§ 5.1.112 - L.P. 20 maggio 1999, n. 3.
Modifiche ed integrazioni di leggi provinciali in materia di sanità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/05/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, concernente “Autorizzazione alle Unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la [...]
Art. 2.  Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia”.


§ 5.1.112 - L.P. 20 maggio 1999, n. 3.

Modifiche ed integrazioni di leggi provinciali in materia di sanità.

(B.U. 1 giugno 1999, n. 25).

 

     Art. 1. Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, concernente “Autorizzazione alle Unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”.

     1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18 è inserito il seguente articolo:

     ”Art. 1 bis.

     1. Le Aziende speciali unità sanitarie locali possono stipulare tra di loro oppure con altre aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti o cliniche universitarie, convenzioni di durata annuale, rinnovabili, per reperire, a prescindere dall'attivazione delle procedure concorsuali, personale medico o delle altre professionalità sanitarie del secondo livello dirigenziale da preporre alla direzione di divisioni o servizi sanitari di nuova istituzione o di elevato livello specialistico.“.

 

          Art. 2. Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia”.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 è inserito il seguente comma:

     “1 bis. La presente legge si applica anche al personale del servizio sanitario, in quanto compatibile.”.