§ 80.10.68 - Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 506/05/CONS.
Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:21/12/2005
Numero:506


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità
Art. 2.  (disposizioni transitorie ed attuative


§ 80.10.68 - Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 506/05/CONS.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento.

(G.U. 14 gennaio 2006, n. 11)

 

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

     Nella sua riunione di consiglio del 20 dicembre 2005, ed in particolare nella prosecuzione del 21 dicembre 2005;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

     Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169;

     Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

     Vista la delibera di indirizzo n. 460/05/CONS del 29 novembre 2005 recante l'adozione della nuova organizzazione dell'Autorità;

     Ritenuto di adottare le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

     Udita la relazione del presidente;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità

     1. Dopo l'art. 4 è inserito il seguente art. 4-bis:

     «Art. 4-bis (Funzioni del Gabinetto dell'Autorita). - 1. Il capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1, opera avvalendosi dell'Ufficio di gabinetto e svolge compiti di supporto al presidente per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. In particolare, il Gabinetto:

     a) sovrintende alle funzioni del cerimoniale, secondo le direttive del presidente e le funzioni di rappresentanza istituzionale;

     b) cura, d'intesa con il segretario generale, la preparazione delle riunioni degli organi collegiali dell'Autorità, partecipando alle stesse su invito del presidente, e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche;

     c) cura l'organizzazione e la pubblicazione della relazione annuale, nonchè la pubblicazione del bollettino ufficiale;

     d) assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la commissione di garanzia, il comitato etico e il servizio del controllo interno.».

     2. All'art. 8, comma 1, dopo la parola «struttura» sono inserite le parole «anche assumendo, in base ad una espressa decisione del consiglio, la responsabilità o il diretto coordinamento di singole istruttorie».

     3. All'art. 8, comma 2, lettera c), dopo la parola «istruttori» sono inserite le parole «e sovrintende al loro regolare svolgimento».

     4. All'art. 8, comma 2, la lettera f) è sostituita come segue:

     «f) assicura la pubblicità delle deliberazioni dell'Autorità;»

     5. All'art. 8, comma 2, le lettere h) e i) sono sostituite come segue:

     «h) cura il coordinamento delle attività operative dei Comitati regionali per le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate;

     i) cura le attività comunitarie e internazionali;».

     6. All'art. 8, comma 2, dopo la lettera i) sono inserite le seguenti lettere:

     «i-bis) cura la comunicazione esterna;

     i-ter) gestisce i sistemi informativi e il protocollo informatico e cura la progettazione e l'aggiornamento del sito web;

     i-quater) sovrintende all'utilizzo delle autovetture di servizio.».

     10. All'art. 8 le disposizioni di cui al comma 4 sono abrogate.

     11. All'art. 8 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

     «3-bis. Il Segretario generale è coadiuvato da un Vice-Segretario generale.»

     3-ter. Il vice-segretario svolge funzioni vicarie sulla base di specifica delega del Segretario generale, in particolare per il coordinamento delle attività, dei procedimenti e delle modalità organizzative tra le Direzioni e tra i Servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4.

     3-quater. Il vice-segretario generale è nominato, su proposta del Segretario generale, dal Consiglio per una durata non superiore a un biennio, rinnovabile con cadenza biennale. L'incarico è revocabile per gravi motivi.»

     12. L'art. 9 è abrogato.

     13. L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     «Art. 12 (Organizzazione generale dell'Autorita). - 1. La struttura organizzativa dell'Autorità è costituita dal Segretariato generale e da unità organizzative di primo, di secondo e di terzo livello.

     2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorità è articolata in direzioni e in servizi.

     3. Le Direzioni sono le seguenti:

     a) Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

     b) Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

     c) Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti;

     d) Direzione tutela dei consumatori;

     e) Direzione studi, ricerca e formazione.

     4. I Servizi sono i seguenti:

     a) Servizio giuridico;

     b) Servizio ispettivo e registro;

     c) Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

     d) Servizio amministrazione e personale.

