§ 84.1.261 - Deliberazione 19 aprile 2007, n. 173/07/CONS.
Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:19/04/2007
Numero:173


Sommario
Art. 1.  Adozione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
Art. 2.  Modifiche al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Art. 3.  Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie
Art. 4.  Abrogazioni
Art. 5.  Norme transitorie e finali


§ 84.1.261 - Deliberazione 19 aprile 2007, n. 173/07/CONS.

Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti.

(G.U. 25 maggio 2007, n. 120)

 

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

     Nella sua riunione del consiglio del 19 aprile 2007;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'art. 1, commi 6, lettera a), n. 14, 11, 12 e 13;

     Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilita" ed in particolare l'art. 2, comma 24, lettera b);

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare l'art. 84;

     Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 recante "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366".

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il codice del consumo;

     Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

     Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

     Vista la delibera n. 182/02/CONS, del 19 giugno 2002, recante "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti", ed i relativi allegati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2002, n. 167;

     Vista la delibera n. 307/03/CONS del 5 agosto 2003, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente l'adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2003, n. 196;

     Vista la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

     Vista la delibera n. 137/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente l'adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 maggio 2006, n. 101.

     Ritenuto di adottare un nuovo regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, che tenga conto delle evoluzioni del quadro normativo di riferimento nonchè delle modifiche apportate all'organizzazione dell'Autorità;

     Ritenuto, altresì, di adottare adeguate modifiche ed integrazioni al regolamento concernente le procedure sanzionatorie dell'Autorità, al fine di prevedere una adeguata procedura di gestione delle segnalazioni in materia di violazioni delle norme a tutela dei consumatori ed utenti di servizi di comunicazione elettronica;

     Considerato opportuno, in via transitoria, prevedere la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione presso organismi iscritti nel registro di cui all'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, fino alla effettiva realizzazione del sistema di accreditamento previsto dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

     Sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'elenco previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nel corso dell'audizione specifica tenutasi, ai sensi della delibera n. 418/04/CONS, in data 25 luglio 2006;

     Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla predetta audizione;

     Viste le osservazioni formulate dalla conferenza dei comitati per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome;

     Assunto il parere favorevole del Consiglio nazionale degli utenti;

     Vista la proposta della direzione tutela dei consumatori, e le relazioni illustrative del 10 marzo 2006 e del 22 febbraio 2007;

     Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Adozione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti

     1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell'art. 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento sulle procedure per la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti finali.

     2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

     3. Al fine di facilitare gli utenti nell'inoltro di istanze ai sensi degli articoli 5, 7 e 14 del regolamento di cui al comma 1, la direzione tutela dei consumatori predispone, rispettivamente, i formulari GU5, GU e GU14, e ne cura la pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

 

     Art. 2. Modifiche al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

     1. All'art. 16 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, dalla delibera n. 40/06/CONS e dalla delibera n. 437/06/CONS, la disposizione di cui alla lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) gestione del contenzioso tra gestori-utenti. Nella suddetta materia esercita le competenze delegate con apposito regolamento.".

 

     Art. 3. Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie

     1. Al regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 136/06/CONS, sono apportate le modifiche ed integrazioni riportate nell'allegato B della presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

 

     Art. 4. Abrogazioni

     1. Il regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, approvato con delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002 e modificato con delibere dell'Autorità n. 307/03/CONS del 5 agosto 2003 e n. 137/06/CONS del 15 marzo 2006, è abrogato.

     2. Le norme di rinvio al predetto regolamento, contenute nelle delibere di questa Autorità non abrogate ai sensi del precedente comma, ivi comprese quelle in materia di televisione a pagamento e televisione digitale terrestre, devono intendersi modificate nel senso di rinviare al regolamento approvato con la presente delibera.

 

     Art. 5. Norme transitorie e finali

     1. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione la parti potranno rivolgersi, oltre che alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli organismi iscritti al registro di cui all'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

     2. Per le controversie, anche se in fase conciliativa, pervenute fino alla data di entrata in vigore della presente delibera continua ad applicarsi la disciplina precedente, di cui all'art. 4, comma 1.

