Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/07/2002 |
Numero: | 133 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici [...] |
§ 98.1.27343 - Legge 2 luglio 2002, n. 133.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno
(G.U. 6 luglio 2002, n. 157)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 2:
al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:"All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati";
al comma 6 le parole: "e del Corpo di polizia penitenziaria" sono soppresse;
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario".
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "al prefetto" sono inserite le seguenti: "ed al questore".
All'articolo 5, comma 1, le parole: "le Prefetture-Uffici territoriali del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "gli Uffici territoriali del Governo".
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. (Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza) - 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al
4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso".
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: "per esigenze funzionali connesse" è inserita la seguente: "anche"; dopo le parole: "uffici del Ministero dell'interno," sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2001,"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario";
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del