§ 2.6.83 - D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:21/12/1996
Numero:698


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Competenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Art. 3.  Competenze delle regioni.
Art. 4.  Competenze dell'Ente nazionale delle sementi elette.
Art. 5.  Provvedimenti ministeriali.
Art. 6.  Registro nazionale.
Art. 7.  Obblighi dei fornitori.
Art. 8.  Piccoli coltivatori.
Art. 9.  Comitato consultivo.


§ 2.6.83 - D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698. [1]

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi.

(G.U. 11 febbraio 1997, n. 34).

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini della commercializzazione, nell'Unione europea, dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e delle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, loro ibridi, generi e specie enumerati nell'allegato, nonché ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi e specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati o debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti.

     2. Ai fini del presente regolamento la direttiva 92/33/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, è denominata nel prosieguo "direttiva".

 

          Art. 2. Competenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità ed effettua il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva.

     2. Per lo svolgimento delle attività tecniche a carattere centrale relative all'attuazione della direttiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della collaborazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 3. Competenze delle regioni.

     1. I servizi fitosanitari regionali, istituiti con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, svolgono le seguenti funzioni:

     a) l'applicazione sul territorio delle direttive relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

     b) i controlli anche per sondaggio, oggetto della direttiva, presso le aziende dei fornitori e le relative autorizzazioni per l'accreditamento dei fornitori e per il rilascio del "documento di commercializzazione";

     c) la vigilanza sul territorio ai fini dell'applicazione della direttiva;

     d) l'accreditamento dei laboratori che intendono effettuare analisi relative ai requisiti di qualità delle produzioni vivaistiche, nonché le ispezioni nei laboratori autorizzati per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione;

     e) la comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, delle autorizzazioni concesse per l'accreditamento dei fornitori e dei laboratori nonché delle relative revoche.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, i servizi fitosanitari regionali si possono avvalere del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

 

          Art. 4. Competenze dell'Ente nazionale delle sementi elette.

     1. I servizi fitosanitari regionali per l'effettuazione dei controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori, possono avvalersi dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

     2. L'Ente nazionale delle sementi elette svolge le operazioni di controllo con il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, utilizzando i propri laboratori ai quali non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente regolamento relative all'accreditamento dei laboratori.

 

          Art. 5. Provvedimenti ministeriali.

     1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto provvede a:

     a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

     b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva;

     c) determinare gli standards tecnici per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo;

     d) fissare i criteri e le modalità per determinare i compensi che i competenti organi regionali potranno richiedere ai fornitori per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

 

          Art. 6. Registro nazionale.

     1. Ai fini dell'ammissione alla commercializzazione delle varietà delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi, si fa riferimento alle varietà che risultano iscritte nel Registro varietale nazionale, istituito dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, ed a quelle iscritte nel Catalogo comune europeo di cui alla direttiva 70/458/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970.

 

          Art. 7. Obblighi dei fornitori.

     1. I soggetti che producono e/o commercializzano le piantine di ortaggi o i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sono tenuti a:

     a) richiedere l'autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, presentando apposita domanda corredata della documentazione necessaria a comprovare che i loro prodotti rispondono, geneticamente e qualitativamente, alle condizioni prescritte dalla direttiva;

     b) informare immediatamente il servizio fitosanitario nazionale della presenza straordinaria di eventuali organismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE ed adottare tutti i provvedimenti che esso propone;

     c) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;

     d) accompagnare il prodotto commercializzato con il "documento di commercializzazione";

     e) conformarsi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della direttiva.

     2. I fornitori la cui attività nel campo della commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, è limitata alla semplice distribuzione di tali materiali e di piantine prodotti e confezionati al di fuori del loro stabilimento, sono esonerati dagli obblighi previsti dalla lettera d) del comma 1.

     3. I soggetti di cui al comma 2 sono comunque tenuti a:

     a) tenere un registro o a conservare i documenti attestanti le operazioni di acquisto, di vendita e di consegna dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi;

     b) possedere strutture atte alla conservazione in vivo del materiale di moltiplicazione delle piantine di ortaggi.

