§ 17.2.360 - D.L. 28 settembre 2018, n. 109.
Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:28/09/2018
Numero:109


Sommario
Art. 1.  Commissario straordinario per la ricostruzione
Art. 1 bis.  Misure per la tutela del diritto all'abitazione
Art. 1 ter.  Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali.
Art. 2.  Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali
Art. 3.  Misure in materia fiscale
Art. 4.  Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento
Art. 4 bis.  Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento
Art. 4 ter.  Sostegno al reddito dei lavoratori.
Art. 5.  Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Art. 6.  Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova
Art. 6 bis.  Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Art. 7.  Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
Art. 8.  Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento
Art. 8 bis.  (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento).
Art. 9.  Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Art. 9 bis.  Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
Art. 9 ter.  Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo.
Art. 10.  Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
Art. 11.  Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze
Art. 12.  Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Art. 13.  Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP
Art. 14.  Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili.
Art. 15.  Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 15 bis.  Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia.
Art. 16.  Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale.
Art. 16 bis.  Modifica all'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Art. 17.  Ambito di applicazione e Commissario straordinario
Art. 18.  Funzioni del Commissario straordinario
Art. 18 bis.  (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno).
Art. 19.  Contabilità speciale
Art. 20.  Ricostruzione privata
Art. 21.  Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
Art. 22.  Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
Art. 23.  Interventi di immediata esecuzione
Art. 24.  Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi
Art. 24 bis.  (Piano di ricostruzione)
Art. 25.  Definizione delle procedure di condono
Art. 26.  Ricostruzione pubblica
Art. 27.  Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Art. 28.  Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati
Art. 29.  Legalità e trasparenza
Art. 30.  Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.
Art. 31.  Struttura del Commissario straordinario
Art. 32.  Proroghe e sospensioni dei termini
Art. 33.  Sospensione del pagamento del canone RAI
Art. 34.  Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Art. 35.  Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento
Art. 36.  Interventi volti alla ripresa economica
Art. 37.  Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Art. 38.  Rimodulazione delle funzioni commissariali
Art. 39.  Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici
Art. 39 bis.  Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 39 ter.  Modifiche all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei [...]
Art. 40.  Cabina di regia Strategia Italia
Art. 40 bis.  Interventi straordinari per il viadotto Sente.
Art. 41.  Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
Art. 42.  Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Art. 42 bis.  Scuole innovative e poli per l'infanzia.
Art. 43.  Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati
Art. 43 bis.  Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società sottoposte a [...]
Art. 44.  Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi
Art. 44 bis.  Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile
Art. 44 ter.  Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni
Art. 45.  Norma di copertura
Art. 46.  Entrata in vigore


§ 17.2.360 - D.L. 28 settembre 2018, n. 109. [1]

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

(G.U. 28 settembre 2018, n. 226)

 

Capo I

Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova

 

Art. 1. Commissario straordinario per la ricostruzione

     1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonchè per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 agosto 2026 [2].

     2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 45 [3].

     3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonchè per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonchè, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

     4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato [4].

     5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonchè per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi [5].

     6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'art. 1-bis. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [6].

     7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonchè quelle connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacchè non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati [7].

     8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonchè quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

     8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 [8].

     8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 [9].

 

     Art. 1 bis. Misure per la tutela del diritto all'abitazione [10]

     1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova, con gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, nè acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.

     2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonchè, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennità per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000.

     3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

     4. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

     5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

     6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.

 

     Art. 1 ter. Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali. [11]

     1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.

     2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.

     3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attività di cui al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'art. 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del piano economico finanziario.

 

     Art. 2. Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali

     1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, la Regione Liguria , gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonchè la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [12].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza [13].

     3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.

     3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata ad assumere, per gli anni 2018, 2019 e 2020, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020 [14].

     4. La contabilità speciale di cui all'ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, è integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato [15].

     4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attività di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento [16].

 

     Art. 3. Misure in materia fiscale

     1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo [17].

     2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

     3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

     4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, nè alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, nè all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

     5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

     5-bis. Le autorità di regolazione di cui all'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo [18].

     6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 45.

 

     Art. 4. Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento [19]

     1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

     2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

     Art. 4 bis. Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento [20]

     1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprietà. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, nè acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.

     2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.

     3. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

     4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

     5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.

     6. Per assicurare la ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.

     7. Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonchè delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.

     8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.

