§ 87.6.50 - D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.6 revisione e controlli contabili
Data:06/09/2024
Numero:125


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Rendicontazione individuale di sostenibilità
Art. 4.  Rendicontazione consolidata di sostenibilità
Art. 5.  Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi
Art. 6.  Pubblicità
Art. 7.  Esonero e casi di equivalenza
Art. 8.  Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità
Art. 9.  Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 10.  Responsabilità e sanzioni
Art. 11.  Coordinamento tra le Autorità
Art. 12.  Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 13.  Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Art. 14.  Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
Art. 15.  Relazione sulla gestione
Art. 16.  Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli [...]
Art. 17.  Entrata in vigore
Art. 18.  Disposizioni transitorie
Art. 19.  Clausola di invarianza


§ 87.6.50 - D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.

Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

(G.U. 10 settembre 2024, n. 212)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 13;

     Vista la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

     Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;

     Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonchè in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

     a) «società madre»: la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

     b) «società figlia»: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra società ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

     c) «società madre europea»: società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

     d) «standard di rendicontazione»: gli standards contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

     e) «principi di attestazione»: i principi di attestazione emanati ai sensi della normativa nazionale ovvero, una volta emanati, gli standard contenuti negli atti delegati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26-bis della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;

     f) «questioni di sostenibilità»: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;

     g) «rendicontazione di sostenibilità»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 3 e 4 del presente decreto;

     h) «risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;

     i) «società madre extra-europea»: le società, con sede in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, che esercitano il controllo su società figlie o hanno istituito succursali con sede sul territorio nazionale e che abbiano forma giuridica comparabile alla forma giuridica della società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

     l) «micro-imprese»: le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

     1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000;

     2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000;

     3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;

     m) «piccole e medie imprese quotate»: le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:

     1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;

     2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;

     3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250;

     n) «imprese di grandi dimensioni»: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

     1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;

     2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;

     3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;

     o) «gruppo di grandi dimensioni»: gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

     1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;

     2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;

     3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

     La verifica del superamento dei limiti numerici di cui alla presente lettera o) può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento;

     p) «relazione sulla gestione»: la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quanto applicabile;

     q) «succursale»: la sede secondaria di una società madre extra-europea con rappresentanza stabile sul territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2508 del codice civile;

     r) «relazione di sostenibilità»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente all'articolo 5 del presente decreto;

     s) «enti di interesse pubblico»: gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

     2. Ai fini del presente decreto, per «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» si intendono:

     a) gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;

     b) in deroga alla lettera a), per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i premi lordi contabilizzati di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

     c) per gli enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli importi definiti conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986;

     d) per le imprese di Paesi terzi di cui all'articolo 5 del presente decreto, i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, sulla cui base è redatto il bilancio dell'impresa.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il presente decreto si applica alle società di cui agli articoli seguenti costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonchè della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.

     2. In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, comma 2 della direttiva 2013/34/UE, la Banca d'Italia non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto.

     3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

     4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

     5. In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2013/34/UE, ai fini della predisposizione della rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui all'articolo 4 del presente decreto, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle società sulle quali essa esercita attività di direzione e coordinamento, e alle società sulle quali queste ultime esercitano tale attività, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, ad eccezione delle società controllate da organismi di investimento collettivo del risparmio. I medesimi criteri si applicano alle società soggette all'attività di direzione e coordinamento di cui al primo periodo ai fini della relativa rendicontazione consolidata di sostenibilità.

     6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il presente decreto si applica anche ai seguenti soggetti indipendentemente dalla loro forma giuridica:

     a) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e imprese di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis, del medesimo decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

     b) enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

 

     Art. 3. Rendicontazione individuale di sostenibilità

     1. Le imprese di cui all'articolo 2 che siano imprese di grandi dimensioni, nonchè le piccole e medie imprese quotate includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonchè le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

     2. La rendicontazione individuale di sostenibilità di cui al comma 1, include:

     a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

     1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

     2) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

     3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

     4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;

     5) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

     b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

     c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

     d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

     e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

     f) una descrizione:

     1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

     2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

     3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

     g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

     h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

     3. I soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), e h), del comma 2 includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

     4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonchè ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

     5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga della facoltà di cui al primo periodo, la società ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonchè degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

     6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

     7. La società, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.

     8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:

     a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;

     b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

     c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;

     d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

     e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

     9. Le società di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in conformità agli standard di rendicontazione di sostenibilità adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quater dalla direttiva 2013/34/UE.