 

          Art. 8. Piccoli coltivatori.

     1. Sono esonerati dagli adempimenti previsti dal presente regolamento i "piccoli coltivatori", cioè coloro che producono e vendono materiale oggetto della direttiva che nella totalità è destinato come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali.

 

          Art. 9. Comitato consultivo.

     1. Per l'espletamento delle attività previste nel presente regolamento, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali istituisce con proprio decreto il comitato consultivo per i materiali di moltiplicazione e le piante di ortaggi.

     2. Del comitato, di cui al comma 1, fanno parte:

     a) tre ricercatori operanti nei settori genetico e sanitario del materiale di moltiplicazione;

     b) tre esperti in materia di vivaismo orticolo designati dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura;

     c) un esperto in rappresentanza dei fornitori riconosciuti, designato da organismi interprofessionali;

     d) un rappresentante dell'E.N.S.E.;

     e) tre rappresentanti delle regioni e province autonome di cui uno per l'area settentrionale, uno per l'area centrale uno per quella meridionale ed insulare, designati dalla Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     f) tre rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

     3. Il comitato, di cui al comma 1, dura in carica quattro anni, si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali lo ritenga necessario. Esso fornisce pareri in merito ai requisiti qualitativi del materiale di moltiplicazione e delle piante di ortaggi nonché sulle attività tecnico-scientifiche di competenza del Ministero.

     4. Alle riunioni del comitato, se del caso, possono essere invitati esperti di chiara fama per l'approfondimento e la discussione di tematiche specifiche.

 

 

ALLEGATO [2]

ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1

 

Allium cepa L.

 

 

 

- var. cepa .

cipolla,

 

anche di tipo lungo

 

(echalion)

- var. aggregatum .

scalogno

Allium fistulosum L .

cipolletta

Allium porrum L .

porro

Allium sativum L .

aglio

Allium schoenoprasum L .

erba cipollina

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm

cerfoglio

Apium graveolens L .

sedano

 

sedano rapa

Asparagus officinalis L .

asparago

Beta vulgaris L .

barbabietola rossa

 

(compresa la Cheltenham beet)

 

bietola da coste

 

 

Brassica oleracea L .

cavolo laciniato

 

cavolfiore

 

broccoli asparagi

 

o a getto

 

cavolo di Bruxelles

 

cavolo verza

 

cavolo cappuccio

 

bianco

 

cavolo cappuccio

 

rosso

 

cavolo rapa

Brassica rapa L .

cavolo cinese

 

rapa

Capsicum annuum L .

peperoncino rosso

 

o peperone

Cichorium endivia L .

indivia riccia

 

indivia scarola

Cichorium intybus L .

cicoria tipo Witloof

 

cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga

 

 

 

cicoria industriale

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai

cocomero

Cucumis melo L .

melone

Cucumis sativus L .

cetriolo cetriolino

Cucurbita maxima Duchesne .

zucca

Cucurbita pepo L .

zucchino

Cynara cardunculus L .

carciofo cardo

Daucus carota L .

carota carota da foraggio

Foeniculum vulgare Mill .

finocchio

Lactuca sativa L .

lattuga

Lycopersicon esculentum Mill .

pomodoro

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill

prezzemolo

Phaseolus coccineus L .

fagiolo di Spagna

Phaseolus vulgaris L

fagiolo nano fagiolo rampicante

Pisum sativum L. (partim)

pisello a grano rugoso pisello rotondo pisello dolce

Raphanus sativus L .

ravanello

Rheum rhabarbarum L

rabarbaro

Scorzonera hispanica L .

scorzonera

Solarium melongena L .

melanzana

Spinacia oleracea L .

spinaci

Valerianella locusta (L.) Laterr

valerianella o lattughella

Viciafaba L. (partim) .

fava

Zea mays L. (partim) .

mais dolce

 

popcorn

 


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 124.

[2] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 18 giugno 2007.