     9. La contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:

     a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla predetta contabilità speciale di quota parte delle risorse già programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il finanziamento di progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);

     b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all'art. 45.

     10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4 ter. Sostegno al reddito dei lavoratori. [21]

     1. È concessa, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di diciannove mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente [22].

     2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

     3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.

     4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità

     1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilità cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati nonchè per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalità provvede la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 45 e quanto a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [23].

     3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 , che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonchè i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'art. 45 [24].

     3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese, sono attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [25].

     3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, può essere concessa, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come «fascia di rispetto di Prà». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [26].

     4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è differito al 31 dicembre 2019.

     5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell'evento, lo stesso Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga all'art. 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea [27].

 

     Art. 6. Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per l'esecuzione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [28].

     2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima - Capitaneria di porto di Genova è assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via d'urgenza, all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo delle capitanerie di porto secondo il principio di prossimità, all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi oneri, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza [29].

 

     Art. 6 bis. Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. [30]

     1. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2020, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4 [31].

     2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

     3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2019. L'Agenzia, entro trenta giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere [32].

     4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 7. Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento

     1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure, nonchè, ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali individuati con le modalità di cui al comma 1-bis [33].

     1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, su proposta delle regioni interessate, possono essere individuati ulteriori siti retroportuali. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico che specifica la delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le zone portuali [34].

     2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

     2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018, il contributo previsto dall'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino alla misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [35].

     2-ter. Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [36].

     2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [37].

     2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019 [38].

     2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato [39].

 

     Art. 8. Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento

     1. Nel territorio della Città metropolitana di Genova è istituita una zona franca urbana il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [40].

     2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4:

     a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

     b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

     c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

     d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca [41].

     3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo [42].

     4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività [43].

     5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45 [44].

     6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

     7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

     Art. 8 bis. (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento). [45]

     1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

     2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza.

 

     Art. 9. Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale [46].

     1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'art. 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della predetta Autorità di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

     1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018 [47].

     1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa [48].

 

     Art. 9 bis. Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. [49]

     1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonchè per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti [50].

     1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonchè di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024 [51].

     1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4 [52].

     1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nonchè di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale nonchè il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

     a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;

     b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;

     d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articoli 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto [53].

     1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonchè le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater [54].

     1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Programma con le modalità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies [55].

     1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [56].

 

     Art. 9 ter. Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo. [57]

     1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, compromessa dall'evento, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni.

     2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.

     3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA).

 

     Art. 10. Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale

     1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, nonchè ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria [58].

     2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo.

     3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 [59].

 

     Art. 11. Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze

     1. Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'art. 1203, numero 5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento [60].

 

Capo II

Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti

 

     Art. 12. Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

     1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis, nonchè nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [61].

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto [62].

     3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo [63].

     4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

     a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonchè l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonchè all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

     b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

     c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

     d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

     e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonchè la relativa attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;

     f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonchè alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

     g) effettua, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalità previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

     h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;

     i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

     l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo;

     m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali [64].

     4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonchè i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio [65].

     4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'art. 11» sono soppresse [66].

     4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonchè, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi [67].

     4-quinquies. All'art. 15 della legge 1 agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali» [68].

     5. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 4, lettere a) e g), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato [69].

     5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente [70].

     6. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

     b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, nè essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia [71].

     8. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

     9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:

     a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

     b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 668 unità, di cui 48 di livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale [72];

     c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo [73].

     11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza [74].

     12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 250 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale [75].

     13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti tre posizioni di uffici di livello dirigenziale generale [76].

     14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

     15. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 205 unità di personale e 19 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 134 unità di personale e 13 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9 [77].

     16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

     17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'art. 13, nonchè ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 14. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonchè a tutta la documentazione pertinente [78].

     18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'art. 45.

     19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati [79].

     20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA).

     21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 [80].

     22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

     23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogato.

 

     Art. 13. Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP

     1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:

     a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;

     b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;

     c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;

     d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;

     e) aeroporti;

     f) dighe e acquedotti;

     g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;

     h) porti e infrastrutture portuali;

     i) edilizia pubblica.

     2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:

     a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;

     b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;

     c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;

     d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento [81];

     e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;

     f) i finanziamenti;

     g) lo stato dei lavori;

     h) la documentazione fotografica aggiornata;

     i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;

     l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

     3. Sulla base del principio di unicità dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati e le informazioni di cui al presente articolo già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi [82].