     10. Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, in deroga al comma 1, le piccole e medie imprese quotate possono omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, di fornire le informazioni di cui al predetto comma.

     11. Le società di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.

     12. Per le società che forniscono le informazioni in conformità al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

 

     Art. 4. Rendicontazione consolidata di sostenibilità

     1. Le imprese di cui all'articolo 2, che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonchè le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

     2. Le informazioni di cui al comma 1 includono:

     a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:

     1) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

     2) le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità;

     3) i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

     4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto delle istanze dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

     5) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

     b) una descrizione degli obiettivi temporalmente, definiti connessi alle questioni di sostenibilità, definiti dal gruppo, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

     c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

     d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;

     e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

     f) una descrizione:

     1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;

     2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;

     3) di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

     g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;

     h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

     3. Le società madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) f), g) e h), del comma 2 includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

     4. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonchè ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

     5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, la società madre ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non è, comunque, consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonchè degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

     6. Le società madri forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

     7. Se la società madre identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue società figlie, la medesima società fornisce una spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti della società figlia o delle società figlie in questione.

     8. La società madre indica quali società figlie incluse nel consolidamento non forniscono le informazioni di sostenibilità ai sensi dell'articolo 7.

     9. La società madre, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.

     10. Le società di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.

     11. Per le società che forniscono le informazioni in conformità al presente articolo, gli obblighi di cui agli articoli 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si considerano assolti limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

     12. La società madre che fornisce le informazioni richieste di cui al presente articolo non è tenuta a fornire le informazioni di cui all'articolo 3 nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale.

 

     Art. 5. Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi

     1. Il presente articolo si applica alle società figlie e alle succursali di società madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.

     2. Le società figlie di cui al comma 1, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate, pubblicano e rendono accessibile la relazione sulla sostenibilità della società madre extra-europea nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, redatta a livello di gruppo dalla società madre extra-europea, includendo le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h).

     3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica alla succursale di una società madre extra-europea nel caso in cui essa non abbia una società figlia con sede nel territorio dell'Unione europea e tale succursale abbia generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.

     4. La relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla società madre in conformità agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40-ter della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

     5. In deroga a quanto previsto al comma 4, la relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale può essere redatta dalla società madre in conformità agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter della direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.

     6. Se la società madre extra-europea non rende disponibile la relazione sulla sostenibilità, la società figlia o la succursale chiedono che la società madre extra-europea fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo. Qualora non siano fornite tutte le informazioni di cui comma 2, la società figlia o la succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini di cui all'articolo 6, la relazione di sostenibilità contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

     7. Congiuntamente alla pubblicazione della relazione di sostenibilità di cui al presente articolo, la società figlia o la succursale pubblica l'attestazione sulla conformità rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione, la società figlia o la succursale rilasciano una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformità.

     8. Le società figlie e le succursali di società madri extra-europee assicurano, al meglio delle proprie possibilità e conoscenze, che la relazione sulla sostenibilità prevista dal comma 6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

     9. Rimangono fermi, per le società figlie con sede sul territorio nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 3 e 4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7.

 

     Art. 6. Pubblicità

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i soggetti ivi previsti, la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonchè la relazione di attestazione della conformità di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del codice civile e sul sito internet della società. Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

     2. La relazione sulla sostenibilità di cui all'articolo 5, corredata dell'eventuale dichiarazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 5 e dell'attestazione di conformità di cui al comma 7 del medesimo articolo 5, è pubblicata con le medesime modalità e nei medesimi termini di pubblicazione del bilancio della società figlia ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. Nel caso di pubblicazione da parte della succursale, i medesimi documenti sono pubblicati con le stesse modalità degli atti sociali della succursale ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, e, comunque, entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio cui si riferisce la relazione sulla sostenibilità. Nei medesimi termini la documentazione è pubblicata anche sul sito internet della società figlia o della succursale.