     3. Con cadenza semestrale la direzione tutela consumatori presenterà al consiglio una relazione sui risultati applicativi della nuova disciplina, segnalando, se del caso, l'opportunità di modifiche ed integrazioni ai testi regolamentari.

     4. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web www.agcom.it.

 

 

     Allegato A

     REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE ED UTENTI

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

     a) "Autorita", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     b) "Legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;

     c) "Codice", il codice delle comunicazioni elettroniche approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     d) "Codice del consumo", il codice del consumo approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

     e) "Direzione", la direzione tutela dei consumatori dell'Autorità;

     f) "Direttore", il direttore della direzione tutela dei consumatori;

     g) "Co.re.com", i comitati regionali per le comunicazioni;

     h) "operatore", ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento;

     i) "utente", ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

     j) "utente finale", ogni utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

     k) "rete pubblica di comunicazione", ogni rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

     l) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

     m) "servizio universale", l'insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e offerti ad un prezzo accessibile, così come individuato ai sensi dell'art. 53 del codice;

     n) "posta elettronica certificata", ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;

     o) "organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo", gli organi di cui all'art. 141, commi 2 e 3, del Codice del consumo;

     p) "associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale", le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo.

 

Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, della Legge, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalla dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

     2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. In ogni caso, l'utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma dell'art. 641 c.p.c.

     3. Sono, altresì, escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento le controversie promosse ai sensi degli articoli 37, 139 e 140 del Codice del consumo.

 

Capo II

Tentativo obbligatorio di conciliazione

 

Art. 3. Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione

     1. Per le controversie di cui all'art. 2 comma 1, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui all'art. 13.

     2. Ove il Co.re.com territorialmente competente non sia titolare della delega di cui al comma 1, il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinanzi agli organi di cui all'art. 13.

     3. Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell'istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa.

 

Art. 4. Competenza per territorio

     1. Per determinare il Co.re.com territorialmente competente per l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 2 si ha riguardo al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla sua residenza o alla sede legale

 

Art. 5. Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio

     1. Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.

     2. Ai fini del comma precedente:

     a) non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell'utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14 del presente regolamento;

     b) il ritardato o mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi;

     c) si può considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura.

     3. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 3, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

     4. A pena di inammissibilità la richiesta dell'utente, per la quale può essere utilizzato il formulario GU5 disponibile sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it), deve contenere le informazioni indicate all'art. 7, comma 1, ed essere corredata, ove non presentata contestualmente ad essa, da copia dell'istanza di conciliazione, della quale deve essere comprovato l'avvenuto inoltre.

     5. La richiesta è sottoscritta dall'utente o, in caso di persone giuridiche, dal rappresentante legale o da persona munita di procura speciale, e deve essere inoltrata con le modalità di cui all'art. 7, comma 3.

     6. Copia della richiesta va trasmessa, a cura dell'ufficio, anche a mezzo fax o per via telematica, copia dellla richiesta copia della richiesta all'operatore, assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione.

     7. Il Co.re.com, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

     8. Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l'abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell'istanza, il Co.re.com può estendere, su impulso dell'utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore, applicando i commi 6 e seguenti del presente articolo.

     9. I provvedimenti adottati a norma del presente articolo devono essere eseguiti entro il termine da essi indicato. In caso di inottemperanza il Co.re.com competente ne informa tempestivamente la Direzione. Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 1 comma 31 della Legge.

     10. Nel caso in cui il Co.re.com competente per territorio non sia titolare della delega a svolgere l'attività conciliativa di competenza dell'Autorità, l'istanza di adozione di provvedimenti temporanei di cui al precedente comma 2, corredata della copia dell'istanza di conciliazione comprovatamente depositata presso gli organismi di conciliazione di cui all'art. 13, può essere presentata alla Direzione, che provvede ai sensi dell'art. 21.

 

Art. 6. Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione

     1. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della Legge, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale fino alla scadenza del termine per la conclusione della procedura, di cui al terzo comma dell'art. 3.