     4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze [83].

     5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati [84].

     6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 [85].

     7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilità con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione ed è consultabile anche in formato open data, con le modalità definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera.

     7-bis. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2019» [86].

     8. L'AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorità dei medesimi [87].

     9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalità idonee a consentire i citati lavori di istruttoria.

     10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020 , alla quale si provvede ai sensi dell'art. 45 [88].

 

     Art. 14. Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili.

     1. Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13 [89].

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1 [90].

     3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse [91].

     3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [92].

     4. Nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonchè i necessari ordini di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonchè le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     5. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

     Art. 15. Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

     1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal presente decreto, garantendo, altresì, l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, presso il predetto Ministero, di 110 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.

     2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. [La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'art. 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [93]].

     3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

     4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

     a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario;

     b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato.

 

     Art. 15 bis. Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia. [94]

     1. Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonchè per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'art. 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione ai sensi del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

     2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

     Art. 16. Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale.

     1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 37, comma 2, lettera g), dopo le parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti: «nonchè per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2» [95];

     a-bis) all'art. 37, comma 6, alinea, le parole: «Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonchè all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge,» [96];

     a-ter) all'art. 37, comma 6, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione» [97];

     b) all'art. 43, comma 1, le parole «sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'art. 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»;

     c) all'art. 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa.».

     1-bis. All'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unità di personale di ruolo. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorità ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorità nell'ambito della propria autonomia organizzativa, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente articolo [98].

     2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole «l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

     b) al secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l'anno 2019» e dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono aggiunte le seguenti: «, nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo»;

     c) le parole «58 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»;

     d) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.» [99].

 

     Art. 16 bis. Modifica all'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. [100]

     1. Il comma 9 dell'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

     «9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonchè agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno d'Adda».

 

Capo III

Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017

 

     Art. 17. Ambito di applicazione e Commissario straordinario

     1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore ai limiti di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19. Con il medesimo decreto è fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018 , di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018 [101].

     3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana , finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonchè per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici [102].

 

     Art. 18. Funzioni del Commissario straordinario

     1. Il Commissario straordinario:

     a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza;

     b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'art. 20, nonchè coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

     c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

     d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'art. 26;

     e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

     f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

     f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi [103];

     f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico [104];

     g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;

     h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'art. 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;

     i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

     i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'art. 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'art. 19 [105];

     i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020 [106].

     2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

     3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite.

     5. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19.

 

     Art. 18 bis. (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno). [107]

     1. Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 unità dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 19.

 

     Art. 19. Contabilità speciale

     1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonchè le risorse provenienti dal fondo di cui all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all'art. 17 e per l'assistenza alla popolazione.

     3. La contabilità di cui al comma 1 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 45.

     3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste [108].

 

     Art. 20. Ricostruzione privata

     1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 17, con gli atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c).

     2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 17:

     a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

     b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

     c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

     d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

     e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in particolare dall'art. 50 [109].

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19.

 

     Art. 21. Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata

     1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all'art. 17, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19:

     a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonchè dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

     b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

     c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonchè l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

     2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

     a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'art. 17, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 [110];

     b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'art. 17, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario [111];

     c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

     d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'art. 17, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);

     e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'art. 17, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

     2-bis. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale [112].

     3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2.

     4. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.

     5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'art. 30, comma 3.

     6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

     7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni [113].

     8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2.

     9. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

     10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:

     a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'art. 17;

     b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

     11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

     12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'art. 1, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [114].

     13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29 [115].

 

     Art. 22. Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

     1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:

     a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [116];

     b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

     c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

 

     Art. 23. Interventi di immediata esecuzione

     1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'art. 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'art. 17 e lo stato della struttura, e attesti la valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture [117].

     2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui allo stesso comma 1.

     3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono adottate misure operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.

     4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all'art. 17 dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 18, comma 2, nonchè dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purchè le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonchè la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.

     5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

     a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 29, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

     b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

     c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [118].

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all'art. 25 fino alla definizione delle relative procedure.

 

     Art. 24. Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

     1. Fuori dai casi disciplinati dall'art. 23, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'art. 21, comma 2, ai Comuni di cui all'art. 17 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

     a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'art. 17, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero;

     b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonchè degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

     b-bis) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia [119].

     2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.

