§ 2.6.189 - D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124.
Attuazione della direttiva n. 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:25/06/2010
Numero:124


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Art. 4.  Condizioni generali per la commercializzazione
Art. 5.  Requisiti ed obblighi dei fornitori
Art. 6.  Identificazione della varietà
Art. 7.  Registro nazionale
Art. 8.  Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM
Art. 9.  Importazioni da Paesi terzi
Art. 10.  Disposizioni per l'organismo ufficiale
Art. 11.  Sanzioni
Art. 12.  Misure transitorie
Art. 13.  Clausola di cedevolezza
Art. 14.  Disposizioni finanziarie
Art. 15.  Abrogazioni


§ 2.6.189 - D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124. [1]

Attuazione della direttiva n. 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione).

(G.U. 4 agosto 2010, n. 180)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, allegato B, e 2, comma 1, lettere b) e c);

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

     Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997 recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

     Visto il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 27 febbraio 2004, recante sostituzione dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, concernente regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2004;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 luglio 2003 sull'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2006, recante disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonchè delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;

     Vista la direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

     Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

     Visto il regolamento n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

     Visto il regolamento n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonchè recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

     Vista la legge 28 gennaio 2005, n. 5, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

     Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 6 maggio 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ai generi e alle specie elencati nell'allegato ed ai loro ibridi, nonchè ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.

     2. Il presente decreto lascia impregiudicate le norme in materia fitosanitaria di cui alle direttive 2000/29/CE e 2002/89/CE, recepite nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

     3. Ai fini del presente decreto la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, è di seguito denominata: «direttiva».

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) materiali di moltiplicazione: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto;

     b) piante da frutto: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate;

     c) varietà: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere:

     1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

     2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;

     3) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a essere moltiplicato invariato;

     d) clone: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;

     e) materiali pre-base: i materiali di moltiplicazione:

     1) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonchè per la prevenzione delle malattie;

     2) destinati alla produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto;

     3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali pre-base, adottati ai sensi dell'articolo 3;

     4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera;

     f) materiali di base: i materiali di moltiplicazione:

     1) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonchè per la prevenzione delle malattie;

     2) destinati alla produzione di materiali certificati;

     3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di base, adottati ai sensi dell'articolo 3;

     4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera;

     g) materiali certificati:

     1) i materiali di moltiplicazione:

     1.1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di base o da materiali pre-base o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di base o certificati di portainnesto;

     1.2) destinati alla produzione di piante da frutto;

     1.3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3;

     1.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera;

     2) piante da frutto:

     2.1) ottenute direttamente da materiali di moltiplicazione certificati, di base o pre-base;

     2.2) destinate alla produzione di frutti;

     2.3) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3;

     2.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera;

     h) materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis): i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto:

     1) aventi identità varietale e adeguata purezza varietale;

     2) destinati:

     2.1) alla produzione di materiali di moltiplicazione, o;

     2.2) alla produzione di piante da frutto, o;

     2.3) alla produzione di frutti;

     3) che soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformità dell'articolo 3;

     i) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione;

     l) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante da frutto a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;

     m) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

     n) ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

     o) lotto: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

 

     Art. 3. Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità ed effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva.

     2. Per lo svolgimento delle attività tecniche a carattere centrale relative all'attuazione della direttiva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi della collaborazione del Servizio nazionale di certificazione di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 luglio 2003.

     3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad adottare le norme necessarie a:

     a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

     b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva;

     c) determinare gli standard tecnici per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo.

     4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati, acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

 

     Art. 4. Condizioni generali per la commercializzazione

     1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se:

     a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come «materiali pre-base», «materiali di base» o «materiali certificati» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;

     b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC.

     2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

     3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

     4. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

     5. In deroga al disposto di cui al comma 1 può essere autorizzata l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a:

     a) prove o a scopi scientifici; o;

     b) lavori di selezione; oppure; o;

     c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

     6. Le condizioni per le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni.

 

     Art. 5. Requisiti ed obblighi dei fornitori

     1. I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, così come definiti all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, devono essere registrati ufficialmente in relazione alla propria attività dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

     a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000;

     b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici;

     c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità dei materiali;

     d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui alla lettera c), in modo che possano essere esaminate, quando ciò sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile;

     e) prelevare campioni per eventuali analisi di laboratorio;

     f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;

     g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile;

     h) registrare e conservare per almeno tre anni le proprie vendite e gli acquisti quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto;

     i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche.

