§ 80.10.4a - Delibera 9 ottobre 2002, n. 316/02/CONS.
Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:09/10/2002
Numero:316


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti
Art. 3.  Il Presidente
Art. 4.  Organizzazione interna
Art. 5.  Convocazione e ordine del giorno
Art. 6.  Uffici dell'Autorità
Art. 7.  Riunioni dell'Autorità
Art. 8.  Segreterio generale
Art. 9.  Comitato di coordinamento e monitoraggio
Art. 10.  Deliberazioni dell’Autorità
Art. 10 bis.  (Pubblicazione degli atti dell'Autorità).
Art. 11.  Verbale delle riunioni
Art. 12.  Organizzazione generale dell’Autorità
Art. 13.  Servizio giuridico
Art. 14.  Servizio Risorse Umane e Finanziarie
Art. 15.  Servizio Relazioni Esterne e Rapporti con la Stampa
Art. 16.  Servizio Relazioni Istituzionali
Art. 17.  Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali
Art. 18.  Dipartimento Regolamentazione
Art. 19.  Dipartimento Vigilanza e Controllo
Art. 20.  Dipartimento Garanzie e Contenzioso
Art. 21.  Servizi Tecnologie, Analisi di Mercato e Concorrenza
Art. 22.  Ulteriori attività dei Servizi
Art. 23.  Coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi
Art. 24.  Compiti e responsabilità dei Coordinatori
Art. 25.  Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello
Art. 26.  Responsabili dei Dipartimenti e dei Servizi
Art. 27.  Verifica periodica della struttura della Autorità
Art. 28.  Controllo interno
Art. 29.  Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio
Art. 30.  Audizioni
Art. 31.  Responsabile del procedimento
Art. 32.  Svolgimento e conclusione del procedimento
Art. 33.  Informazione all'Autorità
Art. 34.  Definizione delle procedure
Art. 34 bis .
Art. 35.  Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6 della legge n. 249/97
Art. 36.  Relazioni con altre Autorità


§ 80.10.4a - Delibera 9 ottobre 2002, n. 316/02/CONS.

Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.

(G.U. 5 novembre 2002, n. 259)

 

L’AUTORITÀ

 

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 ottobre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed, in particolare, l’art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall’insediamento dell’Autorità stessa;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, n. 169;

VISTA la propria delibera n. 545/00/CONS del 1° agosto 2000, recante "Integrazione all’art. 4 – "organizzazione interna" del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 2000, n. 185;

VISTA la propria delibera n. 61/01/CONS del 25 gennaio 2001 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’autorità: istituzione della Segreteria generale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2001, n. 69;

VISTA la propria delibera n. 113/01/CONS del 7 marzo 2001, recante "Disciplina dell’attività sindacale presso l’Autorità: 1) convenzione per i diritti sindacali; 2) relazioni sindacali; 3) protocollo d’intesa relativo agli istituti che disciplinano il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente", ed, in particolare, l’art. 3 del protocollo delle relazioni sindacali;

VISTA la propria delibera n. 83/02/CONS del 13 marzo 2002 recante "Articolazione dei dipartimenti di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e dei servizi di cui all’art. 23 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità", ed, in particolare, l’articolo 10 recante " Incarichi speciali";

CONSIDERATI i riflessi organizzativi connessi all’istituzione del Segretario generale e le conseguenti ripercussioni che tale modifica regolamentare ha apportato sul funzionamento della struttura;

CONSIDERATA la necessità di integrare le previsioni regolamentari concernenti la Segreteria generale con riferimento ai compiti assegnati ed alla struttura facente capo alla stessa, nonché di procedere ad un riassetto organizzativo della struttura dell’Autorità finalizzato al conseguimento di efficiente ed efficace funzionalità, anche attraverso l’opportuna armonizzazione delle modifiche introdotte con il precedente assetto organizzativo;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, di procedere all’adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

SENTITE le organizzazioni sindacali SIBC, ASLCOM, CGIL, CISL secondo quanto previsto dall’art. 3 del citato protocollo delle relazioni sindacali;

UDITA la relazione del Presidente;

 

DELIBERA

 

     Articolo 1. Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità

     1. L’Autorità adotta il nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, riportato nell’allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 10 della delibera n. 83/02/CONS.

