§ 3.4.32 - L.P. 17 novembre 1982, n. 37.
Modifiche e integrazioni a disposizioni di legge in materia di trasporti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:17/11/1982
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, così come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, e dall'art. 7 della legge provinciale 16 maggio 1980, [...]
Art. 2.      1. L'art. 2 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, così come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, è sostituito dal seguente:
Art. 3. 
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. All'art. 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, così come modificato dall'art. 33 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, vengono aggiunti i seguenti nuovi commi:
Art. 6.      1. Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, così come modificato dall'art. 36 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, viene aggiunta la seguente lettera:
Art. 7.      1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario in corso.
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.4.32 - L.P. 17 novembre 1982, n. 37.

Modifiche e integrazioni a disposizioni di legge in materia di trasporti.

(B.U. 30 novembre 1982, n. 55).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, così come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, e dall'art. 7 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

     “Al fine di agevolare la realizzazione di nuove linee di trasporto pubblico, di competenza provinciale, mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia, nonchè di promuovere un miglioramento qualitativo e l'aggiornamento tecnologico, anche parziale, dei singoli impianti esistenti, la Giunta provinciale può concedere sulle spese ritenute ammissibili, contributi rateali costanti per la durata di 5 anni, fino alla seguente misura massima:

     a) 24% per funivie bifuni che rivestono particolare importanza sociale in quanto a collegamento di centri abitati;

     b) 15% per funicolari terrestri su rotaia, funivie bifuni o monofuni ad ammorsamento automatico dei veicoli;

     c) 10% per funivie monofuni ad attacchi fissi.

     Per la realizzazione di nuove linee mediante impianti scioviari in zone a moderato sviluppo turistico, la Giunta provinciale può concedere, sulle spese ritenute ammissibili, contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30%.

     La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, fino alla misura massima di lire 200 milioni, per le spese di investimento necessarie al ripristino di linee di trasporto funiviario, il cui esercizio sia rimasto interrotto per eventi di carattere eccezionale, non imputabili a difetto di gestione. Le condizioni di ammissibilità al contributo e l'ammontare delle spese, da documentarsi dettagliatamente, vengono determinati dall'ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 2 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, così come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, è sostituito dal seguente:

     “Quale spesa ammissibile al contributo di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1 è assunto per impianti nuovi il loro costo convenzionale stabilito mediante la formula prevista dalla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e relativo regolamento, mentre per le opere di miglioria e di aggiornamento tecnologico la spesa ammissibile viene determinata dall'ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici, in base al relativo progetto e preventivo dettagliato".

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, è sostituito dal seguente:

     “L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo in denaro a favore degli utenti di cui alla lett. b) del precedente art. 19, in quanto lavoratori dipendenti che devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo dove prestano attività lavorativa per almeno 120 giorni all'anno, lungo un percorso di almeno 3 km di distanza non coperto da servizi pubblici di trasporto su strada, ferrovia o funivia o da servizi speciali di cui all'art. 17 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, limitatamente al tratto compreso tra la dimora abituale e la più vicina fermata del mezzo di trasporto".

 

          Art. 5.

     1. All'art. 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, così come modificato dall'art. 33 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, vengono aggiunti i seguenti nuovi commi:

     “Per lavori di manutenzione straordinaria sulla base di apposita documentazione disposta dall'ufficio trasporti su strada - servizi tecnici, il contributo può essere aumentato fino ad un massimo del 100% del costo documentato, qualora gli interventi non siano imputabili a difetto di manutenzione da parte del concessionario locatario dell'autoveicolo.

     Ove il concessionario riscatti l'autoveicolo ai sensi del precedente art. 6, per il quale sia stato concesso il contributo di cui al precedente comma, l'ammontare del contributo medesimo viene aggiunto al prezzo di riscatto".

 

          Art. 6.

     1. Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, così come modificato dall'art. 36 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, viene aggiunta la seguente lettera:

     "d) comuni, limitatamente ai servizi di cui al successivo titolo III".

 

          Art. 7.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario in corso.

     2. Alla spesa prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, comma aggiunto con l'art. 1 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 1982 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 61215 dello stato di previsione della spesa in forza delle disposizioni legislative vigenti.

 

          Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 4 marzo 1996, n. 6.