Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.10 organi ausiliari |
Data: | 12/07/2006 |
Numero: | 437 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie [...] |
§ 80.10.81 - Deliberazione 12 luglio 2006, n. 437/06/CONS.
Modifiche alla delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e successive modificazioni e integrazioni.
(G.U. 26 luglio 2006, n. 172)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
L'AUTORITA'
Nella riunione del Consiglio del 12 luglio 2006;
Vista la
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Visto il
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Visto il
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Visto il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con
Ritenuta la necessità di regolamentare la pubblicazione degli atti dell'Autorità;
Ritenuto di adottare le conseguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento;
Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;
Delibera:
1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della
Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità.
Allegato A
MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA', DI CUI ALLA DELIBERA n. 316/02/CONS DEL 9 OTTOBRE 2002
Art. 1.
Dopo l'art. 10 è inserito il seguente art. 10-bis (Pubblicazione degli atti dell'Autorità):
«Art. 10-bis (Pubblicazione degli atti dell'Autorità). - 1. La pubblicazione degli atti emessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avviene sulla Gazzetta Ufficiale, su apposito Bollettino ufficiale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito internet dell'Autorità, secondo le modalità indicate negli atti stessi e nei limiti indicati nei commi seguenti.
2. Il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e le delibere che hanno rilevanza generale dell'Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. Fermo quanto disposto dal comma 2, i provvedimenti dell'Autorità, nonchè gli altri atti dei quali disposizioni di legge o regolamentari comunque impongano la pubblicazione, sono pubblicati nel primo numero del Bollettino Ufficiale dell'Autorità successivo alla data della loro adozione.
4. I provvedimenti e gli atti di cui ai commi 2 e 3, salvo che in essi sia disposto altrimenti, sono altresì pubblicati sul sito internet dell'Autorità, unitamente agli altri atti che comunque interessino la generalità dei cittadini.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono tuttavia essere collocati in apposita sezione del sito internet dell'Autorità, resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni.
6. Il Segretariato generale cura che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell'Autorità soggetti a pubblicazione.
7. L'Autorità può dare notizia del contenuto di tutte le decisioni a mezzo di comunicati stampa.».