     3. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

 

 

ALLEGATO A [1]

 

Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento:

l’espressione "legge n. 481/95" indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

l’espressione " legge n. 249/97" indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

l’espressione "Autorità" indica l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

l’espressione "Presidente" indica il Presidente dell’Autorità;

l’espressione "Commissario" indica gli altri componenti dell’Autorità;

l’espressione "Organi collegiali dell’Autorità" indica la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio;

l’espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell’Autorità.

 

TITOLO I

L'AUTORITÀ

 

     Art. 2. Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti

     1. Nella prima riunione del Consiglio, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2, comma 8, della legge n. 481/95. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l’opzione.

     2. Ove il Presidente o un Commissario incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2, comma 8, della legge n. 481/95, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l’opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d’incompatibilità ovvero l’interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l’incompatibilità riguardi il Presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, ove l’incompatibilità riguardi un Commissario, per i provvedimenti di competenza.

     3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l’interessato.

     4. Le dimissioni sono presentate all’Autorità, la quale può sentire l’interessato e formulare osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un Commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

     5. In caso di cessazione del Presidente o di un Commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia, rispettivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

 

     Art. 3. Il Presidente

     1. Il Presidente rappresenta l’Autorità; convoca le riunioni degli Organi collegiali, stabilendo l’ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull’attuazione delle deliberazioni.

     2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Commissario il quale all’interno, rispettivamente del Consiglio, della Commissione per le infrastrutture e le reti, della Commissione per i servizi e i prodotti - abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.

     3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone al Consiglio entro i tre giorni successivi per la convalida.

 

     Art. 4. Organizzazione interna

     1. Il Gabinetto del Presidente è costituito dal Capo di Gabinetto, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio nell’ambito delle categorie indicate dal comma 2.

     2. A ciascun Commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti tra i dipendenti dell’Autorità, dello Stato o di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici a tal fine comandato nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, tra personale di cui l’Autorità può avvalersi ai sensi dell’art. 1, comma 18 e 19, della legge n. 249/97, secondo quanto previsto dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

     3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti, con delibera del Consiglio, su designazione del Commissario interessato.

 

     Art. 5. Convocazione e ordine del giorno

     1. Gli Organi collegiali dell’Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. E’ ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l’indicazione di altra sede di riunione.

     2. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal Presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l’ordine del giorno formulato dal Presidente - anche sulla base di eventuali indicazioni dei Commissari - e diramato, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa.

     Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti di ciascun organo collegiale un argomento è iscritto all’ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.

     3. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno viene trasmessa ai Commissari contestualmente all’ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai Commissari non oltre il giorno che precede la riunione.

     4. Per motivi di urgenza l’ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all’unanimità dei presenti all’inizio di ciascuna seduta.

 

     Art. 6. Uffici dell'Autorità

     1. L’Autorità può stabilire propri uffici a Roma e presso sedi dell’Unione europea.

 

     Art. 7. Riunioni dell'Autorità

     1. Per la validità delle riunioni di ciascun Organo collegiale dell’Autorità è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti.

     2. I Commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.

     3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun Organo collegiale dell’Autorità, il Segretario generale assiste alle relative riunioni.

 

     Art. 8. Segreterio generale

     1. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale il quale risponde al Consiglio sul complessivo funzionamento della struttura, assicura il coordinamento dell’azione amministrativa e vigila sulla efficienza e il rendimento dei Dipartimenti e dei Servizi dell’Autorità.

     2. Il Segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e delle proposte, formulate dalle unità organizzative, da sottoporre agli Organi dell’Autorità nonché la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa adottati;

sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Autorità, anche ai fini della puntuale informazione degli Organi collegiali;

cura la pianificazione dei procedimenti istruttori in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli stessi sullo stato di avanzamento dei procedimenti;

propone al Consiglio per l’approvazione il piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;

cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli Organi collegiali alle strutture competenti;

cura la preparazione delle riunioni degli Organi collegiali dell’Autorità e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento;

cura la redazione del processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;

sovrintende alla gestione delle informazioni ufficiali che riguardano l’attività dell’Autorità;

sovrintende alla predisposizione, secondo gli indirizzi del Consiglio, dello schema di relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’Autorità per la presentazione al Governo a norma dell’art. 1, comma 6, lettera c), n.12 della legge n. 249/97.

     3. L’incarico di Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Presidente, a dirigenti dell’Autorità che abbiano già ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e professori universitari. L’incarico ha una durata non superiore al biennio ed è rinnovabile, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell’Autorità. L’incarico è revocabile per gravi motivi.

