Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture |
Data: | 07/07/2011 |
Numero: | 124 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Deroghe al campo di applicazione |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
Art. 5. Disposizioni per l'organismo ufficiale |
Art. 6. Competenze dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione |
Art. 7. Requisiti ed obblighi dei fornitori |
Art. 8. Condizioni generali per la commercializzazione |
Art. 9. Identificazione dei lotti e delle partite |
Art. 10. Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM |
Art. 11. Importazioni da Paesi terzi |
Art. 12. Sanzioni amministrative |
Art. 13. Misure transitorie |
Art. 14. Clausola di cedevolezza |
Art. 15. Tariffe |
Art. 16. Disposizioni finanziarie |
Art. 17. Abrogazioni |
§ 2.6.200 - D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 124. [1]
Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
(G.U. 3 agosto 2011, n. 179)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 18 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007, recante modifica dell'allegato III alla
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il parere nei termini previsti;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, ai generi e alle specie elencati nell'Allegato A ed ai loro ibridi, nonchè ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.
2. Ai fini del presente decreto la
Art. 2. Deroghe al campo di applicazione
1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui al
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) materiali di moltiplicazione: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi, compresi i portainnesto;
b) piantine: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di ortaggi;
c) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione, trattamento e commercializzazione;
d) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o di piantine, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
e) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del
f) misure ufficiali: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;
g) ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;
h) dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;
i) partita: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;
l) laboratorio: un ente di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.
Art. 4. Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per le questioni concernenti la qualità ed effettua il coordinamento delle attività scientifiche, tecniche ed amministrative relative all'attuazione della direttiva.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad adottare le norme necessarie a:
a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva;
c) determinare gli standard tecnici per il riconoscimento dei fornitori e dei laboratori, nonchè per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo;
d) stabilire le modalità ed i criteri relativi ad eventuali esoneri e deroghe di applicazione delle norme contenute nel presente decreto.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati, acquisito il parere del Comitato fitosanitario di cui all'articolo 52 del
Art. 5. Disposizioni per l'organismo ufficiale
1. L'organismo ufficiale responsabile accorda ai fornitori il riconoscimento di cui all'articolo 7, comma 1, dopo avere constatato che i metodi di produzione ed i loro stabilimenti corrispondono agli standard tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), per quanto riguarda la natura delle attività per le quali è richiesto il riconoscimento.
2. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori, dopo avere constatato che questi, i loro metodi ed i loro stabilimenti corrispondono agli standard tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), per quanto riguarda la natura delle attività per le quali è richiesto il riconoscimento.
3. L'organismo ufficiale responsabile effettua, almeno per sondaggio, ispezioni ufficiali negli stabilimenti dei fornitori, nei laboratori, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, secondo le procedure e le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c).
Art. 6. Competenze dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
1. I servizi fitosanitari regionali per l'effettuazione dei controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori, possono avvalersi dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione in applicazione della
2. Nel caso di cui al comma 1, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione svolge le operazioni di controllo con il personale di cui all'articolo 21 della
Art. 7. Requisiti ed obblighi dei fornitori
1. I soggetti che producono o commercializzano piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, così come definiti all'articolo 3, comma 1, devono soddisfare le condizioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009 ed essere riconosciuti ufficialmente in relazione alla propria attività dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della
b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici;
c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione;
d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui alla lettera c), in modo che possano essere esaminate, quando ciò sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile;
e) prelevare campioni per eventuali analisi da far effettuare presso un laboratorio riconosciuto dal Servizio fitosanitario nazionale;
f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;
g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile;
h) registrare e conservare per almeno un anno tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonchè quelle relative alle vendite ed agli acquisti, quando vengono commercializzati piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche.
3. Le modalità di applicazione del comma 2, nonchè eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti o che operano nel mercato locale, sono adottate ai sensi dell'articolo 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 8. Condizioni generali per la commercializzazione
1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui
a) soddisfano i requisiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
b) sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni fissate ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
c) fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato III della
2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2) della
3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di ortaggi o dai materiali di moltiplicazione di ortaggi siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del
5. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui
a) prove o a scopi scientifici; o a
b) a lavori di selezione; o a
c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.
6. Le modalità di applicazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 9. Identificazione dei lotti e delle partite
1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono tenuti in partite separate.
2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.
3. Le modalità di cui ai commi 1 e 2 saranno stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
Art. 10. Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM
1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.
Art. 11. Importazioni da Paesi terzi
1. Fatte salve le disposizioni in materia fitosanitaria stabilite dalla
2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura, sono adottate ai sensi dell'articolo 4.
3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.
Art. 12. Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza essere riconosciuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.
3. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 2, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
4. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 9.000 euro.
5. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 8, commi 4 e 5, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.
6. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza riferimento alla varietà, come previsto dall'articolo 8, comma 2, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.
7. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi utilizzando denominazioni di varietà non conformi a quanto previsto dall'articolo 8 è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.
8. Le disposizioni di cui alla
Art. 13. Misure transitorie
1. Fino alla loro sostituzione, restano in vigore le disposizioni dei decreti applicativi adottati in attuazione del
Art. 14. Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della
Art. 15. Tariffe
1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 6, comma 2, si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività previste dal comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni.
3. Con disposizioni regionali sono determinate, in base al criterio previsto al comma 2, le tariffe per le attività di cui all'articolo 6, comma 1, e le relative modalità di versamento.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni tariffarie vigenti, in quanto compatibili.
Art. 16. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17. Abrogazioni
1. Il
2. Il
Allegato A [2]
(previsto dall'articolo 1)
Allium cepa L |
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- gruppo cepa |
cipolla, anche di tipo lungo (echalion) |
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- gruppo aggregatum |
scalogno |
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Allium fistulosum L. |
cipolletta – tutte le varietà |
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Allium porrum L. |
porro – tutte le varietà |
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Allium sativum L. |
aglio – tutte le varietà |
|
Allium schoenoprasum L. |
erba cipollina – tutte le varietà |
|
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. |
cerfoglio – tutte le varietà |
|
Apium graveolens L. |
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|
- gruppo sedano |
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- gruppo sedano rapa |
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Asparagus officinalis L. |
asparago – tutte le varietà |
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Beta vulgaris L. |
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|
- gruppo barbabietola rosa |
compresa la Cheltenham beet |
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- gruppo bietola da foglia |
bietola bianca o bietola da costa |
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Brassica oleracea L. |
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- gruppo cavolo laciniato |
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- gruppo cavolfiore |
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- gruppo capitata |
cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio |
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bianco |
|
- gruppo cavoletto di Bruxelles |
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|
- gruppo cavolo rapa |
|
|
- gruppo cavolo verza |
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|
- gruppo broccolo |
tipo calabrese e tipo a getti |
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- gruppo cavolo palmizio |
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|
- gruppo tronchuda |
cavolo portoghese |
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Brassica rapa L. |
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- gruppo cavolo cinese |
|
|
- gruppo rapa |
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Capsicum annuum L. |
peperoncino rosso o peperone – tutte le varietà |
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Cichorium endivia L. |
indivia – tutte le varietà |
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Cichorium intybus L. |
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|
- gruppo cicoria di tipo Witloof |
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- gruppo cicoria da foglia |
cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano |
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- gruppo cicoria industriale |
radici |
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Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai |
cocomero – tutte le varietà |
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Cucumis melo L. |
melone – tutte le varietà |
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Cucumis sativus L. |
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- gruppo cetriolo |
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- gruppo cetriolino |
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Cucurbita maxima Duchesne |
zucca – tutte le varietà |
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Cucurbita pepo L. |
zucca, comprese la zucca comune e la zucchina |
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patisson mature, o zucchina, compresa la |
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zucchina patisson immatura – tutte le varietà |
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Cynara cardunculus L. |
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- gruppo carciofo |
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- gruppo cardo |
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Daucus carota L. |
carota e carota da foraggio – tutte le varietà |
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Foeniculum vulgare Mill. |
Finocchio |
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- gruppo azoricum |
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Lactuca sativa L. |
lattuga – tutte le varietà |
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Solanum lycopersicum L. |
pomodoro – tutte le varietà |
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Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill. |
||
- gruppo prezzemolo da foglia |
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- gruppo prezzemolo da radici |
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Phaseolus coccineus L. |
fagiolo di Spagna – tutte le varietà |
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Phaseolus vulgaris L. |
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- gruppo fagiolo nano |
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- gruppo fagiolo rampicante |
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Pisum sativum L. |
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|
- gruppo pisello rotondo |
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- gruppo pisello rugoso |
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- gruppo pisello dolce |
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Raphanus sativus L. |
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- gruppo ravanello |
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- gruppo ramolaccio |
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Rheum rhabarbarum L. |
rabarbaro – tutte le varietà |
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Scorzonera hispanica L. |
scorzonera – tutte le varietà |
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Solanum melongena L. |
melanzana – tutte le varietà |
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Spinacia oleracea L. |
spinacio – tutte le varietà |
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Valerianella locusta (L.) Latter. |
valerianella o lattughella – tutte le varietà |
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Vicia faba L. |
fava – tutte le varietà |
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Zea mais L. |
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- gruppo mais dolce |
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|
- gruppo mais da pop corn |
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[1] Abrogato dall'art. 87 del
[2] Allegato così sostituito dall'art. 4 del D.M. 29 aprile 2020.