     5. L'organizzazione di secondo livello è articolata in uffici.

     6. Nell'ambito di ciascuna unità organizzativa di primo o di secondo livello possono essere previste articolazioni di terzo livello relative ad aree di attività.

     7. Al fine di assicurare la funzionalità ed il coordinamento delle attività delle sedi dell'Autorità può essere individuata la funzione di responsabile della sede di Napoli.

     8. L'articolazione del Segretariato generale, delle Direzioni e dei Servizi in unità organizzative di secondo e di terzo livello è basata su criteri di efficienza, flessibilità e razionale divisione del lavoro ed è definita con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario generale, d'intesa con i Direttori competenti.».

     14. All'art. 13, comma 1, lettera a), dopo la parola «giuridica» sono inserite le parole «sull'intero sistema delle comunicazioni».

     15. All'art. 13, comma 1, lettera d), dopo la parola «pregiudiziale» sono inserite le seguenti parole «e cura i relativi rapporti» .

     16. All'art. 13, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente lettera:

     «e-bis) fornisce indirizzo e specifica assistenza giuridica per le attività relative al contenzioso tra operatori e tra operatori ed utenti.».

     17. All'art. 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «Al Servizio amministrazione e personale sono attribuite competenze in materia di:

     a) affari generali;

     b) gestione delle risorse;

     c) formazione del personale;

     d) organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari.».

     18. All'art. 14, comma 2, lettera a), dopo la parola «predispone» sono inserite le parole «d'intesa con il Segretario generale».

     19. Dopo l'art. 14 sono inseriti i seguenti articoli:

     «Art. 14-bis (Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica). - 1. La Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

     a) servizi all'ingrosso relativi all'interconnessione e all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;

     b) servizi al dettaglio di telefonia e dati a banda stretta e larga;

     c) numerazione;

     d) piani e procedure di assegnazione delle frequenze.

Art. 14-ter (Direzione contenuti audiovisivi e multimediali). - 1. La Direzione contenuti audiovisivi e multimediali svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

     a) disciplina autorizzatoria e regolamentare relativa all'accesso ai contenuti ed alle piattaforme multimediali;

     b) tutela del pluralismo e della concorrenza nei media, ed in particolare le funzioni istruttorie di cui al Titolo VI del testo unico della radiotelevisione;

     c) indici d'ascolto e sondaggi;

     d) tutela dei minori;

     e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale;

     f) quote europee, produttori indipendenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale vigente;

     g) editoria;

     h) verifica del rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;

     i) diritto d'autore;

     j) servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 14-quater (Direzione analisi dei mercati,concorrenza e assetti). - 1. La Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti svolge attività preparatorie, istruttorie e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

     a) analisi dei mercati delle reti di comunicazione elettronica identificando, d'intesa con la Direzione competente, gli eventuali obblighi regolamentari;

     b) valutazione economica del Sistema integrato delle comunicazioni ed identificazione dei singoli mercati che lo compongono;

     c) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/1997;

     d) tecniche di contabilità dei costi;

     e) supporto alle direzioni competenti nelle verifiche contabili;

     f) sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione. Art. 14-quinquies (Direzione tutela dei consumatori). - 1. La Direzione tutela dei consumatori svolge le attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

     a) servizio universale;

     b) trasparenza dei prezzi e condizioni di offerta;

     c) carte dei servizi;

     d) servizi di informazione abbonati;

     e) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;

     f) rapporti con le associazioni dei consumatori;

     g) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole;

     h) gestisce il contenzioso gestori-utenti;

     i) cura le relazioni con il pubblico.

Art. 14-sexies (Direzione studi, ricerca e formazione). - 1. La Direzione studi, ricerca e formazione:

     a) gestisce l'osservatorio sulle materie di competenza dell'Autorità;

     b) promuove l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e di studi;

     c) gestisce la biblioteca scientifica, prevedendo le modalità di accesso da parte degli utenti interni ed esterni;

     d) cura la divulgazione e le pubblicazioni scientifiche sulle materie di interesse dell'Autorità;

     e) redige un notiziario mensile sulle attività dell'Autorità e cura i contenuti scientifici del sito web;

     f) organizza, d'intesa con il Servizio amministrazione e personale, l'attività di formazione e stages;

     g) promuove convenzioni ed accordi di collaborazione con università e centri di ricerca di primaria importanza e ne cura i relativi rapporti;

     h) fornisce supporto specialistico su richiesta delle altre Direzioni e dei servizi.