 

     Art. 7. Esonero e casi di equivalenza

     1. Le imprese di grandi dimensioni, nonchè le piccole e medie imprese quotate non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:

     a) dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in conformità all'articolo 4;

     b) dalla società madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

     c) dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonchè resa nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018 e marcata, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato.

     2. Le società madri di un gruppo di grandi dimensioni non sono soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:

     a) dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in conformità all'articolo 4;

     b) dalla società madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE;

     c) dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE, nonchè resa nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/815 e marcata, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato.

     3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:

     a) la relazione sulla gestione della società esentata contiene tutte le informazioni seguenti:

     1) il nome e la sede legale della società madre che fornisce le informazioni ai sensi dei commi 1 e 2;

     2) il link al sito web sul quale sono rese disponibili la relazione sulla gestione consolidata della società madre o della società madre europea o, se del caso, la rendicontazione consolidata sulla sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a-bis), della direttiva 2013/34/UE, e all'articolo 8 del presente decreto o dalle disposizioni nazionali di attuazione degli altri Stati membri dell'Unione europea o l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b);

     3) che la società è esentata ai sensi del presente articolo;

     b) nei casi previsti dai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), la rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto a cui è soggetta la società madre extra-europea, sono pubblicate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 6;

     c) nei casi previsti ai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, relative alle attività svolte dalla società figlia esentata stabilita nell'Unione europea e dalle sue società figlie, ove non ricomprese nella rendicontazione di sostenibilità elaborata dalla società madre extra-europea, sono incluse nella relazione sulla gestione della società esentata.

     4. In caso di esonero dalla redazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del presente articolo, la società esentata procede alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6, di copia della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ovvero della relazione sulla gestione consolidata della società madre europea o extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o che sia fornita una traduzione in una di tali lingue del documento originale. Se la traduzione non è certificata, la società inserisce una dichiarazione in tal senso.

     5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di grandi dimensioni i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

     6. Ai fini del presente articolo, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), che fanno parte di un gruppo che operi secondo una direzione unitaria a norma dell'articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.

     7. Ai fini del presente articolo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 2, comma 6, lettera b), del presente decreto, che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.

 

     Art. 8. Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità

     1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, nonchè circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

     2. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità, incaricato ai sensi del comma 1, può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale.

     3. Una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, può acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'articolo 14-bis del predetto decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità. La società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa società di revisione legale.

     4. Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, l'incarico è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.

     5. Ai fini della pubblicazione della relazione di sostenibilità da parte della società figlia o della succursale ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'incarico finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità è conferito a un revisore della sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o a un soggetto autorizzato a norma del diritto nazionale della società madre extra-europea.

 

     Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

     «a-bis) "attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": l'incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-bis del presente decreto;»;

     2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis);»;

     3) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:

     «h-bis) "relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": la relazione del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale di cui all'articolo 14-bis;

     h-ter) "rendicontazione di sostenibilità": la rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 1, comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;»;

     4) dopo la lettera i-bis), sono inserite le seguenti:

     «i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità":

     1) il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità a cui è stato conferito l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firmano la relazione di attestazione;

     2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia stato conferito a una società di revisione legale, il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

     i-quater): "responsabile/ responsabili chiave della sostenibilità":

     1) il responsabile o i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità come definiti alla lettera i-ter);

     2) nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un gruppo, i revisori della sostenibilità designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonchè i revisori della sostenibilità designati dalle società controllate significative in qualità di responsabili dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;»;

     5) dopo la lettera n), è inserita la seguente:

     «n-bis) "revisore della sostenibilità": il revisore legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464;»;

     6) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

     «o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»;

     7) dopo la lettera p), è inserita la seguente:

     «p-bis) "revisore della sostenibilità del gruppo": il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità;»;

     8) dopo la lettera r), sono inserite le seguenti:

     «r-bis) "principi di attestazione internazionali": i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia di sostenibilità;

     r-ter) "principi di etica e indipendenza internazionali": i principi di etica e indipendenza internazionali definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA);»;

     b) all'articolo 2:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, nonchè, se revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3.»;

     2) al comma 3, alle lettere a) e b), dopo le parole: «vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante» sono inserite le seguenti: «in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe»;