     3. Le modalità di applicazione del comma 2, nonchè eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti, sono adottate ai sensi dell'articolo 3, sentita la Conferenza Stato-regioni.

 

     Art. 6. Identificazione della varietà

     1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un riferimento alla varietà cui appartengono, o nel caso dei portainnesto, qualora non vi sia identità varietale, con riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione.

     2. Le varietà cui viene fatto riferimento ai sensi del comma 1 devono essere:

     a) giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali; o;

     b) registrate ufficialmente ai sensi del comma 5 del presente articolo; o;

     c) comunemente note; una varietà è considerata comunemente nota se:

     1) è stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; o;

     2) è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); o;

     3) è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purchè abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dall'autorità unica a livello nazionale di cui all'articolo 3.

     3. L'indicazione di cui al comma 1 può, altresì, applicarsi a una varietà priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, purchè la varietà abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano commercializzati come materiale CAC sul territorio dello Stato membro interessato e siano identificati con un riferimento a questa disposizione sull'etichetta, o su un documento, o su entrambi.

     4. Ogni varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 3 oppure conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.

     5. Le varietà possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente ai sensi dell'articolo 3 e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono, altresì, essere registrate ufficialmente se il loro materiale è stato già commercializzato prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato, purchè abbiano una descrizione ufficialmente riconosciuta.

     6. Una varietà geneticamente modificata può essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

     7. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la varietà interessata è registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali è stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.

 

     Art. 7. Registro nazionale

     1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione.

     2. Le caratteristiche del registro, le modalità di iscrizione delle varietà, i dati da iscrivere nel registro e le loro modalità di conservazione saranno adottate ai sensi dell'articolo 3.

 

     Art. 8. Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM

     1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare gli organismi geneticamente modificati.

 

     Art. 9. Importazioni da Paesi terzi

     1. Fatte salve le disposizioni in materia fitosanitaria stabilite dalla direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni, l'importazione di materiali da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.

     2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura, sono adottate ai sensi dell'articolo 3.

     3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.

 

     Art. 10. Disposizioni per l'organismo ufficiale

     1. L'organismo ufficiale competente effettua, almeno per sondaggio, ispezioni ufficiali negli stabilimenti dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione e le piante da frutto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

     2. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di cui al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     3. Le disposizioni di applicazione del comma 1 e del comma 2 sono adottate ai sensi dell'articolo 3.

     4. Le eventuali misure adottate a norma del comma 2 vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

 

     Art. 11. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

     2. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 9.000,00.

     3. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 4, commi 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

     4. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza essere registrati conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

     5. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazioni di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

     6. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza riferimento alla varietà, come previsto dall'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.

     7. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto utilizzando denominazioni di varietà non conformi a quanto previsto dall'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

 

     Art. 12. Misure transitorie

     1. Fino al 31 dicembre 2018 è consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30 settembre 2012 e che sono stati ufficialmente certificati ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali in data 24 luglio 2003 o che rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997.

     2. Allorchè sono commercializzati tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati con un riferimento al presente articolo sull'etichetta o su un documento o su entrambi.

     3. Fino alla loro sostituzione e comunque non oltre i termini di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni dei decreti applicativi adottati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.

 

     Art. 13. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 15. Abrogazioni

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, è abrogato.

     2. L'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, è abrogato.

     3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 414 del 1998, le parole: «di cui agli articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2».

 

     Allegato

 

     Elenco dei generi e delle specie a cui si applica la presente direttiva

     Castanea sativa Mill.

     Citrus L.

     Corylus avellana L.

     Cydonia oblonga Mill.

     Ficus carica L.

     Fortunella Swingle

     Fragaria L. Juglans regia L.

     Malus Mill.

     Olea europaea L.

     Pistacia vera L.

     Poncirus Raf.

     Prunus amygdalus Batsch

     Prunus armeniaca L.

     Prunus avium (L.) L.

     Prunus cerasus L.

     Prunus domestica L.

     Prunus persica (L.) Batsch

     Prunus salicina Lindley

     Pyrus L.

     Ribes L.

     Rubus L.

     Vaccinium L.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 87 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.