Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 20/05/1999 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, concernente “Autorizzazione alle Unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la [...] |
Art. 2. Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia”. |
§ 5.1.112 - L.P. 20 maggio 1999, n. 3.
Modifiche ed integrazioni di leggi provinciali in materia di sanità.
(B.U. 1 giugno 1999, n. 25).
Art. 1. Modifica alla
1. Dopo l'articolo 1 della
”Art. 1 bis.
1. Le Aziende speciali unità sanitarie locali possono stipulare tra di loro oppure con altre aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti o cliniche universitarie, convenzioni di durata annuale, rinnovabili, per reperire, a prescindere dall'attivazione delle procedure concorsuali, personale medico o delle altre professionalità sanitarie del secondo livello dirigenziale da preporre alla direzione di divisioni o servizi sanitari di nuova istituzione o di elevato livello specialistico.“.
Art. 2. Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
“1 bis. La presente legge si applica anche al personale del servizio sanitario, in quanto compatibile.”.