 

Art. 7. Procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com

     1. Nell'istanza presentata al Co.re.com che introduce il procedimento di conciliazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, il numero dell'utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell'operatore. L'istanza deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell'utente interessato.

     2. Nell'istanza devono essere altresì indicati:

     a) i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti;

     b) gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia;

     c) le richieste dell'istante;

     d) i documenti che si allegano.

     3. L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

     4. L'istanza può anche essere inoltrata compilando il formulario UG, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it) e presso gli uffici dei Co.re.com.

     5. Il Co.re.com, qualora ravvisi una causa di inammissibilità dell'istanza, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa, dichiara, con atto motivato, l'improcedibilità del tentativo di conciliazione, comunicandolo all'istante.

 

Art. 8. Avviso di convocazione delle parti

     1. Il Co.re.com, verificata l'ammissibilità della domanda, comunica alle parti, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza e con le medesime modalità di cui all'art. 5, comma 6, l'avviso di convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione, da tenersi non prima di sette giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione

     2. In tale avviso sono specificamente indicati:

     a) la data di iscrizione al protocollo dell'istanza;

     b) la data e il luogo fissati per la conciliazione;

     c) l'oggetto della procedura;

     d) il responsabile del procedimento;

     e) le modalità di comunicazione dell'adesione alla procedura, ai sensi del successivo comma 3;

     f) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e gli ulteriori rimedi esperibili;

     g) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

     3. La parte che non ha proposto l'istanza, entro cinque giorni dalla data dell'udienza, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ha l'onere di comunicare al Co.re.com la propria volontà di partecipare alla procedura conciliativa. In mancanza di tale comunicazione, ovvero in caso di dichiarazione esplicita di non voler aderire al tentativo di conciliazione, trasmessa entro il medesimo termine, il responsabile del procedimento redige un verbale con il quale dà atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, trasmettendolo tempestivamente alla parte istante.

 

Art. 9. Udienza di conciliazione

     1. In udienza le parti intervengono personalmente, ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del loro legale rappresentante. Le parti possono inoltre farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purchè idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante. Le parti, inoltre, possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori.

     2. L'udienza può svolgersi anche in videoconferenza con le modalità stabilite da apposito provvedimento.

     3. L'udienza si svolge dinanzi al responsabile del procedimento, che per il compimento di uno o più atti può avvalersi di persona da lui delegata. Il responsabile del procedimento invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.

     4. In qualsiasi fase della conciliazione il responsabile del procedimento può suggerire alle parti una o più soluzioni alternative per la composizione della controversia.

     5. Su richiesta motivata anche di una sola delle parti il responsabile del procedimento può fissare un'ulteriore udienza.

     6. Nel corso dell'udienza ciascuna delle parti può abbandonare la conciliazione, chiedendo al responsabile del procedimento di procedere ai sensi dell'art. 12, comma 3.

 

Art. 10. Riunione delle procedure pendenti

     1. Il Co.re.com, sentite le parti interessate, può disporre, compatibilmente con i termini di cui al comma 2 dell'art. 3, la riunione di più procedimenti pendenti dinanzi a sè ed aventi ad oggetto controversie omogenee.

 

Art. 11. Limiti di utilizzabilità delle informazioni acquisite nel corso della procedura

     1. Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna di esse può utilizzare, in occasione di altro procedimento arbitrale o di giudizio promosso dinanzi all'autorità giudiziaria o a qualsiasi altra autorità indipendente, le dichiarazioni e le offerte effettuate nel corso della procedura di conciliazione al fine di pervenire ad una composizione bonaria della controversia.

 

Art. 12. Esito della conciliazione

     1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell'accordo, specificandone il contenuto.

     2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 2 comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995.

     3. Se in udienza non si raggiunge l'accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, il responsabile del procedimento redige un verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione e si prende atto che non è stato raggiunto un accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione parziale sulla quale concordano.

     4. Se una o entrambe le parti non si presentano in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale in cui dà atto dell'esito negativo della procedura di conciliazione, salvo che l'assenza non sia dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, nel qual caso il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza per la prima data disponibile, dandone comunicazioni alle parti.