     3) al comma 4, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

     «f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro e, eventualmente, all'attività di abilitazione alla attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in momenti diversi, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale e l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che i responsabili dei rispettivi incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).»;

     c) all'articolo 3:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), le parole: «e per l'esercizio dell'attività di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio dell'attività di revisione legale ed, eventualmente, per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

     1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) ha durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico pratiche necessarie nel caso in cui il tirocinante intenda conseguire anche l'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo. Tale periodo di tirocinio di almeno otto mesi può essere svolto dal revisore legale o dal soggetto che ha già completato il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;»;

     1.3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

     «d-bis) comporta, ai fini dell'abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;»;

     2) al comma 2:

     2.1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di revisione legale»;

     2.2) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     «b-bis) la data di inizio del tirocinio per l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità;»;

     2.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) il soggetto o i soggetti presso il quale il tirocinio è svolto, con specifica identificazione della finalizzazione del tirocinio di cui alle lettere b) o b-bis);»;

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1, lettera d), specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui al comma 1, lettera d-bis) deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale di cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.»;

     4) al comma 7, dopo le parole: «ai fini dell'abilitazione» sono aggiunte le seguenti: «all'esercizio della revisione legale o all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

     d) all'articolo 4:

     1) al comma 1, dopo le parole: «all'esercizio della revisione legale» sono inserite le seguenti: «e per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità»;

     2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

     «3-ter. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti anche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame di cui al comma 2 ha per oggetto le seguenti, ulteriori, materie:

     a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;

     b) analisi della sostenibilità;

     c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;

     d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 11.»;

     3) al comma 4:

     3.1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità»;

     3.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità»;

     e) all'articolo 5:

     1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

     2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.»;

     3) il comma 10 è sostituito dal seguente:

     «10. L'attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.»;

     f) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»;

     g) all'articolo 7:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera f), dopo le parole: «tenuta degli albi o registri» sono aggiunte le seguenti: «e l'informazione se il revisore legale sia abilitato per la revisione o per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

     1.2) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

     «i-bis) l'eventuale abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

     2) al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), 26, comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e d);»;

     3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi è indicato il numero di iscrizione presso l'autorità competente del Paese terzo, il nome di tale autorità nonchè se l'iscrizione riguardi la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambe le attività.»;

     h) all'articolo 9, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.»;

     i) all'articolo 9-bis:

     1) al comma 7, le parole: «soltanto in presenza di accordi di cooperazione di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 33, comma 2-bis»;

     2) al comma 8, le parole: «del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016»;

     3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8.

     8-ter. Il revisore della sostenibilità incaricato dell'attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato.

     8-quater. L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis.»;

     l) all'articolo 10, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

     «13-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, ad eccezione del comma 12.

     13-ter. I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonchè di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12.»;

     m) all'articolo 10-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Il comma 1 si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.»;

     n) all'articolo 10-ter, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

     «11-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.»;

     o) all'articolo 10-quater:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell'incarico. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacità necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attività.»;

     2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Ove l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è effettuata da una società di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell'incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.

     1-ter. La qualità della revisione legale e dell'attestazione di conformità, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili dell'incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte della società di revisione legale ai fini della relativa designazione.»;

     3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dal responsabile della sostenibilità.»;

     4) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     «6-bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, contenente i pertinenti dati di cui al comma 6.»;

     5) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. Il fascicolo di attestazione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma 8-quater, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14-bis, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono.»;

     6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilità, effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono.»;

     p) dopo l'articolo 10-quinquies, è inserito il seguente:

     «Art. 10 sexies. (Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità). - 1. Nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo, il revisore della sostenibilità del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di attestazione di cui all'articolo 14-bis.

     2. Ai fini dell'attestazione di cui al comma 1, il revisore della sostenibilità del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonchè il lavoro svolto dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore della sostenibilità del gruppo sulle parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti. La documentazione conservata dal revisore della sostenibilità del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di esaminare il lavoro da essi svolto.

     3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore della sostenibilità del gruppo chiede il consenso dei revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonchè dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata, come condizione affinchè il revisore della sostenibilità del gruppo possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

     4. Se il revisore della sostenibilità del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della conformità della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e lo svolgimento, da parte del revisore della sostenibilità del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.

