§ 4.2.75 - L.P. 5 luglio 2011, n. 5.
Modifica di leggi provinciali nei settori ricerca, innovazione e sostegno dell’economia


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:05/07/2011
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, “Ricerca e innovazione”
Art. 2.  Abrogazioni
Art. 3.  Disposizione finanziaria
Art. 4.  Notifica alla Commissione Europea
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 4.2.75 - L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

Modifica di leggi provinciali nei settori ricerca, innovazione e sostegno dell’economia

(B.U. 16 agosto 2011, n. 33)

 

Art. 1. Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, “Ricerca e innovazione”

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

 

"1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, vede nella scienza, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione un importante motore per uno sviluppo sostenibile e sociale e per migliorare la competitività e l’attrattività del territorio, con particolare riguardo alle PMI."

 

2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

“3. La Provincia promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nello sviluppo e nella diffusione della ricerca e dell’innovazione di prodotto e di processo uno strumento fondamentale per:

a) l’incremento del valore aggiunto delle imprese e il rafforzamento della competitività dell’economia;

b) la valorizzazione delle risorse umane e dell’occupazione in un contesto orientato al rispetto delle pari opportunità e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese in una prospettiva di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.”

 

3. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

“1. L’assessore/L’assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono d’intesa il comitato tecnico, nel quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di categoria. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette membri e resta in carica per cinque anni. Il comitato tecnico ha i seguenti compiti:

a) valutazione di tutti i progetti presentati in base alla presente legge, compresi quelli finanziati dalla fondazione di cui all’articolo 8, ad eccezione dei progetti esaminati secondo le procedure automatiche e valutative per domande singole previste dal regolamento di esecuzione sulla promozione dell’innovazione;

b) supporto nella predisposizione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione;

c) supporto nell’elaborazione dei programmi annuali di cui all’articolo 6, comma 2;

d) supporto nel riferire annualmente alla Giunta provinciale sul raggiungimento degli obiettivi di programma e dei progetti messi a bando.”

 

 

4. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è inserito il seguente articolo:

“Art. 8-bis (Comitato per il parco scientifico e tecnologico) - 1. La Provincia istituisce il Comitato per il parco scientifico e tecnologico.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) elabora gli indirizzi e i criteri per l’insediamento nel Parco scientifico e tecnologico di organismi ed istituti di ricerca e di imprese innovative;

b) definisce gli obiettivi di collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese;

c) vigila sul rispetto dei criteri e degli obiettivi, monitorizza i relativi effetti in termini economici ed occupazionali e redige al riguardo una relazione annuale;

d) propone gli indirizzi generali delle attività di ricerca da svolgersi nel parco scientifico e tecnologico;

e) esprime pareri e proposte alla Giunta provinciale sulle funzioni menzionate alle lettere a), b), c) e d).

3. Il Comitato è composto da un massimo di otto membri. Esso è nominato dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza professionale, che garantiscano un’adeguata rappresentanza degli interessi degli organismi della ricerca, delle organizzazioni dei diversi settori economici e dei dipartimenti competenti. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura.

4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate alla ripartizione provinciale competente per l’innovazione. Il Comitato può avvalersi dell’assistenza tecnica della società TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige) e può emanare un proprio regolamento di gestione.”

 

5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

“m) iniziative rivolte all’introduzione di sistemi di management.”

 

6. L’articolo 18 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito:

“Art. 18 (Criteri) - 1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono determinati i contenuti tecnici, l’entità degli aiuti, i beneficiari, i requisiti d’accesso e le sanzioni.“

 

7. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea” sono sostituite dalle parole: “articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.”

 

     Art. 2. Abrogazioni

1. Gli articoli 7, 8, 9, comma 1, nonché gli articoli 10 e 13 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono abrogati.

 

     Art. 3. Disposizione finanziaria

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2011, derivanti dalla presente legge e stimati nella misura massima di 20.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle unità previsionali di base (UPB) 16100, 17100, 19105 e 19215 del bilancio provinciale 2011, già autorizzate per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di legge abrogate dall’articolo 2.

 

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

 

     Art. 4. Notifica alla Commissione Europea

1. Le domande di contributo sono trattate secondo la previgente disciplina fino alla comunicazione dell’esito positivo dell’esame da parte della Commissione Europea sulle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 18 e 22 della legge provinciale 11 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.