§ 4.1.53 - L.R. 14 giugno 2002, n. 9.
Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:14/06/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Principio di giustificazione).
Art. 3.  (Accesso ai dati ambientali).
Art. 4.  (Definizione delle aree sensibili e tutela dell’ambiente e del paesaggio).
Art. 5.  (Competenze regionali).
Art. 6.  (Competenze delle Province).
Art. 7.  (Competenze dei Comuni).
Art. 8.  (Competenze dell’ARPA).
Art. 9.  (Competenze delle unità sanitarie locali).
Art. 10.  (Comitato tecnico scientifico).
Art. 11.  (Catasto regionale).
Art. 12.  (Valutazione di impatto ambientale).
Art. 13.  (Criteri e procedure).
Art. 14.  (Sanzioni amministrative).
Art. 15.  (Norma finanziaria).
Art. 16.  (Norma transitoria).
Art. 17.  (Abrogazione di norme).


§ 4.1.53 - L.R. 14 giugno 2002, n. 9.

Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

(B.U. n. 28 del 26 giugno 2002).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Umbria, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall’articolo 174, paragrafo 2, del trattato CEE e dei principi fondamentali della legge 22 febbraio 2001, n. 36, detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.

     2. I fini di cui al comma 1 sono conseguiti disciplinando la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono tali emissioni, nonché mediante l’individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione.

 

     Art. 2. (Principio di giustificazione).

     1. Nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e comunque in sede di rilascio delle autorizzazioni i gestori e i concessionari sono tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell’operatività del servizio.

     2. Il disposto del comma 1 non si applica agli impianti di competenza del Piano di assegnazione delle frequenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

          Art. 3. (Accesso ai dati ambientali).

     1. La Regione, le Province, i Comuni, le Unità sanitarie locali e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA garantiscono a chiunque l’accesso ai dati ambientali relativi alla tutela dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39.

 

     Art. 4. (Definizione delle aree sensibili e tutela dell’ambiente e del paesaggio).

     1. Le aree sensibili sono parti del territorio, all’interno delle quali:

     a) devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) punto 2 della legge n. 36/2001;

     b) le Amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell’area stessa.

     2. Le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta densità abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo.

     3. Le aree sensibili sono individuate e perimetrate dai Comuni, d’intesa con le Province, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     4. I Comuni possono altresì individuare beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ovvero dalla pianificazione territoriale e urbanistica, nei quali la installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa.

 

     Art. 5. (Competenze regionali).

     1. La Giunta regionale, nel rispetto della legge n. 36/2001, con regolamento da adottare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente:

     a) definisce le modalità e gli standard per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti, dei piani di rete e dei programmi di sviluppo;

     b) definisce le modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti oggetto della presente legge, coordinandole con quelle di rilevanza urbanistico - edilizia;

     c) fissa i criteri per l’elaborazione e l’attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

     d) fissa i criteri e gli standard per la creazione e l’aggiornamento del catasto regionale, di cui all’articolo 11, degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

     e) definisce i criteri e le modalità per l’informazione e l’educazione della popolazione in materia di tutela  sanitaria ed ambientale derivante dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

     f) definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di cui al comma 1 dell’art. 12.

     2. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali, propone al Ministero dell’ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta kV, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.

 

     Art. 6. (Competenze delle Province).

     1. Alle Province sono trasferite, in aggiunta alle funzioni e compiti amministrativi di cui all’articolo 70, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 le seguenti funzioni:

     a) approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV anche nell’ipotesi di mancanza di proposta da parte dei gestori;

     b) definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV, con le relative fasce di rispetto, tenuto conto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo predisposti dai gestori degli impianti;

     c) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad esse trasferiti.

 

     Art. 7. (Competenze dei Comuni).

     1. Ai Comuni sono trasferite le seguenti funzioni:

     a) rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

     b) identificazione, d’intesa con la Provincia competente per territorio, delle aree sensibili di cui all’art. 4;

     c) approvazione dei piani di risanamento per gli impianti di cui al punto a);

     d) individuazione dei siti di istallazione per gli impianti di cui al punto a), tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità indipendenti;

     e) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essi trasferiti.

 

     Art. 8. (Competenze dell’ARPA).

