Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 36. Diritto d'autore |
Capitolo: | 36.1 disciplina generale |
Data: | 18/08/2000 |
Numero: | 248 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 2. 1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 3. 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: (Omissis) |
Art. 4. 1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 5. 1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 6. 1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 7. 1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 8. 1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti |
Art. 9. 1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione "Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: "Società italiana degli autori ed editori [...] |
Art. 10. 1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente |
Art. 11. 1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti |
Art. 12. 1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 13. 1. L'articolo 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 14. 1. L'articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 15. 1. Dopo l'articolo 171 quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente |
Art. 16. [1] |
Art. 17. 1. Dopo l'articolo 171 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti |
Art. 18. 1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti |
Art. 19. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato "Comitato" |
§ 36.1.35 - L. 18 agosto 2000, n. 248.
Nuove norme di tutela del diritto di autore.
(G.U. 4 settembre 2000, n. 206).
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. L'articolo 16 della
1. Il secondo comma dell'articolo 68 della
2. All'articolo 68 della
3. Al primo comma dell'articolo 171 della
4. All'articolo 171 della
5. Dopo l'articolo 181 bis della
(Omissis).
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della
2. All'articolo 69 della
(Omissis).
1. Nell'articolo 161 della
1. L'articolo 162 della
1. L'articolo 163 della
1. Il numero 3) dell'articolo 164 della
1. Dopo l'articolo 174 della
(Omissis).
2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
(Omissis).
3. Al comma 1 dell'articolo 17 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
1. Nel testo della
1. Dopo l'articolo 181 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 182 della
(Omissis).
2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della
1. All'articolo 26 della
(Omissis).
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
1. L'articolo 171 bis della
1. L'articolo 171 ter della
1. Dopo l'articolo 171 quater della
(Omissis).
[1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies della
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.]
1. Dopo l'articolo 171 quinquies della
(Omissis).
1. All'articolo 3 della
(Omissis).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
[1] Articolo abrogato dall'art. 41 del