     3. I Comuni di cui all'art. 17, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'art. 21, comma 13, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

     4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'art. 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

     5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

     6. Con atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

     7. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 24 bis. (Piano di ricostruzione) [120]

     1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonchè la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania.

     2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tale fine:

     a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla Regione Campania;

     b) il parere di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;

     c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno [121].

     3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

     4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione.

 

     Art. 25. Definizione delle procedure di condono

     1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all'art. 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 [122].

     1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'art. 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003 [123].

     2. I comuni di cui all'art. 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 [124].

     3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze. Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati [125].

 

     Art. 26. Ricostruzione pubblica

     1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonchè per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'art. 17, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c).

     2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, si provvede a:

     a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

     b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all'art. 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'art. 19. I piani sono predisposti sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

     d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

     3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'art. 63, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture si applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 29. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato art. 29. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 [126].

     4. La Regione Campania nonchè gli Enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 19, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

     5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

     6. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori di cui all'art. 27, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario [127].

     7. Ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 [128].

     8. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.

     9. I contributi di cui al presente articolo, nonchè le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

     10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

     11. [Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 9] [129].

 

     Art. 27. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

     1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

     a) la Regione Campania;

     b) il Ministero per i beni e le attività culturali;

     c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) l'Agenzia del demanio;

     e) i Comuni;

     f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;

     h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [130].

 

     Art. 28. Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati

     1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni di cui all'art. 17, come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario [131].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'art. 50 [132].

 

     Art. 29. Legalità e trasparenza

     1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 17, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato art. 30 e dell'Anagrafe ivi prevista [133].

     2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 [134].

 

     Art. 30. Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

     1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'art. 46 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC [135].

     2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso nè avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, nè rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

     3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

     4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione [136].

     5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'art. 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

     6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto [137].

 

     Art. 31. Struttura del Commissario straordinario

     1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative , con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza [138].

     2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica di cui all'art. 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. Il personale di cui al comma 2 è posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.

     4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 nonchè alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'art. 19.

     5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonchè ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'art. 19.

     6. Il Commissario straordinario può avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'art. 19.

     7. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

     a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 17, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

     b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 17, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di effettivo impiego [139].

     8. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'art. 19.

 

     Art. 32. Proroghe e sospensioni dei termini

     1. All'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole «dell'imposta sul reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «nonchè ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019», al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020» [140].

     1-bis. Le autorità di regolazione di cui all'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo [141].

     2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, connesso all'esenzione di cui al comma 1 [142].

     3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'art. 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario straordinario è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 19, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso art. 1, commi 667 e 668 [143].

     4. All'art. 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «; i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese» [144].

     5. All'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

     6. All'art. 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole «della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque» sono soppresse;

     b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unità» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020»;

     c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».

     7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'art. 19.

     7-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» [145].

 

     Art. 33. Sospensione del pagamento del canone RAI

     1. Nei territori dei comuni di cui all'art. 17, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del primo periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonchè delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell'art. 45.

 

     Art. 34. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

     1. Nei Comuni di cui all'art. 17, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede ai sensi dell'art. 45 [146].

 

     Art. 35. Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento

     1. Nei Comuni di cui all'art. 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'art. 45 [147].

 

     Art. 36. Interventi volti alla ripresa economica

     1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonchè delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività [148].

     2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 19 nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2019.

 

Capo IV

Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017 [149]

 

     Art. 37. Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

     1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     0a) all'art. 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «apposita delega motivata» sono aggiunte le seguenti: «, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento» [150];

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 1, la lettera l) è abrogata;

     1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: «previa intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti» [151];

     1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e nella realizzazione» [152];

     2) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.»;

     b) all'art. 5, comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di garantirne la continuità;» è aggiunto, infine, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»;

     b-bis) all'art. 6, comma 8, dopo la parola: «amministrative,» sono inserite le seguenti: «nonchè le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,» [153];

     b-ter) all'art. 14, comma 4, le parole: «dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella» [154];

     c) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» [155];

     c-bis) all'art. 15, comma 3-bis:

     1) al primo periodo, le parole: «gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «i lavori», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «lavoro» e le parole: «ai fini della selezione dell'impresa esecutrice,» sono soppresse;

     2) le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «600.000 euro» [156];

     c-ter) all'art. 16, comma 3, lettera b), le parole: «approva i progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «approva, ai sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti» [157];

     c-quater) all'art. 34:

     1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari»;

     2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     «7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo» [158].