 

Art. 13. Conciliazione presso altri organismi di conciliazione

     1. In alternativa alla procedura conciliativa dinanzi al Co.re.com, gli interessati hanno la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, anche in via telematica, dinanzi agli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, di cui all'art. 1, lettera o, del presente regolamento.

     2. Allo stesso fine, l'utente ha altresì la facoltà di rivolgersi agli organismi istituiti con accordi tra gli operatori ed associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale, purchè detti organismi operino a titolo gratuito e rispettino i principi di trasparenza, equità ed efficacia di cui alla raccomandazione 2001/310/CE.

     3. L'elenco aggiornato degli organi di cui ai commi precedenti è reso disponibile sul sito web dell'Autorità.

     4. Gli organismi istituiti a norma del comma 2 vengono iscritti nell'elenco di cui al comma precedente su presentazione di apposita istanza, firmata dalle parti, corredata dell'intesa raggiunta dall'operatore con almeno due terzi delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e di copia del regolamento di procedura, previa verifica di aderenza ai principi di cui al comma 2.

     5. L'istanza, con le medesime formalità, deve essere rinnovata con cadenza biennale. In difetto di domanda di rinnovo, l'Autorità, senza formalità, opera la cancellazione dell'organismo dall'elenco di cui al precedente comma 3.

     6. Su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, l'Autorità può disporre la cancellazione dall'elenco degli organismi nei confronti dei quali accerti il mancato rispetto dei principi elencati al comma 2.

 

Capo III

Definizione delle controversie

 

Art. 14. Istanza di definizione della controversia

     1. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di conciliazione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all'Autorità di definire la controversia.

     2. Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso ove siano decorsi più di sei mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, ovvero qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

     3. L'istanza con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione della controversia deve essere inoltrata alla Direzione con le modalità di cui all'art. 7, comma 3, e deve rispondere a tutti i requisiti di cui al medesimo articolo.

     4. L'istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.

     5. L'istanza può essere inoltrata anche compilando il formulario GU14, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).

 

Art. 15. Avvio del procedimento

     1. Il direttore assume direttamente ovvero assegna ad altri la responsabilità del procedimento.

     2. Il responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa trasmette alle parti, anche a mezzo fax o per via telematica, l'invito a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia.

     3. In tale avviso, che dovrà pervenire alla parte almeno quindici giorni prima dell'udienza, sono specificamente indicati:

     a) la data di deposito dell'istanza;

     b) l'oggetto della procedura;

     c) la data e il luogo fissati per l'udienza;

     d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

     e) il responsabile del procedimento;

     f) il termine di conclusione del procedimento.

     4. Unitamente all'avviso di cui ai commi precedenti la Direzione trasmette alla parte convenuta copia dell'istanza depositata, nonchè degli allegati che non siano già nella sua disponibilità.

     5. Qualora la controversia concerna operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea, la Direzione coordina la propria attività con quella delle Autorità eventualmente coinvolte, comunicando l'avvio del procedimento ed acquisendone le relative osservazioni.

 

Art. 16. Procedura

     1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di deposito dell'istanza.

     2. Le parti hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, a pena di irricevibilità, fino a cinque giorni prima dell'udienza di cui all'art. 15.

     3. I documenti depositati nel corso del procedimento sono integralmente accessibili dalle parti in causa, ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

     4. Le parti compaiono all'udienza di discussione personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante; esse possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purchè idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante.

     5. All'udienza le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori.

     6. Al termine dell'udienza il responsabile del procedimento redige sintetico processo verbale.

 

Art. 17. Mancata comparizione di una delle parti

     1. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere in udienza le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte, nè come rinuncia all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti.

 

Art. 18. Attività istruttoria

     1. Se nel corso dell'udienza di discussione oppure nelle precedenti fasi della procedura emerge la necessità, ai soli fini istruttori, di assicurare la partecipazione al procedimento di altri soggetti interessati, il responsabile del procedimento provvede, se del caso, a convocarli in udienza.