     5. Il revisore della sostenibilità del gruppo, se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante l'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese, rende disponibile alle autorità competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte le relative carte di lavoro.

     6. L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da revisori legali, società di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di una controllante o di una controllata di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o più revisori o da uno o più enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto tali soggetti conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

     7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora l'attestazione di una controllante o di una controllata di un gruppo sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore della sostenibilità del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore della sostenibilità del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore della sostenibilità del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore della sostenibilità gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»;

     q) all'articolo 11:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Principi di revisione e di attestazione della conformità»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. L'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.»;

     3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente.»;

     r) all'articolo 13:

     1) al comma 1, dopo le parole: «conferimenti degli incarichi» sono inserite le seguenti: «di revisione legale dei conti»;

     2) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

     «2-ter. L'assemblea delle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis.

     2-quater. Nel caso in cui l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione della sostenibilità con l'incarico di revisione del bilancio.»;

     3) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

     «3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale, revisore della sostenibilità o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1 o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile, ad un principio di rendicontazione della sostenibilità, a una procedura di revisione o di attestazione.

     4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di attestazione.

     5. Nei casi di cui al comma 4, la società sottoposta a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede tempestivamente a conferire nuovi incarichi.

     6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore della sostenibilità o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

     7. La società sottoposta a revisione o sottoposta all'attestazione e il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale e l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.»;

     4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     «9. In caso di revisione legale o di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.»;

     s) all'articolo 14, comma 2:

     1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;»;

     2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

     «e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;

     e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione;»;

     t) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

     «Art. 14 bis. (Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità). - 1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonchè circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

     2. La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all'articolo 11, comprende:

     a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonchè il quadro normativo di riferimento;

     b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

     c) le conclusioni di cui al comma 1.

     3. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell'attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.

     4. La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l'incarico per conto della società di revisione. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori della sostenibilità o a più società di revisione legale, la relazione di attestazione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

     5. I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

     6. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.».

     u) all'articolo 17:

     1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate all'interno dell'Unione europea i servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, durante:

     a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto dell'attestazione e l'emissione della relazione di attestazione; e

     b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014.

     3-ter. I soggetti di cui al comma precedente, incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate servizi diversi dall'attestazione, differenti da quelli vietati di cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis.

     3-quater. Quando un membro di una rete a cui appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3-bis fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a un'impresa costituita in un Paese terzo, controllata dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico di attestazione, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di tali servizi e può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione.»;

     2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. Il revisore della sostenibilità o il responsabile chiave della sostenibilità che effettua l'attestazione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di attestazione nè può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilità, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di attestazione.»;

     v) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Negli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:

     a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e, ove applicabile, dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;

     b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonchè presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

     c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compreso l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne l'indipendenza;

     d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente, l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;

     e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali, dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

     f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.»;

     z) all'articolo 19-ter:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui:

     a) all'articolo 17, con espresso riferimento alle sole norme relative alla revisione legale;

     b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.»;

     2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Ai revisori della sostenibilità e alle società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime intermedio, si applica l'articolo 17, commi 3-bis, 3-quater e 5-bis.»

     aa) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

     «Art. 20 bis. (Controllo della qualità sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità). - 1. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sono soggetti a controllo della qualità secondo le specifiche disposizioni del presente articolo.

     2. Il controllo di qualità sui revisori della sostenibilità che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino allo svolgimento dell'incarico di attestazione in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di attestazione.

     3. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di attestazione.

     4. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità oppure di altri servizi correlati alla sostenibilità, nonchè della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all'articolo 5-bis.

     5. Possono essere incaricati dei controlli di qualità sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre che a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7:

     a) hanno svolto, per almeno cinque anni continuativi, incarichi di attestazione in qualità di responsabili dell'incarico;

     b) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione;

     c) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

     6. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

     7. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore della sostenibilità o società di revisione legale.

     8. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore della sostenibilità sottoposto al controllo o di revisori della sostenibilità che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.

     9. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione oggetto del controllo.