Art. 14-septies (Servizio ispettivo e registro). - 1. Al Servizio ispettivo e registro sono attribuite le competenze in materia di:

     a) pianificazione delle attività ispettive e di vigilanza a supporto delle attività delle direzioni e supporto, su richiesta dell'unità organizzativa competente, all'attività relativa a specifiche segnalazioni e denunce;

     b) tenuta del Registro degli operatori;

     c) rapporti con gli organi della Polizia di Stato e della Guardia di finanza;

     d) attività di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni televisive.

Art. 14-octies (Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse). - 1. Al Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse sono attribuite competenze regolamentari, di vigilanza e sanzionatorie in materia di:

     a) propaganda, pubblicità e informazione politica;

     b) osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emanazione delle norme di attuazione;

     c) risoluzione dei conflitti di interesse.».

     20. Gli articoli 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24 sono abrogati.

     21. All'art. 27 è soppresso il periodo «Nella prima applicazione la verifica ha luogo alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

     22. L'art. 34-bis è abrogato.

 

     Art. 2. (disposizioni transitorie ed attuative [1])

     1. La verifica periodica della struttura dell'Autorità in prima applicazione ha luogo dopo sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di cui alla presente delibera.

     1-bis. Gli incarichi di responsabile del procedimento relativi ai procedimenti in corso restano efficaci ad ogni effetto fino alla eventuale nomina del nuovo funzionario o dirigente responsabile, anche qualora la competenza sulla materia oggetto del procedimento sia allocata in una struttura diversa da quella ove l'assegnatario presta servizio [2].

     1-ter. A decorrere dal 1° febbraio 2006, ai fini dell'ulteriore applicazione delle delibere dell'Autorità, i richiami alle strutture di primo livello, come definite nel precedente testo del regolamento di organizzazione e di funzionamento, devono intendersi come riferiti alle strutture della nuova organizzazione competenti nella relativa materia [3].

     2. Le procedure di cui all'art. 34-bis sono recepite in apposita deliberazione da emanarsi entro il 1° febbraio 2006.

     3. Le disposizioni di cui alla presente delibera sono riportate in un testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, redatto apportando le modifiche necessarie per la coerenza tra le parti rimaste e quelle innovate.

     La presente delibera è pubblicata, unitamente al testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il 1° febbraio 2006.

 

 

Allegato

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO - DELIBERA n. 506/05/CONS - TESTO COORDINATO

 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'autorità

 

Art. 1 Definizioni

     1. Nel presente regolamento:

     l'espressione «legge n. 481/1995» indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

     l'espressione» legge n. 249/1997» indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

     l'espressione «Autorita» indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     l'espressione «Presidente» indica il Presidente dell'Autorità;

     l'espressione «Commissario» indica gli altri componenti dell'Autorità;

     l'espressione «Organi collegiali dell'Autorita» indica la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio;

     l'espressione «Consiglio» indica il Consiglio dell'Autorità.

 

Titolo I

L'Autorità

 

Art. 2. Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti

     1. Nella prima riunione del Consiglio, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione.

     2. Ove il Presidente o un Commissario incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilità riguardi il Presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilità riguardi un Commissario, per i provvedimenti di competenza.

     3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.

     4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale può sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un Commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

     5. In caso di cessazione del Presidente o di un Commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia, rispettivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

 

Art. 3. Il Presidente

     1. Il Presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni degli Organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.

     2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Commissario il quale all'interno, rispettivamente del Consiglio, della Commissione per le infrastrutture e le reti, della Commissione per i servizi e i prodotti - abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.

     3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.