     4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, del presente articolo, nell’ambito del Segretariato generale sono costituiti i seguenti Uffici:

Ufficio del Segretario generale, con compiti di diretta collaborazione, trattazione degli affari generali e supporto operativo;

Ufficio del Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all’articolo 9;

Ufficio della Commissione per le infrastrutture e le reti;

Ufficio della Commissione per i servizi ed i prodotti;

Ufficio del Consiglio;

Ufficio per il supporto agli organismi, comitati e commissioni che operano presso l’Autorità.

 

     Art. 9. Comitato di coordinamento e monitoraggio

     1. Il Segretario generale, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 8, comma 2, lett. b), c), h), e per la preparazione delle riunioni degli Organi collegiali si avvale del Comitato di coordinamento e monitoraggio.

     2. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale ed è composto dai coordinatori di cui all’articolo 24, dai direttori del Servizio giuridico e del Servizio risorse umane e finanziarie. In relazione a singole problematiche, il Segretario generale può di volta in volta disporre che partecipino alle riunioni del Comitato altri responsabili di unità organizzative di primo livello e gli assistenti del Presidente e dei Commissari.

     3. Il Segretario generale può conferire specifiche deleghe ai componenti del Comitato.

     4. Il supporto alle attività del Comitato è assicurato dall’Ufficio di cui all’articolo 8, comma 4, let. b).

 

     Art. 10. Deliberazioni dell’Autorità

     1. Le deliberazioni dell’Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate immediatamente esecutive, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

     2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l’organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.

     3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

     4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, controfirmati dal Commissario relatore, e siglati dal Segretario generale.

 

          Art. 10 bis. (Pubblicazione degli atti dell'Autorità). [2]

     1. La pubblicazione degli atti emessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avviene sulla Gazzetta Ufficiale, su apposito Bollettino ufficiale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito internet dell'Autorità, secondo le modalità indicate negli atti stessi e nei limiti indicati nei commi seguenti.

     2. Il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e le delibere che hanno rilevanza generale dell'Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

     3. Fermo quanto disposto dal comma 2, i provvedimenti dell'Autorità, nonchè gli altri atti dei quali disposizioni di legge o regolamentari comunque impongano la pubblicazione, sono pubblicati nel primo numero del Bollettino Ufficiale dell'Autorità successivo alla data della loro adozione.

     4. I provvedimenti e gli atti di cui ai commi 2 e 3, salvo che in essi sia disposto altrimenti, sono altresì pubblicati sul sito internet dell'Autorità, unitamente agli altri atti che comunque interessino la generalità dei cittadini.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono tuttavia essere collocati in apposita sezione del sito internet dell'Autorità, resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni.

     6. Il Segretariato generale cura che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell'Autorità soggetti a pubblicazione.

     7. L'Autorità può dare notizia del contenuto di tutte le decisioni a mezzo di comunicati stampa.

 

     Art. 11. Verbale delle riunioni

     1. Il Segretariato generale cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l’ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonché le decisioni adottate. Quando l’Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale il Commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.

     2. I Componenti del Collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al Segretario verbalizzante.

     3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente e ai Commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

     4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del Segretariato generale.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 12. Organizzazione generale dell’Autorità

     1. L’Autorità è costituita dal Segretariato generale e da "unità organizzative" di primo e di secondo livello.

     2. L’organizzazione di primo livello dell’Autorità è articolata in Dipartimenti, con funzioni istruttorie ai fini dell’esercizio delle attribuzioni dell’Autorità e in Servizi, con funzioni di supporto agli Organi collegiali, al Segretariato generale ed ai Dipartimenti.

     3. I Dipartimenti sono i seguenti:

     Regolamentazione;

Vigilanza e controllo;

Garanzie e contenzioso.

     4. I Servizi sono, oltre quelli di cui al comma 5, i seguenti:

Tecnologie;

Analisi di mercato e concorrenza;

     5. Al Segretariato generale fanno capo i seguenti Servizi:

Servizio giuridico;

Servizio risorse umane e finanziarie;

Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa

Servizio relazioni istituzionali;

Servizio relazioni comunitarie e internazionali.

     6. L’organizzazione di secondo livello è articolata in Uffici.

 

     Art. 13. Servizio giuridico

     1. Il Servizio giuridico:

fornisce consulenza giuridica agli organi e alle strutture dell’Autorità, ed esprime, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti;

svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico relativi al sistema delle comunicazioni;

provvede all’elaborazione di deduzioni per la difesa in giudizio dell’Autorità e cura i raccordi con l’Avvocatura dello Stato e le istanze giurisdizionali;

provvede alla tutela in occasione delle procedure di infrazione comunitarie e di rinvio pregiudiziale;

cura il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la conoscenza della produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale negli ambiti di competenza dell’Autorità e svolge i compiti relativi alle attività comunitarie, per quanto connesse alle attribuzioni di competenza.