     1. L’ARPA provvede a:

     a) fornire alla Regione il supporto tecnico-scientifico per gli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 5;

     b) fornire a Province e Comuni pareri tecnico-scientifici nell’ambito delle procedure autorizzative per la costruzione, modifica ed esercizio degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, nonché per l’approvazione dei relativi piani di risanamento;

     c) svolgere, anche su segnalazione degli enti pubblici, delle unità sanitarie locali e dei cittadini, azioni di vigilanza ambientale sugli elettrodotti e impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, effettuando i controlli tecnici per la verifica del rispetto degli standard fissati dalla presente legge;

     d) impiantare ed aggiornare, con il concorso del Servizio informativo territoriale della Regione - SITER, il catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.

     2. La Regione e gli enti locali territoriali si avvalgono dell’ARPA per tutti gli adempimenti connessi all’articolo 14 della legge n. 36/2001 e alla presente legge.

 

     Art. 9. (Competenze delle unità sanitarie locali).

     1. Le unità sanitarie locali svolgono attività di prevenzione e vigilanza per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

     2. Le unità sanitarie locali concorrono all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti dell’elettromagnetismo sulla salute, nonché all’azione di informazione ed educazione della popolazione sulla tutela sanitaria dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

 

     Art. 10. (Comitato tecnico scientifico).

     1. E’ istituito presso la Direzione alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture della Giunta regionale, il Comitato tecnico scientifico così composto:

     a) un rappresentante della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, che lo presiede;

     b) un rappresentante della Direzione sanità e servizi sociali;

     c) due esperti in materia di tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e in tecnologie di risanamento, designati dalla Giunta regionale;

     d) un rappresentante designato dall’ARPA;

     e) un rappresentante designato dal Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM;

     f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni nazionali operanti nel settore della tutela dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, individuate dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’art. 5;

     g) un rappresentante designato dall’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro - ISPESL.

     2. Il Comitato svolge azione di consulenza nei confronti dell’Amministrazione regionale nelle materie oggetto della presente legge.

     3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno.

 

     Art. 11. (Catasto regionale).

     1. E’ istituito, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d) della legge 36/2001 il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l’ARPA che lo gestisce in coordinamento con il SITER.

     2. Ai fini dell’aggiornamento del catasto i gestori degli impianti ed i concessionari sono tenuti a comunicare all’ARPA, nel termine di trenta giorni dal fatto, l’attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione, quantitativa e qualitativa, apportata a quelli esistenti.

 

     Art. 12. (Valutazione di impatto ambientale).

     1. Gli impianti di telefonia mobile sono sottoposti alla procedura di verifica ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 5 della stessa legge, nei casi previsti dal regolamento di cui all’art. 5.

     2. Gli elettrodotti con tensione nominale superiore a cento kV di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 22, sono sottoposti alle procedure previste dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.

 

     Art. 13. (Criteri e procedure).

     1. Le modalità, i criteri ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento e al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 14. (Sanzioni amministrative).

     1. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 15, commi 1 e 2 della legge n. 36/2001 sono irrogate, sulla base degli accertamenti effettuati dall’ARPA, dalle autorità individuate dai decreti ministeriali richiamati dall’articolo 4, comma 2 della legge n. 36/2001 ovvero, in mancanza di tale individuazione, con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

     2. Le sanzioni della sospensione e della revoca di cui all’articolo 15, comma 4 della legge n. 36/2001 sono applicate dalle Province e dai Comuni, per le rispettive competenze indicate agli articoli 6 e 7.

     3. Nella graduazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 va tenuto conto della natura della violazione e del grado di lesione portata alla tutela della salute e dell’ambiente.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Per l’esercizio 2001, agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione degli artt. 8 e 10, che ammontano a complessive lire 200.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell’Unità previsionale di base 05.1.007 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile» del bilancio di previsione 2001.

     2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma precedente, sia in termini di competenza che di cassa.

     3. Per gli anni 2002 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria ai sensi dell’art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 13.

 

          Art. 16. (Norma transitoria).

     1. La Giunta regionale con norme regolamentari definisce entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in via transitoria fino all’approvazione dei decreti di cui all’articolo 4 della legge n. 36/2001, le disposizioni di prima applicazione della presente legge, idonee a conseguire le finalità di cui all’articolo 1.

 

     Art. 17. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati gli artt. 43, 44 e il comma 1 dell’art. 52 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.