     10. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo di attestazione, include una valutazione della conformità ai principi di attestazione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

     11. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

     12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

     13. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

     14. Il revisore della sostenibilità e la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26-quater, commi 1, 3 e 4.

     15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualità sono esentate dall'obbligo di possedere un'esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità.»;

     bb) all'articolo 21:

     1) al comma 1:

     1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura:»;

     1.2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dello svolgimento delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione della sostenibilità»;

     1.3) alla lettera c), le parole: «e dei principi di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «, dei principi di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15»;

     1.4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

     «d) la formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero e alla formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro;»;

     1.5) alla lettera f), le parole: «all'articolo 9, 10 e 11.» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 9, 10 e 11, salvo quanto previsto dall'articolo 26;»;

     1.6) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

     «f-bis) il controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis;

     f-ter) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter e 8-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonchè dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

     2) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

     «9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la responsabilità finale per le attività di cui al comma 1 e dei controlli di qualità, delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22.»;

     cc) all'articolo 22:

     1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. La Consob vigila sull'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonchè dai revisori della sostenibilità e società di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformità alle disposizioni del presente decreto. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20-bis.

     1-ter. La Consob assume la responsabilità finale per i controlli di qualità, per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1-bis.»;

     2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis, la Consob può esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), nei confronti di:

     a) revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;

     b) persone coinvolte nelle attività dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;

     c) società che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati;

     d) terzi ai quali i revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;

     e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilità o società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione.»;

     dd) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni:

     a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

     b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis;

     c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

     d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

     e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;

     f) la sospensione dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità;

     g) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità;

     h) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni;

     i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale.»;

     ee) dopo l'articolo 26-ter, è inserito il seguente:

     «Art. 26 quater. (Provvedimenti della Consob sull'attività di attestazione). - 1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis, 10, commi 13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6-bis, 7-bis e 8, 10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto e delle relative norme di attuazione, nonchè la violazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, può applicare le seguenti sanzioni:

     a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale e del responsabile della sostenibilità. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

     b) la revoca di uno o più incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

     c) il divieto al revisore di sostenibilità o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;

     d) la sospensione dell'attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale o del responsabile della sostenibilità ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

     2. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della loro annotazione sul Registro.

     3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

     a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa;

     b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

     4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

     5. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis.

     6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis, comma 8-quater, può comminare al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera a), 3 e 4.

     7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

     a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità della società di revisione;

     b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione.

     8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter, e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

     9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

     10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità, la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

     11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d).

     12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF.

     13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.»

     ff) all'articolo 33:

     1) al comma 2, dopo le parole: «in materia di revisione legale» sono inserite le seguenti: «e di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

     2) ai commi 3 e 4, dopo le parole: «in materia di revisione legale» sono inserite le seguenti: «o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

     gg) all'articolo 34:

     1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i conti consolidati» sono inserite le seguenti: «o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità»;

     2) al comma 6, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i conti consolidati» sono inserite le seguenti: «e le relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità»;

     hh) all'articolo 35, comma 2, le parole: «, su base di reciprocità,» sono soppresse.

 

     Art. 10. Responsabilità e sanzioni

     1. La responsabilità di garantire che le informazioni richieste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle società tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

     2. Per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 2.500.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le società di revisione euro 125.000 e per i revisori della sostenibilità euro 50.000.

     3. Quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, si applica quanto previsto dall'articolo 193, comma 1, lettere a) e b) e comma 1.1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 58 del 1998.

     4. Ai fini della determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'articolo 26-quater, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi dell'articolo 194-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, la Consob tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze:

     a) delle procedure adottate dall'organo amministrativo della società per la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità con il presente decreto, anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorità, nazionali ed europee, relativamente all'informativa di sostenibilità;

     b) della violazione degli obblighi del presente decreto se connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società.

 

     Art. 11. Coordinamento tra le Autorità

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, nel rispetto delle reciproche competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individuano forme di coordinamento, anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, di comitati di coordinamento, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonchè della tutela dei diritti umani.