 

     Art. 14. Servizio Risorse Umane e Finanziarie

     1. Il Servizio risorse umane e finanziarie cura gli affari generali, la gestione delle risorse, la formazione del personale, nonché l’organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari.

     2. Il Servizio, in particolare:

predispone, sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative, il piano delle risorse umane e finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria;

provvede alla tenuta della contabilità generale dell’Autorità;

cura l’amministrazione e la gestione del personale dipendente dell’Autorità e le relazioni sindacali. Provvede al trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali nonché all’attività di formazione, d’intesa con le altre unità organizzative;

provvede all’approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell’Autorità, curando i relativi adempimenti; sovraintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell’Autorità, compreso il protocollo generale ed il centralino;

predispone le procedure concernenti l’organizzazione del lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro, d’intesa con le altre unità organizzative;

è responsabile del sistema informativo amministrativo dell’Autorità e assicura che il sistema di comunicazione relativo a dati, voci, immagini sia accessibile a tutte le unità organizzative che ne abbiano l’esigenza e che i sistemi specializzati, anche autonomi, delle diverse unità organizzative siano tra loro interoperabili.

     3. Il Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie è individuato Datore di lavoro dell’Autorità ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 15. Servizio Relazioni Esterne e Rapporti con la Stampa

     1. Il Servizio delle relazioni esterne e per i rapporti con la stampa:

cura le relazioni con il pubblico;

cura l’organizzazione di audizioni;

provvede all’organizzazione, alla gestione e alla diffusione delle informazioni ufficiali dell’Autorità e predispone gli strumenti per tale diffusione;

cura la progettazione e l’aggiornamento del sito Internet dell’Autorità;

cura i rapporti dell’Autorità con i mezzi di comunicazione di massa, secondo le direttive del Presidente.

 

     Art. 16. Servizio Relazioni Istituzionali

     1. Il Servizio per le relazioni istituzionali:

     cura i rapporti con gli organi costituzionali, con le pubbliche amministrazioni e con le altre Autorità, nonché con i comitati regionali per le comunicazioni e con il Consiglio nazionale degli utenti;

sovrintende alle funzioni del cerimoniale e di rappresentanza secondo gli specifici indirizzi del Presidente.

 

     Art. 17. Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali

     1. Il Servizio per le relazioni comunitarie ed internazionali:

cura le relazioni con gli organismi comunitari e con le amministrazioni e le Autorità dei paesi stranieri;

coordina, d’intesa con i Servizi ed i Dipartimenti interessati, la partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali su questioni di specifico interesse per l’Autorità.

 

     Art. 18. Dipartimento Regolamentazione

     1. Il Dipartimento della regolamentazione svolge attività preparatorie ed istruttorie ai fini dell’esercizio delle competenze in tema di regolazione e di provvedimenti autorizzatori e concessori relativamente all’intero settore delle comunicazioni.

     2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorità dall’art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 e 13; lettera b), nn. 2, 10 e 15; lettera c), nn. 2, 6, 11 e 13 della legge n. 249/97.

     3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorità - in virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall’art. 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95.

 

     Art. 19. Dipartimento Vigilanza e Controllo

     1. Il Dipartimento della vigilanza e del controllo svolge attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di regole, standard e norme applicative relative all’intero sistema delle comunicazioni.

     2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorità dall’art. 1, comma 6, lettera a), nn. 5, 10 e 15; lettera b), nn. 1, 3, 4, 11, 12 e 13; lettera c), nn. 8 e 10, della legge n. 249/97.

     3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorità - in virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall’art. 2, comma 12, lettera g) della legge n. 481/95.

     4. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni il Dipartimento può avvalersi della collaborazione degli organi ausiliari di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 249/97.

     5. Il Dipartimento svolge le attività connesse alle funzioni affidate all’Autorità dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.

 

     Art. 20. Dipartimento Garanzie e Contenzioso

     1. Il Dipartimento delle garanzie e del contenzioso svolge attività di indagine ed istruttoria finalizzate all’accertamento di violazioni delle norme di garanzia, nonché alla soluzione delle controversie tra operatori, e tra questi ultimi e gli utenti.

