§ 4.2.44 - L.P. 7 agosto 1986, n. 23.
Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche: iniziative per l'incremento economico e della produttività.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:07/08/1986
Numero:23


Sommario
Art. unico.      1. I contributi di cui all'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, possono essere concessi anche a singole imprese, per le quali non sono [...]


§ 4.2.44 - L.P. 7 agosto 1986, n. 23.

Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche: iniziative per l'incremento economico e della produttività.

(B.U. 19 agosto 1986, n. 35).

 

     Art. unico.

     1. I contributi di cui all'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, possono essere concessi anche a singole imprese, per le quali non sono applicabili le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8.

     2. Sono ammissibili a contributo anche le spese di gestione di istituti, enti, associazioni e organizzazioni che perseguono gli scopi di cui all'art. 1 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79.

     3. Il termine di presentazione delle domande è abrogato.