 

Art. 4. Organizzazione interna [4]

     1. Il Gabinetto dell'Autorità è costituito dal capo di Gabinetto, da un portavoce, quale previsto dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria nominati dal Presidente previa informativa al consiglio.

     2. A ciascun commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun commissario ne definisce le funzioni.

     3. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorità, ovvero tra il personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalità previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico.

     4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del consiglio, su designazione del presidente o del commissario interessato.

 

Art. 5. Funzioni del Gabinetto dell'Autorità

     1. Il Capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1, opera avvalendosi dell'Ufficio di Gabinetto e svolge compiti di supporto al Presidente per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. In particolare, il Gabinetto:

     a) sovrintende alle funzioni del cerimoniale, secondo le direttive del Presidente e alle funzioni di rappresentanza istituzionale;

     b) cura, d'intesa con il Segretario generale, la preparazione delle riunioni degli Organi collegiali dell'Autorità, partecipando alle stesse su invito del Presidente, e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche;

     c) cura l'organizzazione e la pubblicazione della Relazione annuale, nonchè la pubblicazione del Bollettino ufficiale;

     d) assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la Commissione di garanzia, il Comitato etico e il Servizio del controllo interno;

     d-bis) ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i comitati regionali per le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate [5];

     d-ter) ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i soggetti portatori di interessi collettivi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di consultazione [6].

 

Art. 6. Convocazione e ordine del giorno

     1. Gli Organi collegiali dell'Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. E' ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.

     2. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal Presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal Presidente, anche sulla base di eventuali indicazioni dei Commissari, e diramato, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti di ciascun Organo collegiale un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.

     3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai Commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai Commissari non oltre il giorno che precede la riunione.

     4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'unanimità dei presenti all'inizio di ciascuna seduta.

 

Art. 7. Uffici dell'Autorità

     1. L'Autorità può stabilire propri uffici a Roma e presso sedi dell'Unione europea.

 

Art. 8. Riunioni dell'Autorità

     1. Per la validità delle riunioni di ciascun Organo collegiale dell'Autorità è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti.

     2. I Commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.

     3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun organo collegiale dell'Autorità, il segretario generale assiste alle relative riunioni, alle quali presenzia, altresì, il direttore del servizio giuridico. Può altresì essere chiamato il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello competente per il punto in discussione, chiamato ad esporre i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità [7].

 

Art. 9. Segretariato generale

     1. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale il quale risponde al Consiglio sul complessivo funzionamento della struttura, anche assumendo, in base ad una espressa decisione del Consiglio, la responsabilità o il diretto coordinamento di singole istruttorie, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e il rendimento delle Direzioni e dei Servizi dell'Autorità.

     2. Il Segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti e delle proposte, che le unità organizzative di primo livello trasmettono agli organi dell'Autorità, e ne rileva la conformità agli indirizzi da essa adottati [8];

     b) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità, anche ai fini della puntuale informazione agli Organi collegiali;

     c) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli Organi collegiali sullo stato di avanzamento dei procedimenti;

     d) propone al Consiglio, per l'approvazione, il piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;

     e) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli Organi collegiali alle strutture competenti;

     f) assicura la pubblicità delle deliberazioni dell'Autorità;

     g) cura la redazione del processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;

     h) [cura il coordinamento delle attività operative dei Comitati regionali per le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate] [9];

     i) cura le attività comunitarie e internazionali;

     l) cura la comunicazione esterna;

     m) gestisce i sistemi informativi e il protocollo informatico e cura la progettazione e l'aggiornamento del sito web;

     n) sovrintende all'utilizzo delle autovetture di servizio.

     3. L'incarico di Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Presidente, a dirigenti dell'Autorità che abbiano già ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e professori universitari. L'incarico ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile per gravi motivi [10].

     4. Il Segretario generale è coadiuvato da un Vice-Segretario generale.

     5. Il vice segretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento. Esercita le funzioni a lui delegate dal segretario generale, con particolare riferimento al coordinamento delle attività, dei procedimenti e delle modalità organizzative tra le direzioni ed i servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4. L'incarico di vice-segretario generale è cumulabile con l'incarico di responsabile di unità organizzative di primo livello [11].