     2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorità dall’art. 1, comma 6, lettera a), nn. 9 e 14; lettera b), nn. 6, 7, 8, 9 e 14 della legge n. 249/97.

     3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorità - in virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall’art. 2, comma 12, lettera 1) della legge n. 481/95.

 

     Art. 21. Servizi Tecnologie, Analisi di Mercato e Concorrenza

     1. I Servizi per le tecnologie e per le analisi di mercato e concorrenza provvedono, anche su richiesta degli Organi collegiali, del Segretariato generale e dei Dipartimenti, ad eseguire indagini, ad effettuare analisi e studi, a contribuire alle istruttorie ed a raccogliere documentazione sullo stato attuale e sull’evoluzione prevista per l’intero sistema delle comunicazioni, con particolare riferimento rispettivamente agli aspetti tecnologici e economici.

     2. Il Servizio per le tecnologie presta, altresì, consulenza tecnologica agli organi e alle strutture dell’Autorità, esprimendo, anche su richiesta di questi, pareri e previsioni sulla disponibilità industriale, la diffusione, il costo e lo sviluppo delle diverse tecnologie, nonché su questioni specifiche relative agli standard e all’interoperabilità.

     3. Il Servizio analisi di mercato e concorrenza predispone inoltre le analisi di mercato per la valutazione del grado di concorrenzialità dei mercati.

 

     Art. 22. Ulteriori attività dei Servizi

     1. I Servizi di cui all’ art. 12, comma 4, e all’ art. 13, comma 1, let. a) ciascuno per le materie di propria competenza:

     sviluppano l’insieme delle informazioni da mettere a disposizione dei vari uffici per aggiornare il patrimonio conoscitivo;

promuovono l’acquisizione e la realizzazione di ricerche e studi per monitorare continuativamente le innovazioni riguardanti le tecnologie, i mercati, i prodotti, i servizi e le tendenze del consumo;

predispongono, su richiesta degli Organi collegiali, studi conoscitivi per segnalare al Governo ed al Parlamento interventi per adeguare e orientare la disciplina relativa al settore delle comunicazioni alle evoluzioni previste o in atto in merito a tecnologie, prodotti, servizi, sistemi distributivi e concorrenziali.

     2. I Servizi di cui al comma 1, predispongono per lo svolgimento della propria attività annualmente un programma di ricerche e di collaborazioni con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri da sottoporre all’approvazione del Consiglio.

 

     Art. 23. Coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi

     1. Il coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi di cui all’art. 12, comma 4, a) e b) è assicurato da due coordinatori, scelti tra i rispettivi direttori.

     2. I coordinatori sono nominati, su proposta del Segretario generale, dal Consiglio per una durata non superiore al biennio e rinnovabile, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell’Autorità.

     3. Il coordinatore dei Servizi predispone lo schema di relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’Autorità per la presentazione al Governo a norma dell’art. 1, comma 6, lettera c), n.12 della legge n. 249/97.

     4. Il coordinatore dei Servizi si avvale inoltre di un Ufficio studi statistici, documentazione e pubblicazione che svolge i seguenti compiti:

cura la base statistica e l’attività editoriale dell’Autorità;

gestisce il Centro Documentazione e la Biblioteca dell’Autorità;

fornisce a tutte le unità organizzative il servizio di ricerca e acquisizione dei materiali documentali, anche utilizzando strumenti multimediali;

cura la pubblicazione del Bollettino ufficiale dell’Autorità.

 

     Art. 24. Compiti e responsabilità dei Coordinatori

     1. I Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi assicurano il buon andamento e l’efficienza delle strutture complessive dei Dipartimenti e dei Servizi e ne rispondono al Segretario generale; specificamente:

coordinano le attività ed i procedimenti che coinvolgono le competenze di più Dipartimenti o più Servizi;

pongono in essere modalità organizzative per facilitare il flusso di informazioni tra i Dipartimenti o tra i Servizi al fine di assicurare la coerenza dell’azione amministrativa;

     2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, i Coordinatori indicono riunioni con i Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi.

 

     Art. 25. Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello

     1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti, dal Consiglio, di regola, a dirigenti dell’Autorità, su proposta del Presidente formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio. Gli incarichi hanno una durata non superiore al biennio e sono rinnovabili, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell’Autorità.

     2. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi.

