§ 80.10.79 - Deliberazione 14 giugno 2006, n. 369/06/CONS.
Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:14/06/2006
Numero:369


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento


§ 80.10.79 - Deliberazione 14 giugno 2006, n. 369/06/CONS.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento.

(G.U. 1 luglio 2006, n. 151)

 

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

L'AUTORITA'

 

     Nella sua riunione del Consiglio del 14 giugno 2006;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

     Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, delibera pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169;

     Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

     Vista la delibera di indirizzo n. 460/05/CONS del 29 novembre 2005 recante l'adozione della nuova organizzazione dell'Autorità;

     Vista la delibera n. 506/05/CONS recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento» del 20 dicembre 2005 ed il relativo testo coordinato, pubblicato unitamente alla delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, al quale si farà di seguito riferimento come «testo coordinato»;

     Ritenuto necessario prevedere che gli incarichi di segretario generale, vice-segretario generale e responsabile di primo livello possano assumere una durata compatibile con il perseguimento di obiettivi richiedenti anche tempi più ampi rispetto alla scadenza massima biennale attualmente prevista, assicurando nel contempo una maggiore continuità e stabilità dell'azione amministrativa;

     Considerato, altresì, che la rilevazione dei risultati conseguiti entro un arco temporale più esteso può permettere di esprimere valutazioni più accurate sull'operato dell'incaricato;

     Osservato, infine, che il limite massimo quadriennale di durata degli incarichi di segretario generale, di vice-segretario generale e di responsabile di primo livello è pienamente conforme alle norme più recenti in materia di pubblico impiego, le quali assegnano un limite minimo di tre anni e uno massimo di cinque anni alla durata degli incarichi dirigenziali;

     Ritenuto opportuno introdurre una previsione regolamentare relativamente alla cumulabilità dell'incarico di vice-segretario generale con quello di responsabile di unità organizzative di primo livello;

     Udita la relazione del presidente;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento

     1. All'art. 9, comma 3, del regolamento di organizzazione e funzionamento nel testo coordinato, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile».

     2. All'art. 9, comma 5, del regolamento di organizzazione e funzionamento nel testo coordinato, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico di vice-segretario generale è cumulabile con l'incarico di responsabile di unità organizzative di primo livello».

     3. All'art. 9, comma 6, del regolamento di organizzazione e funzionamento nel testo coordinato, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico di vice-segretario generale è attribuito dal consiglio, su proposta del segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile».

     4. All'art. 22, comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento nel testo coordinato, il secondo periodo è sostituito da seguente: «Gli incarichi hanno una durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili».

     La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.