     1-bis. All'art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016» sono inserite le seguenti: «, nonchè ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,» [159].

 

     Art. 38. Rimodulazione delle funzioni commissariali

     1. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016] [160].

     2. Al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 [161].

     3. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

     Art. 39. Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purchè depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici [162]:

     a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

     b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

     c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

     2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.

     4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:

     a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;

     b) il 31 dicembre 2023, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 [163].

     5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto [164].

 

     Art. 39 bis. Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. [165]

     1. All'art. 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati è incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018.»;

     b) il quarto periodo è soppresso.

 

     Art. 39 ter. Modifiche all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. [166]

     1. All'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.»;

     c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: «al permesso di costruire o»;

     d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «dal competente ufficio regionale o».

 

Capo V

Ulteriori interventi emergenziali

 

     Art. 40. Cabina di regia Strategia Italia

     1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonchè dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:

     a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche , ivi comprese le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;

     b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi [167].

     2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.

 

     Art. 40 bis. Interventi straordinari per il viadotto Sente. [168]

     1. Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 41. Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

     1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno. Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni [169].

 

     Art. 42. Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici

     1. Le economie disponibili di cui all'art. 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonchè quelle di cui all'art. 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici.

     3. Le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse già destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, di cui all'art. 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture [170].

 

     Art. 42 bis. Scuole innovative e poli per l'infanzia. [171]

     1. All'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 85 è inserito il seguente:

     «85-bis. Per gli interventi già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base del decreto di cui al terzo periodo del comma 85, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purchè anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi.».

     2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.

     3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione dei nuovi poli per l'infanzia.

     4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non può superare il valore dell'area stimato dall'INAIL.

     5. All'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalla seguente: «gli».

 

     Art. 43. Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati

     1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purchè il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'art. 45.

     1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purchè il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti [172].

     2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purchè il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale [173].

     2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 [174].

     2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. Invitalia Spa deve rivolgere tempestivamente istanza all'autorità competente, in base alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi del presente articolo, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale [175].

 

     Art. 43 bis. Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. [176]

     1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 44, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

     2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 44. Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

     1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonchè in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica, nonchè nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi [177].

     1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 [178].

 

     Art. 44 bis. Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile [179]

     1. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».

 

     Art. 44 ter. Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni [180]

     1. All'art. 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'art. 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.».

 

     Art. 45. Norma di copertura

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

     a) quanto a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3, 33 del presente decreto [181];

     b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

     c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020;

     e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

     f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro per l'anno 2020, a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000 euro per l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [182].

     2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del presente decreto.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 46. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Considerata la necessità di garantire misure urgenti a sostegno della popolazione colpita dall'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018, nonchè per le attività di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, in termini di continuità rispetto alle iniziative intraprese dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018;

     Considerato che l'evento del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 ha provocato, tra l'altro, l'evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture stradali e ferroviarie tali da prefigurare il collasso del sistema trasportistico della città di Genova e della Regione Liguria e conseguentemente dei traffici portuali, la forzata interruzione delle attività economiche e produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento;

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intraprendere ogni occorrente iniziativa volta al ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento, assicurando idonei interventi di natura fiscale, anche finalizzati alla concessione di contributi per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a seguito dell'evento, nonchè il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete, accelerando e semplificando le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione alle esigenze del contesto emergenziale che impongono il ricorso a poteri straordinari in deroga alla normativa vigente;

     Considerata la necessità di disporre interventi urgenti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

     Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;

     Considerata l'urgenza di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione;

     Ritenuto necessario costituire anche uno specifico archivio informatico per monitorare, tra l'altro, lo stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche nazionali e dei beni culturali immobili;

     Ritenuto necessario ed urgente operare il monitoraggio dinamico di quelle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, mediante l'utilizzo di apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza nonchè dettare specifiche disposizioni riguardanti la sicurezza delle infrastrutture stradali e le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

     Ritenuta l'urgenza di promuovere la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

     Ritenuto necessario stabilire misure urgenti per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi e per la continuità aziendale di imprese in difficoltà;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della salute, per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova

 

     Art. 1. Commissario straordinario per la ricostruzione

     1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonchè per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

     2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui 19 unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il Commissario straordinario provvede a rimborsare alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale, restando a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico accessorio. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

     3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonchè per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonchè, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

     4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

     5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonchè per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more di tali attività, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree da adibire a cantiere delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

     6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

     7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonchè quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

     8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonchè quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

 

     Art. 2. Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali

     1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 250 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

     3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.

