§ 4.3.50 – D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 414.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:03/11/1998
Numero:414


Sommario
Art. 1.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.
Art. 2.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698.
Art. 3.  Sanzioni amministrative accessorie.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 4.3.50 – D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 414. [1]

Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

(G.U. 3 dicembre 1998, n. 283).

 

     Art. 1. Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697. [2]

     [1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.]

 

          Art. 2. Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

 

          Art. 3. Sanzioni amministrative accessorie.

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni, ove sia irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, sono irrogate, altresì, le seguenti sanzioni amministrative accessorie [3]:

     a) la sospensione dall'iscrizione in albi professionali;

     b) la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione;

     c) la sospensione dagli uffici direttivi e dagli organi statutari delle persone giuridiche e delle imprese;

     d) la sospensione dagli albi ed elenchi delle imprese abilitate a contrattare con le pubbliche amministrazioni;

     e) la sospensione dell'attività produttiva o di commercializzazione svolta dall'impresa.

     2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 sono irrogate per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni per le sanzion i di cui alle lettere da a) a d) e per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due mesi per la sanzione di cui alla lettera e). Tali sanzioni sono immediatamente comunicate agli ordini o collegi professionali ed al tribunale competente per l'annotazione nel registro delle imprese. Il provvedimento d'irrogazione della sanzione è, inoltre, pubblicato, per una sola volta, in uno o più quotidiani a livello nazionale. La pubblicazione è fatta per estratto ed è eseguita d'ufficio a spese del soggetto condannato.

     3. Nei confronti delle imprese gestite sotto forma societaria, le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 sono applicate nei confronti dei direttori tecnici dell'impresa, degli amministratori e dei componenti il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 4. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 124.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124.

[3] Alinea così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124.