 

     Art. 26. Responsabili dei Dipartimenti e dei Servizi

     1. I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l’attività.

     2. I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi, in particolare:

     propongono al Consiglio, d’intesa con il Segretario generale, l’organizzazione degli uffici e la designazione dei responsabili degli stessi;

assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza con le professionalità e le relative qualifiche e nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane;

sovrintendono agli affari di competenza del Dipartimento o del Servizio, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell’Autorità;

distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;

assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza;

al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono, per il tramite del coordinatore, al Consiglio;

rispondono della gestione delle risorse assegnate al Dipartimento o al Servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità.

I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

 

     Art. 27. Verifica periodica della struttura della Autorità

     1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell’Autorità è sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Nella prima applicazione la verifica ha luogo alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 28. Controllo interno

     1. Su proposta del Presidente, il Consiglio istituisce il servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell’Autorità nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici dell’Autorità.

     2. Il servizio del controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.

     3. Per l’esame di specifici argomenti, su richiesta del Servizio di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il Segretario generale o un suo delegato ed i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

     4. La delibera istitutiva stabilisce la composizione del servizio - in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione - la durata, le modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di primo livello.

 

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

 

     Art. 29. Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio

     1. Nell’esercizio delle proprie attività, l’Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

 

     Art. 30. Audizioni

     1. L’ Autorità può disporre l’audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.

     2. L’Autorità può disporre che l’audizione avvenga in forma pubblica.

 

     Art. 31. Responsabile del procedimento

     1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell’unità la responsabilità del procedimento. Dell’identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

     2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell’Autorità e agli indirizzi del responsabile dell’unità organizzativa.

 

     Art. 32. Svolgimento e conclusione del procedimento

     1. Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i Componenti, ai fini della trattazione.

     2. Quando si conclude l’istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l’Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.

     3. E’ in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l’istruttoria per riferirne al Consiglio.

     4. Nel caso di attività procedimentali di particolare rilievo, quali l’avvio di istruttoria, l’espletamento di attività ispettiva o la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile del Dipartimento competente può essere chiamato ad esporre, prima dell’inizio dell’esame dell’affare, i risultati dell’attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all’Autorità.

 

     Art. 33. Informazione all'Autorità

     1. Il Segretario generale assicura periodicamente all’Autorità ogni utile informazione, curando la presentazione da parte dei Dipartimenti e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l’andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.

     2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio.

 

     Art. 34. Definizione delle procedure

     1. Su proposta del Segretario generale, il Consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.

 

2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.

 

     Art. 34 bis. [3]

     1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all’Autorità in virtù delle leggi vigenti, l’Autorità può procedere ad ispezioni presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni. Il Consiglio può approvare un programma di ispezioni sistematiche al fine di verificare l’applicazione di specifiche norme o l’attuazione di delibere dell’Autorità.

     2. I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal dirigente preposto all’ufficio competente del Dipartimento vigilanza e controllo di procedere alle ispezioni, esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l’oggetto dell’accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l’omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. Il personale ispettivo consegna altresì la “carta dei diritti”, acclusa in allegato alla presente delibera, recante l’indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto ispezionato.

     3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249, l’opposizione:

     a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

     b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

     c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l’Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

     4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell’attività dell’impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell’autore del documento, nonchè ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

     5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

     a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l’ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all’attività aziendale oggetto dell’indagine;

     b) controllare i documenti di cui al comma 4;

     c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);

     d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

     6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l’esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell’ispezione.

     7. Di tutta l’attività svolta nel corso dell’ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

     8. Nello svolgimento dell’attività ispettiva l’Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza e degli appartenenti alla Polizia postale e delle comunicazioni, anche secondo convenzioni all’uopo previste, e può agire in collaborazione con gli ispettori della Società italiana per gli editori e autori. Tali soggetti agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti

 

TITOLO IV

REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'AUTORITÀ

 

     Art. 35. Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6 della legge n. 249/97

     1. Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 249/97, le competenze attribuite all’Autorità sono così redistribuite: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), nn. 10 e 15, precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.

     2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/97 e non specificamente assegnate alle Commissioni sono esercitate dal Consiglio.

 

TITOLO V

RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI

 

     Art. 36. Relazioni con altre Autorità

1. L’Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.


[1] Modificato dalla Deliberazione 21 dicembre 2005, n. 506/05/CONS, che ne riporta il testo coordinato.

[2] Articolo inserito dall'Allegato A alla Deliberazione 12 luglio 2006, n. 437/06/CONS.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della deliberazione 17 dicembre 2003 n. 436/03/CONS.