     4. La contabilità speciale di cui all'ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, è integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

 

     Art. 3. Misure in materia fiscale

     1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

     2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

     3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

     4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, nè alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, nè all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

     5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

     6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 45.

 

     Art. 4. Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento

     1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonchè ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

     2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 539 del 20 agosto 2018, di seguito Commissario delegato, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità

     1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilità cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati nonchè per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalità provvede la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45 e quanto a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonchè i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 45.

     4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è differito al 31 dicembre 2019.

     5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell'evento, lo stesso Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

 

     Art. 6. Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima - Capitaneria di porto di Genova è assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via d'urgenza, all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo secondo il principio di prossimità, all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

 

     Art. 7. Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento

     1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure.

     2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

 

     Art. 8. Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento

     1. Nel territorio della Città metropolitana di Genova è istituita una zona franca il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell'attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4:

     a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

     b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

     c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

     d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

     3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

     5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

     6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

     7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

     Art. 9. Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

     1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della predetta Autorità di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

 

     Art. 10. Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale

     1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonchè ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

     2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

     3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

     Art. 11. Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze

     1. Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'articolo 1203, primo comma, n. 5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

 

Capo II

Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti

 

     Art. 12. Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

     1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto.

     3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

     4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

     a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonchè l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;

     b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

     c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

     d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

     e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

     5. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 4, lettere a) e c), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

     6. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

     b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, nè essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

     8. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

     9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:

     a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

     b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;

     c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

     11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal CCNL di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.

     12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

     13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

     14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

     15. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.

     16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

     17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13.

     18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

     19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 9 e 10 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

     20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA).

     21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

     23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogato.

 

     Art. 13. Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP

     1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:

     a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;

     b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;

     c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;

     d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;

     e) aeroporti;

     f) dighe e acquedotti;

     g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;

     h) porti e infrastrutture portuali;

     i) edilizia pubblica.

     2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:

     a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;

     b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;

     c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;

     d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

     e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;

     f) i finanziamenti;

     g) lo stato dei lavori;

     h) la documentazione fotografica aggiornata;

     i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;

     l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

     3. Sulla base del principio di unicità dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i dati e le informazioni di cui al presente articolo già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi.

     4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze.

     5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.

     6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo operano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

     7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilità con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione ed è consultabile anche in formato open data, con le modalità definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera.

     8. L'AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità dei medesimi.

     9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalità idonee a consentire i citati lavori di istruttoria.

     10. Per le spese derivanti dalle previsioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

 

     Art. 14. Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare a quelle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto e che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.

     2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.

     3. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.

     4. Nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonchè i necessari ordini di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonchè le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     5. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

     Art. 15. Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

     1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal presente decreto, garantendo, altresì, l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, presso il predetto Ministero, di 110 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.

     2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

     4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

     a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario;

     b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato.

 

     Art. 16. Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale

     1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti: «nonchè per quelle di cui all'articolo 43, comma 1»;

     b) all'articolo 43, comma 1, le parole «sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»;

     c) all'articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa.».

     2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole «l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

     b) al secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l'anno 2019»;

     c) le parole «58 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»;

     d) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Il CIPE provvede alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazioni per interventi già programmati nell'ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016.».

 

Capo III

Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017

 

     Art. 17. Ambito di applicazione e Commissario straordinario

     1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, nella misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto è fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018.

     3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonchè per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

 

     Art. 18. Funzioni del Commissario straordinario

     1. Il Commissario straordinario:

     a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza;

     b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonchè coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

     c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

     d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;

     e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

     f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

     g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;

     h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;

     i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

     2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

     3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite.

     5. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.

 

     Art. 19. Contabilità speciale

     1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonchè le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all'articolo 17 e per l'assistenza alla popolazione.

     3. La contabilità di cui al comma 1 è incrementatadi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

 

     Art. 20. Ricostruzione privata

     1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c).

     2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17:

     a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

     b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

     c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

     d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

     e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

 

     Art. 21. Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata

     1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19:

     a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonchè dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

     b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

     c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonchè l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

     2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

     a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

     c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

     d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);

     e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

     3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

     4. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.

