§ 3.4.30 - L.P. 16 maggio 1980, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 9 novembre 1974, n. 25, 9 dicembre 1976, n. 60, e 21 agosto 1975, n. 46, in materia di trasporti, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:16/05/1980
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, le parole: "L'Assessore provinciale ai trasporti è autorizzato ad approvare i contratti di trasporto in assuntoria a [...]
Art. 3.      Al primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, le parole "l'Assessore provinciale ai trasporti" sono sostituite dalle parole "l'ufficio provinciale trasporti".
Art. 4.      All'art. 20 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche: il secondo comma è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 21 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Gli articoli 22 e 23 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, sono soppressi.
Art. 7.      Al primo comma della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, viene aggiunto il seguente periodo:
Art. 8.      Ai titolari di concessioni provinciali, regionali o statali di funivie bifuni nel territorio della provincia i cui impianti siano rimasti danneggiati a seguito degli eventi terroristici del mese [...]
Art. 9.      Per l'attuazione degli interventi previsti al primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, quale risulta sostituito con l'art. 1 della presente legge, [...]


§ 3.4.30 - L.P. 16 maggio 1980, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 9 novembre 1974, n. 25, 9 dicembre 1976, n. 60, e 21 agosto 1975, n. 46, in materia di trasporti, nonché interventi straordinari a favore di linee funiviarie rimaste danneggiate da eventi terroristici.

(B.U. 17 giugno 1980, n. 32).

 

     Art. 1.

     Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, sono sostituiti dai seguenti:

     "L'Amministrazione provinciale è autorizzata a disporre:

     a) la costruzione di pensiline protette a ricovero dei viaggiatori, previa libera disponibilità delle aree di sedime, necessarie per il servizio distributivo di trasporto a mezzo di autolinee in concessione o di automezzi destinati ai servizi di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60;

     b) gli interventi relativi all'esecuzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, delle piazzole di sosta, nonché delle opere di contenimento, protezione e regolazione dell'afflusso dei viaggiatori, necessari per lo svolgimento dei servizi di trasporto di cui alla precedente lettera a).

     Per l'adozione delle relative varianti ai piani urbanistici comunali, in quanto necessario, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a valersi della facoltà disciplinata ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

     Alla progettazione, direzione dei lavori e al collaudo delle opere e degli impianti di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma provvede l'ufficio provinciale ai trasporti, che può avvalersi, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, della prestazione di liberi professionisti.

     I lavori e gli interventi di cui al precedente primo comma sono eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia, sulla base di un programma da approvarsi con decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti.

     Gli impianti di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma sono acquisiti al patrimonio della Provincia; per la loro manutenzione essi possono essere dati in consegna alle aziende concessionarie di autoservizi o ai comuni territorialmente interessati, previo loro consenso".

 

          Art. 2.

     Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, le parole: "L'Assessore provinciale ai trasporti è autorizzato ad approvare i contratti di trasporto in assuntoria a favore degli utenti dei servizi di cui ai successivi titoli III e IV da stipularsi, secondo le modalità e le condizioni previste nella presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio provinciale ai trasporti, secondo le modalità, le procedure e le condizioni previste nella presente legge, è autorizzato a stipulare contratti di trasporto in assuntoria in favore degli utenti dei servizi di cui ai successivi titoli III e IV".

 

          Art. 3.

     Al primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, le parole "l'Assessore provinciale ai trasporti" sono sostituite dalle parole "l'ufficio provinciale trasporti".

 

          Art. 4.

     All'art. 20 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche: il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Le condizioni e le prescrizioni di agibilità vengono riferite esclusivamente al tipo di autoveicolo da utilizzarsi e sono stabilite da una commissione nominata dall'Assessore provinciale ai trasporti, così composta:

     1) da un ingegnere dell'ufficio provinciale trasporti, in qualità di presidente;

     2) da un tecnico della direzione tecnica provinciale;

     3) da un tecnico diplomato dell'ufficio provinciale trasporti in qualità di segretario.

