Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 07/08/1986 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. unico. 1. I contributi di cui all'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, possono essere concessi anche a singole imprese, per le quali non sono [...] |
§ 4.2.44 - L.P. 7 agosto 1986, n. 23.
Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche: iniziative per l'incremento economico e della produttività.
(B.U. 19 agosto 1986, n. 35).
1. I contributi di cui all'art. 2, secondo comma, della
2. Sono ammissibili a contributo anche le spese di gestione di istituti, enti, associazioni e organizzazioni che perseguono gli scopi di cui all'art. 1 della
3. Il termine di presentazione delle domande è abrogato.