     6. L'incarico di vice-segretario generale è attribuito dal consiglio, su proposta del segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile per gravi motivi [12].

 

Art. 10. Deliberazioni dell'Autorità

     1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate immediatamente esecutive, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

     2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'Organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.

     3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

     4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, controfirmati dal Commissario relatore, e siglati dal Segretario generale.

 

Art. 11. Verbale delle riunioni

     1. Il Segretariato generale cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonchè le decisioni adottate. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale il Commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.

     2. I Componenti del Collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.

     3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente e ai Commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

     4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del Segretariato generale.

 

Titolo II

Organizzazione degli uffici

 

Art. 12. Organizzazione generale dell'Autorità

     1. La struttura organizzativa dell'Autorità è costituita dal segretariato generale e da unità organizzative di primo e di secondo livello [13].

     2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorità è articolata in Direzioni e in Servizi.

     3. Le Direzioni sono le seguenti:

     a) Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

     b) Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

     c) Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti;

     d) Direzione tutela dei consumatori;

     e) Direzione studi, ricerca e formazione.

     4. I Servizi sono i seguenti:

     a) Servizio giuridico;

     b) Servizio ispettivo e registro;

     c) Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

     d) Servizio amministrazione e personale.

     5. L'organizzazione di secondo livello è articolata in uffici.

     6. Nell'ambito delle unità organizzative di secondo livello possono essere previste articolazioni relative ad aree di attività, da individuare con apposita delibera, nei limiti stabiliti per ciascuna unità organizzativa di primo livello con delibera dell'Autorità [14].

     7. Al fine di assicurare la funzionalità ed il coordinamento delle attività della sede dell'Autorità può essere individuata la funzione di responsabile della sede di Napoli [15].

     8. L'articolazione del Segretariato generale, delle Direzioni e dei Servizi in unità organizzative di secondo livello è basata su criteri di efficienza, flessibilità e razionale divisione del lavoro ed è definita con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario generale, d'intesa con i Direttori competenti [16].

 

Art. 13. Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica

     1. La Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

     a) servizi all'ingrosso relativi all'interconnessione e all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;

     b) servizi al dettaglio di telefonia e dati a banda stretta e larga;

     c) numerazione;

     d) piani e procedure di assegnazione delle frequenze.

 

Art. 14. Direzione contenuti audiovisivi e multimediali

     1. La Direzione contenuti audiovisivi e multimediali svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

     a) disciplina autorizzatoria e regolamentare relativa all'accesso ai contenuti ed alle piattaforme multimediali;

     b) tutela del pluralismo e della concorrenza nei media, ed in particolare le funzioni istruttorie di cui al titolo VI del testo unico della radiotelevisione;

     c) indici d'ascolto e sondaggi;

     d) tutela dei minori;

     e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale;

     f) quote europee, produttori indipendenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale vigente;

     g) editoria;

     h) verifica del rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;

     i) diritto d'autore;

     j) servizio pubblico radiotelevisivo;

     j-bis) Pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole [17].

 

Art. 15. Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti

     1. La Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti svolge attività preparatorie, istruttorie e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

     a) analisi dei mercati delle reti di comunicazione elettronica identificando, d'intesa con la Direzione competente, gli eventuali obblighi regolamentari;

     b) valutazione economica del Sistema integrato delle comunicazioni ed identificazione dei singoli mercati che lo compongono;

     c) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/1997;

     d) tecniche di contabilità dei costi;

     e) supporto alle direzioni competenti nelle verifiche contabili;

     f) sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione.

 

Art. 16. Direzione tutela dei consumatori

     1. La Direzione tutela dei consumatori svolge le attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

     a) servizio universale;

     b) trasparenza dei prezzi e condizioni di offerta;

     c) carte dei servizi;

     d) servizi di informazione abbonati;

     e) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;

     f) rapporti con le associazioni dei consumatori;

     g) [pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole] [18];

     h) gestione del contenzioso tra gestori-utenti. Nella suddetta materia esercita le competenze delegate con apposito regolamento [19];

     i) cura le relazioni con il pubblico.