     2. Nel caso in cui il responsabile del procedimento disponga l'acquisizione di documenti, perizie o altri elementi conoscitivi, ne è data comunicazione alle parti del procedimento ed il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione, comunque non superiore a sessanta giorni. Nei casi suddetti, gli oneri economici necessari per il compimento delle perizie sono anticipati dalla parte che ne ha fatto richiesta ovvero, se disposte d'ufficio, provvisoriamente ripartiti secondo equità.

     3. Le parti possono nominare, dandone comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, un proprio consulente tecnico, il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dal consulente nominato dall'Autorità e presentare relazioni scritte e documenti.

     4. Il responsabile del procedimento, sentite le parti interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti aventi ad oggetto controversie omogenee.

 

Art. 19. Decisione della controversia

     1. Esaurita la fase istruttoria, il direttore trasmette la documentazione relativa alla controversia all'organo collegiale, allegando la relazione del responsabile del procedimento e la propria proposta di decisione.

     2. L'organo collegiale, ove lo ritenga necessario, può convocare le parti per un'udienza di discussione dinanzi a sè; in tal caso il termine di conclusione del procedimento è prorogato di trenta giorni.

     3. Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante; esso deve essere prontamente comunicato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

     4. L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonchè nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

     5. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.

     6. Nel provvedimento decisorio l'Autorità può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi, e pur avendo reso la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, vanno comunque rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e successivi, le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

 

Art. 20. Archiviazione a seguito di rinuncia

     1. Se nel corso del procedimento la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinuncia alla propria istanza, il direttore dispone l'archiviazione del procedimento.

     2. Il direttore dispone, altresì, l'archiviazione del procedimento nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza.

     3. Nel caso di archiviazione, le spese di procedura restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Le spese peritali dovranno essere, però, ripartite secondo criteri equitativi.

     4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato alle parti.

 

Art. 21. Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio

     1. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per la definizione della controversia, o nel corso della relativa procedura, può chiedere alla Direzione l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento del medesimo da parte dell'operatore sino al termine del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

     2. Nei casi previsti dal comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 5 ed il provvedimento viene adottato dal direttore.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

Art. 22. Delega di ulteriori funzioni ai Co.re.com

     1. La definizione delle controversie di cui al presente regolamento, ad esclusione di quelle di cui all'art. 15, comma 5, può essere delegata ai Co.re.com, anche in più fasi, previa conforme integrazione dell'Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall'Autorità, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dalla Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome, e conseguente modifica delle convenzioni stipulate da ciascun comitato per l'esercizio delle funzioni delegate.

     2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Co.re.com, nell'ambito della propria organizzazione interna, dovrà garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie.

     3. Al Co.re.com munito della delega di cui al comma 1, e competente per territorio ai sensi dell'art. 4, ciascuna delle parti può chiedere di definire la controversia ove il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale.

     4. Al procedimento per la definizione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento.

 

Art. 23. Monitoraggio

     1. I Co.re.com comunicano mensilmente all'Autorità i risultati delle attività svolte ai fini del presente regolamento, avvalendosi dei modelli, anche elettronici, da questa predisposti.

     2. L`Autorità elabora, su richiesta dei Co.re.com, circolari interpretative su specifiche questioni di interesse comune relative all'applicazione del presente regolamento.

 

 

     Allegato B

     MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE, APPROVATO CON DELIBERA n. 136/06/CONS

 

     All'art. 1, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

     "m) per direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, approvata con delibera n. 179/03/CSP pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003.".

     Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis.

     Denunce

     1. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi, ferma restando la possibilità di presentare, ove legittimati, reclamo agli organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 8 della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi, oppure di promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, possono denunciare all'Autorità eventuali violazioni della normativa di settore, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481 del 1995.

     2. Le denunce possono essere presentate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax. Per le denunce relative alla violazione di norme in materia di telecomunicazioni può essere utilizzato l'apposito modello D, approvato dal Consiglio dell'Autorità e reso disponibile sul sito ufficiale (www.agcom.it).

     3. Il direttore, su proposta dell'ufficio competente, con motivazione sintetica, dispone, anche utilizzando procedure semplificate, l'archiviazione immediata delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le denunce aventi ad oggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della denuncia. Si considerano manifestamente infondate le denunce relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.

