di variazione al bilancio si provvederà alle opportune modifiche o istituzioni dei necessari capitoli nel bilancio di previsione per il corrente esercizio.

     La spesa necessaria complessiva per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi successivi è autorizzata in misura non superiore ai limiti indicati nel presente articolo per l'anno corrente.


[1] Comma così modificato dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[3] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[5] Articolo modificato dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20 e abrogato dall'art. 32 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[6] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 37 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13 e l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[7] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 37 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13 e l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

[8] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 37 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13 e l'art. 16 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.