 

Art. 17. Direzione studi, ricerca e formazione

     1. La Direzione studi, ricerca e formazione:

     a) gestisce l'osservatorio sulle materie di competenza del-l'Autorità;

     b) promuove l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e di studi;

     c) gestisce la Biblioteca scientifica, prevedendo le modalità di accesso da parte degli utenti interni ed esterni;

     d) cura la divulgazione e le pubblicazioni scientifiche sulle materie di interesse dell'Autorità;

     e) redige un notiziario mensile sulle attività dell'Autorità e cura i contenuti scientifici del sito web;

     f) organizza d'intesa con il Servizio amministrazione e personale, l'attività di formazione e stages;

     g) promuove convenzioni ed accordi di collaborazione con università e centri di ricerca di primaria importanza e ne cura i relativi rapporti;

     h) fornisce supporto specialistico su richiesta delle altre Direzioni e dei Servizi.

     1-bis) La Direzione si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da sette docenti universitari nominati con apposita delibera del consiglio. Il comitato, sulla base dell'evoluzione del settore delle comunicazioni, fornisce alla direzione indirizzi e proposte per l'adeguamento del quadro normativo e regolamentare. La partecipazione al comitato avviene a titolo gratuito [20].

 

Art. 18. Servizio giuridico

     1. Il Servizio giuridico:

     a) fornisce consulenza giuridica sull'intero sistema delle comunicazioni agli organi ed alle strutture dell'Autorità, ed esprime, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti;

     b) svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico relativi al sistema delle comunicazioni;

     c) provvede all'elaborazione di deduzioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e le istanze giurisdizionali;

     d) provvede alla tutela in occasione delle procedure di infrazione comunitarie e di rinvio pregiudiziale e cura i relativi rapporti;

     e) cura il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la conoscenza della produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale negli ambiti di competenza dell'Autorità e svolge i compiti relativi alle attività comunitarie, per quanto connesse alle attribuzioni di competenza;

     f) fornisce indirizzo e specifica assistenza giuridica per le attività relative al contenzioso tra operatori e tra operatori ed utenti.

     2. Il Servizio giuridico, per quanto concerne l'attività di assistenza e consulenza giuridica prestata agli Organi collegiali, risponde direttamente a questi ultimi.

 

Art. 19. Servizio ispettivo e registro

     1. Al Servizio ispettivo e registro sono attribuite le competenze in materia di:

     a) pianificazione delle attività ispettive e di vigilanza a supporto delle attività delle direzioni e supporto, su richiesta dell'unità organizzativa competente, all'attività relativa a specifiche segnalazioni e denunce;

     b) tenuta del Registro degli operatori;

     c) rapporti con gli organi della Polizia di Stato e della Guardia di finanza;

     d) attività di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni televisive.

 

Art. 20. Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse

     1. Al Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse sono attribuite competenze regolamentari, di vigilanza e sanzionatorie in materia di:

     a) propaganda, pubblicità e informazione politica;

     b) osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emanazione delle norme di attuazione;

     c) risoluzione dei conflitti di interesse.

 

Art. 21. Servizio amministrazione e personale

     1. Al Servizio amministrazione e personale sono attribuite competenze in materia di:

     a) affari generali;

     b) gestione delle risorse;

     c) formazione del personale;

     d) organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari.

     2. Il Servizio, in particolare:

     a) predispone, d'intesa con il Segretario generale e sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative, il piano delle risorse umane e finanziarie, nonchè gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria;

     b) provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità;

     c) cura l'amministrazione e la gestione del personale dipendente dell'Autorità e le relazioni sindacali. Provvede al trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali nonchè all'attività di formazione, d'intesa con le altre unità organizzative;

     d) provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovraintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità;

     e) predispone le procedure concernenti l'organizzazione del lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro, d'intesa con le altre unità organizzative.