     5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 30, comma 3.

     6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

     7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

     8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

     9. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

     10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:

     a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'articolo 17;

     b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

     11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

     12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

     13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

 

     Art. 22. Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

     1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:

     a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni in termini di resistenza alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

     c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

 

     Art. 23. Interventi di immediata esecuzione

     1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 17 e lo stato della struttura, e la valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

     2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui allo stesso comma 1.

     3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono adottate misure operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.

     4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all'articolo 17 dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 2, nonchè dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purchè le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonchè la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.

     5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

     a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 29, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

     b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

     c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 25 fino alla definizione delle relative procedure.

 

     Art. 24. Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

     1. Fuori dai casi disciplinati dall'articolo 23, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 21, comma 2, ai Comuni di cui all'articolo 17 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

     a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 17, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero;

     b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonchè degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

     2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.

     3. I Comuni di cui all'articolo 17, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'articolo 21, comma 13, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

     4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

     5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

     6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

     7. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 25. Definizione delle procedure di condono

     1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze.

 

     Art. 26. Ricostruzione pubblica

     1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonchè per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 17, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c).

     2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, si provvede a:

     a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

     b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all'articolo 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 19. I piani sono predisposti sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

     d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

     3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 29. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

     4. La Regione Campania nonchè gli Enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 19, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

     5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

     6. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all'articolo 27, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

     7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.

     8. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.

     9. I contributi di cui al presente articolo, nonchè le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

     10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

     11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 9.

 

     Art. 27. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

     1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

     a) la Regione Campania;

     b) il Ministero dei beni e delle attività culturali;

     c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) l'Agenzia del demanio;

     e) i Comuni;

     f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;

     h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

     Art. 28. Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati

     1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni di cui all'articolo 17, come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio agricoltura ed artigianato o all'albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

 

     Art. 29. Legalità e trasparenza

     1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato articolo 30 e dell'Anagrafe ivi prevista.

     2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 30. Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

     1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

     2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso nè avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, nè rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

     3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

     4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.

     5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

     6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui all'articolo 19, del presente decreto.

 

     Art. 31. Struttura del Commissario straordinario

     1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.

     2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. Il personale di cui al comma 2 è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.

     4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 nonchè alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19.

     5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonchè ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

     6. Il Commissario straordinario può avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

     7. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

     a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

     b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

     8. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

 

     Art. 32. Proroghe e sospensioni dei termini

     1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole «dell'imposta sul reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «nonchè ai fini del calcolo ISEE» e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019», al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020».

     2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all'esenzione di cui al comma 1.

     3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

     4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «e i Comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».

     5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

     6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole «della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque» sono soppresse;

     b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unità» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020»;

     c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».

     7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19.

 

     Art. 33. Sospensione del pagamento del canone RAI

     1. Nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del primo periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonchè delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

 

     Art. 34. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

     1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45. Agli oneri di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 35. Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento

     1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

 

     Art. 36. Interventi volti alla ripresa economica

     1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonchè delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

     2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 19 nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2019.

 

Capo IV

Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017

 

     Art. 37. Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

     1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 1, la lettera l) è abrogata;

     2) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.»;

     b) all'articolo 5, comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di garantirne la continuità;» è aggiunto, infine, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»;

     c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

 

     Art. 38. Rimodulazione delle funzioni commissariali

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.

     2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

     3. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

     Art. 39. Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purchè depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

     a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

     b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

     c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

     2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.

     4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:

     a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;

     b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

     5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo V

Ulteriori interventi emergenziali

 

     Art. 40. Cabina di regia Strategia Italia

     1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonchè dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:

     a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;

     b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.

     2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.

 

     Art. 41. Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

     1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

 

     Art. 42. Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici

     1. Le economie disponibili di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonchè quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici.

     3. Le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

     Art. 43. Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati

     1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purchè il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

     2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate, INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

 

     Art. 44. Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

     1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonchè in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

 

     Art. 45. Norma di copertura

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

     a) quanto a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3, 33 del presente decreto;

     b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

     c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020;

     e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

     f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro per l'anno 2020, a 20.450.000 euro per l'anno 2021, a 20.252.000 euro per l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 46. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 16 novembre 2018, n. 130.

[2] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 16 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[12] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 15 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[13] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 15 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[14] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 15 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[15] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[18] Comma inserito dalla L. di conversione.