     2. Ai componenti degli eventuali comitati di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 12. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 118-bis, comma 1, dopo le parole: «documenti contabili,», sono inserite le seguenti: «ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilità disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,»;

     b) all'articolo 123-bis, comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

     «d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere, le disabilità o il percorso formativo e professionale, nonchè una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario.»;

     c) all'articolo 125-ter, comma 2, ultimo periodo, le parole: «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;

     d) all'articolo 154-bis:

     1) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

     «5-ter. Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione, che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La medesima attestazione può essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.»;

     2) al comma 6, dopo le parole: «documenti contabili societari,» sono inserite le seguenti: «nonchè al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto,»;

     e) all'articolo 154-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

     «1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che non siano microimprese come definite all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un'apposita sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è messa a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al comma 1»;

     2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     «7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia accertato che le informazioni di cui al comma 1-quater non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può esercitare i poteri di cui al comma 7.».

 

     Art. 13. Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

     1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 94, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.»;

     b) all'articolo 100, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'analisi di cui al comma 1, è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.».

 

     Art. 14. Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136

     1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.».

 

     Art. 15. Relazione sulla gestione

     1. Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese quotate, la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile include le informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.

 

     Art. 16. Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni e modifiche al decreto legislativo del 9 aprile 1991 n. 127

     1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2435-bis, primo comma, le parole: «4.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.500.000» e le parole «8.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «11.000.000»;

     b) all'articolo 2435-ter, primo comma, le parole: «175.000» sono sostituite dalle seguenti: «220.000» e le parole: «350.000» sono sostituite dalle seguenti: «440.000».

     2. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 27:

     1) al comma 1, le parole: «20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «25.000.000» e le parole: «40.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000.000»;

     2) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15»;

     b) all'articolo 40:

     1) al comma 1-bis:

     1.1) al primo periodo, le parole: «non finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «di sostenibilità»;

     1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa e per il gruppo. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.»;

     2) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

     «2-ter. La relazione sulla gestione redatta ai sensi per presente articolo dovrà contenere anche le informazioni di sostenibilità di cui all'articolo 4 al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ove applicabile.».

 

     Art. 17. Entrata in vigore

     1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:

     a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:

     1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

     2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

     b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:

     1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);

     2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);

     c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:

     1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;

     2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purchè si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;

     3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purchè si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 3.

     3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie

     1. Gli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da parte di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 8, salvo la possibilità di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico in conformità all'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

     2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attività di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria svolta ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si computa ai fini della durata massima novennale prevista dall'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

     3. Fino al 6 gennaio 2030:

     a) gli obblighi stabiliti in capo alla società madre extra-europea di cui all'articolo 5 potranno essere adempiuti, su base consolidata, da parte della società figlia con sede all'interno del territorio dell'Unione europea che abbia generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea almeno in uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se del caso, e che rediga la propria rendicontazione in conformità all'articolo 4 del presente decreto o agli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

     b) la rendicontazione di sostenibilità di cui alla lettera a) del presente comma dovrà includere l'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, riguardante le attività svolte da tutte le imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione europea e soggette agli obblighi della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022. A tal fine, l'informativa resa ai sensi del presente articolo, soddisfa la condizione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c).

     4. Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purchè abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

     5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro centocinquanta giorni dalla domanda di cui al comma 4, all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità.

     6. I soggetti di cui al comma 4, una volta abilitati in conformità a quanto ivi previsto, rispettano gli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a partire dall'anno solare successivo a quello dell'abilitazione.

     7. Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che i soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in materia di controlli della qualità, che può avere anche carattere selettivo.

     8. Fermo restando quanto previsto al comma 9, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi professionali sono elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alla Consob e agli ordini e alle associazioni professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in data 24 settembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze con i predetti ordini e associazioni.

     9. Fino all'adozione dei principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, con regolamento la Consob individua i principi applicabili e disciplina lo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte dei revisori della sostenibilità incaricati, nonchè della formulazione delle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

     10. In deroga all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, l'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità ivi prevista può essere resa, con riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato con apposita delibera dell'organo amministrativo anche in assenza di specifica previsione statutaria, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

     11. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob conducono uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri nell'ottica di garantire la competitività e la concorrenzialità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, la tutela effettiva dei destinatari delle informazioni di sostenibilità, nonchè l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione medesimi.

 

     Art. 19. Clausola di invarianza

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.