     3. Il Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie è individuato datore di lavoro dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 22. Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello

     1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti, dal Consiglio, di regola, a dirigenti dell'Autorità, su proposta del Presidente formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio. Gli incarichi hanno una durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili [21].

     2. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi.

 

Art. 23. Responsabili delle Direzioni e dei Servizi

     1. I direttori delle Direzioni e dei Servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attività.

     2. I direttori delle Direzioni e dei Servizi, in particolare:

     a) propongono al Consiglio, d'intesa con il Segretario generale, l'organizzazione degli uffici di secondo livello e la designazione dei responsabili degli stessi [22];

     b) assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza con le professionalità e le relative qualifiche e nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane;

     c) sovrintendono agli affari di competenza della Direzione o del Servizio, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell'Autorità;

     d) distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;

     e) assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza;

     f) al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono, per il tramite del Segretario generale, al Consiglio;

     g) rispondono della gestione delle risorse assegnate alla Direzione o al Servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità;

     h) provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

 

Art. 24. Verifica periodica della struttura dell'Autorità

     1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorità è sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

 

Art. 25. Controllo interno

     1. Su proposta del Presidente, il Consiglio istituisce il servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità nonchè la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa delle Direzioni, dei Servizi e degli Uffici dell'Autorità.

     2. Il servizio del controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.

     3. Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta del Servizio di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il Segretario generale o un suo delegato ed i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

     4. La delibera istitutiva stabilisce la composizione del servizio - in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione - la durata, le modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di primo livello.

 

Titolo III

svolgimento dei procedimenti

 

Art. 26. Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio

     1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 27.

     Audizioni

     1. L'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.

     2. L'Autorità può disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica.

 

Art. 28. Responsabile del procedimento

     1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sè o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

     2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

 

Art. 29. Svolgimento e conclusione del procedimento

     1. Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i Componenti, ai fini della trattazione.

     2. Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l'Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.

     3. E' in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.

     4. Nel caso di attività procedimentali di particolare rilievo, quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attività ispettiva o la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile dell'unità organizzativa competente può essere chiamato ad esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

 

Art. 30. Informazione all'Autorità

     1. Il Segretario generale assicura periodicamente all'Autorità ogni utile informazione, curando la presentazione da parte delle Direzioni e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.

     2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio.

 

Art. 31. Definizione delle procedure

     1. Su proposta del Segretario generale, il Consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.

     2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.

 

Titolo IV

Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali dell'autorità

 

Art. 32. Redistribuzione delle competenze

     di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/1997

     1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/1997, le competenze attribuite all'Autorità sono così redistribuite: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), nn. 10 e 15, precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.

     2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/1997 e non specificamente assegnate alle Commissioni, sono esercitate dal Consiglio.

 

Titolo V

Relazioni con altre autorità indipendenti

 

Art. 33. Relazioni con altre Autorità

     1. L'Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.


[1] Rubrica così modificata dall'art. 1 della Deliberazione 19 gennaio 2006, n. 40/06/CONS.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della Deliberazione 19 gennaio 2006, n. 40/06/CONS.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della Deliberazione 19 gennaio 2006, n. 40/06/CONS.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[7] Comma così sostituito dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[8] Lettera così riformulata dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[9] Lettera soppressa dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della Deliberazione 14 giugno 2006, n. 369/06/CONS.

[11] Comma modificato dall'art. 1 della Deliberazione 14 giugno 2006, n. 369/06/CONS e così sostituito dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della Deliberazione 14 giugno 2006, n. 369/06/CONS.

[13] Comma così sostituito dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[14] Comma così sostituito dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[15] Comma così rettificato con Comunicato pubblicato nella G.U. 27 marzo 2006, n. 72.

[16] Comma così modificato dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[18] Lettera soppressa dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 2 della Deliberazione 19 aprile 2007, n. 173/07/CONS.

[20] Comma aggiunto dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della Deliberazione 14 giugno 2006, n. 369/06/CONS.

[22] Lettera così modificata dall'art. 14 della Delibera n. 25/07/CONS.