[19] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[22] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 33 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma inserito dalla L. di conversione.

[26] Comma inserito dalla L. di conversione.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[31] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[32] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[33] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 16 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

[34] Comma inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 16 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[42] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1020, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[43] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1020, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[44] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1020, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[45] Articolo inserito dall'art. 33 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[46] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[50] Comma così modificato dall'art. 1, comma 72, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[51] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 72, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[52] Comma aggiunto dall'art. 18 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[53] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191.

[54] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191.

[55] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191.

[56] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191.

[57] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 33 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[61] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 4 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 132 e così ulteriormente modificato dall'art. 65 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[63] Comma così sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50.

[64] Comma sostituito dall'art. 65 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e così modificato dall'art. 6 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

[65] Comma inserito dalla L. di conversione.

[66] Comma inserito dalla L. di conversione.

[67] Comma inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 6 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

[68] Comma inserito dalla L. di conversione.

[69] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

[70] Comma inserito dall'art. 65 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e così modificato dall'art. 6 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

[71] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[72] Lettera già modificata dall'art. 1, comma 330, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e così ulteriormente modificata dall'art. 6 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[74] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[75] Comma così modificato dall'art. 1, comma 330, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[76] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

[77] Comma così modificato dall'art. 1, comma 330, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[78] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 132.

[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[80] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[81] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[82] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[84] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[86] Comma inserito dalla L. di conversione.

[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[89] Comma così sostituito dall'art. 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[90] Comma così sostituito dall'art. 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[91] Comma così sostituito dall'art. 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[92] Comma inserito dalla L. di conversione.

[93] Periodo soppresso dall'art. 66 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[94] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[95] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[96] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[97] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[98] Comma inserito dalla L. di conversione.

[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[100] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[101] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il termine di cui al terzo periodo del presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, comma 460, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, al 31 dicembre 2023 dall'art. 1, comma 734, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 è stato prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 1, comma 431, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[102] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[103] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[104] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[105] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[106] Lettera aggiunta dall'art. 9 quaterdecies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

[107] Articolo inserito dall'art. 27 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[108] Comma aggiunto dall'art. 9 quinquiesdecies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[110] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[111] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[112] Comma inserito dalla L. di conversione.

[113] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[114] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[115] Comma così sostituito dall'art. 9 sexiesdecies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

[116] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[117] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[118] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[119] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[120] Articolo inserito dall'art. 9 septiesdecies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

[121] Comma così modificato dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[122] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[123] Comma inserito dalla L. di conversione.

[124] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[125] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 11 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[126] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 9 duodevicies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

[127] Comma così modificato dall'art. 9 duodevicies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[129] Comma abrogato dall'art. 9 duodevicies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

[130] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[131] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[132] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[133] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[134] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[135] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[136] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[137] Comma così sostituito dall'art. 9 undevicies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

[138] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[139] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[140] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[141] Comma inserito dalla L. di conversione.

[142] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[143] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[144] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[145] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[146] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[147] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1094, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[148] Comma così modificato dall'art. 9 vicies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156.

[149] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[150] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[151] Numero inserito dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2019, n. 246, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui ha previsto che le ordinanze del commissario straordinario di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2016, n. 229, sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi.

[152] Numero inserito dalla L. di conversione.

[153] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[154] Lettera inserita dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2019, n. 246, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui ha previsto che le priorità degli interventi di cui all’art. 14, comma 4, dello stesso decreto-legge sono stabilite dal commissario straordinario sentiti i vice commissari anziché previa intesa con gli stessi.

[155] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[156] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[157] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[158] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[159] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[160] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito dalla L. 10 marzo 2023, n. 21.

[161] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito dalla L. 10 marzo 2023, n. 21.

[162] Articolo così modificato dall'art. 26 bis del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[163] Lettera così modificata dall'art. 17 quater del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

[164] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[165] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[166] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[167] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[168] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[169] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[170] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[171] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[172] Comma inserito dall'art. 1, comma 274, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[173] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 274, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[174] Comma aggiunto dall'art. 32 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[175] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 274, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[176] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 del D.L. 20 luglio 2021, n. 103, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 125. Per la proroga delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 126, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[177] Comma già modificato dall'art. 58 ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, dall'art. 1, comma 493, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[178] Comma inserito dall'art. 45 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[179] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[180] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[181] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[182] Lettera così modificata dalla L. di conversione.