§ 4.2.30 - L.P. 25 luglio 1975, n. 36.
Proroga ed aumento degli interventi a favore della cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:25/07/1975
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Al fine di raggiungere lo scopo indicato dall'art. 1 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi finanziari annuali alla "Cooperativa [...]
Art. 2.      L'importo massimo annuo, previsto dall'art. 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successiva modifica, con l'art. 2 della legge provinciale 9 agosto 1968, n. 17, a titolo di [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere valutato nella misura massima annuale di lire 14 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante [...]
Art. 4.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 4.2.30 - L.P. 25 luglio 1975, n. 36.

Proroga ed aumento degli interventi a favore della cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano.

(B.U. 19 agosto 1975, n. 40).

 

     Art. 1.

     Al fine di raggiungere lo scopo indicato dall'art. 1 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi finanziari annuali alla "Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano" nella misura e con le modalità stabilite dalla legge citata e dalla legge provinciale 9 agosto 1968, n. 17, per un ulteriore periodo di dieci anni.

 

          Art. 2.

     L'importo massimo annuo, previsto dall'art. 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successiva modifica, con l'art. 2 della legge provinciale 9 agosto 1968, n. 17, a titolo di parziale rimborso delle perdite per insolvenza dei soci è aumentato a lire 12 milioni.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere valutato nella misura massima annuale di lire 14 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante utilizzo di pari importo delle disponibilità sul Cap. 2480. "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente. Per gli esercizi successivi la spesa annuale sarà determinata con legge di bilancio.

 

          Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

capitoli in aumento:

 

 

Cap. 1705 - Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano (leggi provinciali 13 agosto 1964, n. 11, art. 2, e 9 agosto 1968, n. 17, art. 1)

L.

2.000.000

Cap. 1706 - Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano (leggi provinciali 13 agosto 1964, n. 11, art. 3, e 9 agosto 1968, n. 17, art. 2)

L.

12.000.000

Totale variazione in aumento

L.

14.000.000

capitolo in diminuzione:

 

 

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

14.000.000