     Il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Per rendere agibile la strada all'uso dell'autoveicolo da utilizzarsi può essere disposta a carico dell'Amministrazione provinciale l'esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale, delle necessarie opere di protezione, dei lavori di allargamento e di assestamento del piano viabile, di altri lavori di modesta entità comprese le rettifiche del tracciato, nonché dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della strada, previo consenso del proprietario del sedime o di chi lo rappresenta.

     Alla progettazione, direzione dei lavori e al collaudo delle opere comprese negli interventi disposti a carico dell'Amministrazione provinciale provvede l'ufficio provinciale trasporti, che può avvalersi, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, della prestazione di liberi professionisti.

     I lavori e gli interventi di cui al precedente terzo comma sono eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimo o in ambedue i modi, a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia, sulla base di un programma da approvarsi con decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti.

     Qualora il proprietario della strada richieda di eseguire in proprio i lavori e le opere di cui al precedente comma, l'Assessore provinciale ai trasporti può disporre, con suo decreto, l'assegnazione di un contributo per la realizzazione degli stessi, previo parere favorevole dell'ufficio provinciale trasporti."

     E' soppresso l'ultimo comma dell'articolo.

 

          Art. 5.

     L'art. 21 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:

     "L'Ufficio provinciale trasporti a mezzo di funzionario delegato è autorizzato ad eseguire in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia e sulla base di un programma, per quanto attiene gli interventi di cui alle seguenti lettere b) e d), da approvarsi con decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti, i servizi concernenti:

     a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e la custodia degli autoveicoli destinati ai servizi disciplinati dalla presente legge;

     b) gli acquisti di attrezzature mobili e macchinari diversi, occorrenti al funzionamento dei predetti servizi;

     c) gli acquisti di carburante, lubrificante e altri beni necessari per il funzionamento degli autoveicoli, nei casi previsti dalla presente legge;

     d) ogni altro acquisto di beni, attinenti ai servizi di trasporto contemplati nella presente legge.

     L'ufficio provinciale trasporti è altresì autorizzato, con le procedure e le modalità di cui al comma precedente, a stipulare i seguenti atti:

     1) contratti di trasporto in assuntoria;

     2) contratti a titolo locatio operis, con conducenti abilitati alla guida di autoveicoli nei casi previsti nel precedente art. 9;

     3) contratti di agenzia di cui all'art. 11;

     4) contratti di assicurazione di cui all'art. 10, secondo comma, e all'art. 20, penultimo comma.

     I contratti di locazione degli autoveicoli di cui ai precedenti articoli 10, 17 e 19 vengono conclusi dagli agenti di cui al precedente art. 11 o dal funzionario di cui al primo comma del presente articolo."

 

          Art. 6.

     Gli articoli 22 e 23 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, sono soppressi.

 

          Art. 7.

     Al primo comma della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, viene aggiunto il seguente periodo:

     "in caso di costruzione di funivie bifuni a va e vieni o monofuni ad ammorsamento automatico dei veicoli, la misura di detto contributo può essere aumentata fino a 15%".

 

          Art. 8.

     Ai titolari di concessioni provinciali, regionali o statali di funivie bifuni nel territorio della provincia i cui impianti siano rimasti danneggiati a seguito degli eventi terroristici del mese di dicembre 1979, possono essere concessi sulla spesa occorrente per la sostituzione delle funi, contributi in conto capitale fino al 40% sulla spesa riconosciuta ammissibile dall'ufficio trasporti.

     Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma precedente devono essere presentate all'ufficio trasporti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, debitamente documentate per quanto concerne gli oneri sostenuti. La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta provinciale in base a relazione tecnica dell'ufficio trasporti.

 

          Art. 9.

     Per l'attuazione degli interventi previsti al primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, quale risulta sostituito con l'art. 1 della presente legge, sono utilizzati gli stanziamenti del bilancio provinciale, anche afferenti esercizi precedenti e conservati tra i residui passivi, autorizzati dalla citata legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, e successive leggi di rifinanziamento.

     Per l'attuazione dell'art. 8 della presente legge è autorizzata invece a carico dell'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 400 milioni, al cui onere si fa fronte mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori disponibilità del bilancio per l'esercizio medesimo, derivanti dalla riduzione da lire 20.570 milioni e a lire 13.000 milioni dell'onere per opere di edilizia provinciale, prevista dall'art. 17 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6.