     4. I rapporti della Polizia postale e delle telecomunicazioni, della Guardia di Finanza e degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni non sono suscettibili di archiviazione ai sensi del comma 3, sempre che vi siano riportati:

     a) una precisa descrizione del fatto;

     b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

     c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;

     d) dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;

     e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza.

     5. Fino all'adozione dell'atto di contestazione, le denunce, nonchè gli atti e la documentazione relativa alle indagini svolte, sono sottratti ad ogni forma di accesso.

     6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle denunce relative alla violazione di norme in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa, di risoluzione dei conflitti di interesse e di posizioni dominanti.

     7. L'Autorità può valutare le denunce di cui al presente articolo, nonchè le segnalazioni e i reclami, ai fini dell'elaborazione di programmi di intervento generale e dell'esercizio dei poteri che le sono per legge attribuiti.".

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4.

     Attività preistruttorie

     1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio, anche sulla base delle denunce ricevute e non archiviate ai sensi, rispettivamente, del comma 3 e del comma 4 dell'art. 3-bis.

     2. Ai fini della verifica delle denunce presentate, la Direzione competente può chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti coinvolti e disporre ispezioni ai sensi del regolamento di organizzazione. Ai medesimi fini la Direzione competente può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria, e della Polizia postale e delle comunicazioni.

     3. Il responsabile di qualsiasi ufficio, ove rilevi una possibile violazione soggetta a sanzione di competenza dell'Autorità, trasmette i relativi atti al direttore della propria unità organizzativa. Quest'ultimo, ove la violazione riscontrata non rientri nella propria competenza, provvede immediatamente a trasmettere gli atti all'unità organizzativa competente informandone per conoscenza il Segretario generale.

     4. Il direttore competente ai sensi dell'art. 3 può riunire le denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria.

     5. Il direttore competente ai sensi dell'art. 3, ove non ritenga di disporre l'archiviazione per manifesta insussistenza della violazione, nomina un responsabile per i successivi adempimenti.

     6. Il responsabile, esaminati gli atti trasmessi ed effettuate, ove del caso, ulteriori verifiche e qualificate le fattispecie nei loro pertinenti termini giuridici, formula una proposta di archiviazione delle fattispecie segnalate per manifesta insussistenza della violazione, oppure propone l'avvio del procedimento sanzionatorio predisponendo lo schema di atto di contestazione. L'atto può riguardare un singolo caso o più casi suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne una trattazione unitaria.".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5.

     Avvio del procedimento

     1. L'atto di contestazione contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione accertata, del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni ed avere accesso agli atti ai sensi dell'art. 8, del termine entro cui gli interessati possono esercitare le predette facoltà e, infine, la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.

     2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore, entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto ai sensi dell'art. 4, comma 6, con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. Ove la violazione accertata sia ancora in atto, nelle ipotesi di cui all'art. 32 del Codice, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'art. 6 si intendono prorogati di quaranta giorni.

     4. Ove l'intimazione rimanga inosservata l'unità organizzativa competente dell'Autorità procede ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4, del Codice. Ferma restando l'autonomia dei provvedimenti rispettivamente adottabili, l'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge, oltre che ai sensi dell'art. 32 del Codice, anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.

     5. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare le misure provvisorie urgenti consentite dall'art. 32, comma 5, del Codice, ove ne sussistano i presupposti, alle condizioni da tale norma stabilite.

     6. Al procedimento volto all'adozione dell'atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo di cui all'art. 51, comma 2, del testo unico si applicano, se non altrimenti disposto, le disposizioni di cui al presente regolamento. I termini di cui all'art. 6 si applicano ai soli fini dell'adozione dell'atto di diffida. Successivamente, ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine, non superiore a quindici giorni, assegnato, il responsabile del procedimento propone al direttore, senza ritardo, lo schema di provvedimento sanzionatorio per gli adempimenti di cui all'art. 10 e seguenti.

     7. Il direttore trasmette ogni tre mesi all'organo collegiale competente un'informativa relativa ai procedimenti avviati o archiviati.".