§ 2.1.124 - L.R. 15 marzo 2021, n. 6.
Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/03/2021
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)
Art. 3.  (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)
Art. 4.  (Clausola di invarianza finanziaria)


§ 2.1.124 - L.R. 15 marzo 2021, n. 6.

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.

(B.U. 17 marzo 2021, n. 19)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta norme per la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, al fine di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e contrastare l'evasione fiscale.

 

     Art. 2. (Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione di istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

     Art. 3. (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione che ha ricevuto l'istanza.

3. Le disposizioni dell'articolo 2 e dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai procedimenti inerenti gli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto al professionista e abbia optato per la cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del d.l. 34/2020.

 

     Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.