§ 3.5.29 - L.P. 15 gennaio 1977, n. 8.
Modifica dell'art. 1 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40: Esercizio da parte della Provincia Autonoma di Bolzano delle funzioni [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:15/01/1977
Numero:8


Sommario
Art. unico.      L'art. 1 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, è sostituito dal presente articolo:


§ 3.5.29 - L.P. 15 gennaio 1977, n. 8.

Modifica dell'art. 1 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40: Esercizio da parte della Provincia Autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici".

(B.U. 22 febbraio 1977, n. 10).

 

     Art. unico.

     L'art. 1 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, è sostituito dal presente articolo:

     “In conformità al piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per derivazione di acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nel territorio della provincia di Bolzano provvede l'Amministrazione provinciale secondo le norme e con le procedure previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, successivamente denominato "testo unico", dal regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia emanate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili con la presente legge, ferma restando la potestà di emanare regolamenti di esecuzione anche in riferimento alle norme ricordate".