Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 acque minerali e termali |
Data: | 29/03/2021 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 1) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 3) |
Art. 3. (Integrazione all'articolo 4) |
Art. 4. (Modificazione all'articolo 5) |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 9) |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 10) |
Art. 7. (Abrogazione dell'articolo 11) |
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 12) |
Art. 9. (Modificazione all'articolo 14) |
Art. 10. (Abrogazione dell'articolo 17) |
Art. 11. (Abrogazione dell'articolo 18) |
Art. 12. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 19) |
Art. 13. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 21) |
Art. 14. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 23) |
Art. 15. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 29) |
Art. 16. (Modificazioni all'articolo 39) |
Art. 17. (Norma transitoria) |
Art. 18. (Entrata in vigore) |
§ 3.4.14 - L.R. 29 marzo 2021, n. 7.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).
(B.U. 31 marzo 2021, n. 22 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Modificazione all'articolo 3)
1. Al comma 6 dell'articolo 3 della
Art. 3. (Integrazione all'articolo 4)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 4. (Modificazione all'articolo 5)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 9)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 10)
1. L'articolo 10 della
Procedura di assegnazione della concessione per la coltivazione dei giacimenti.
1. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, il dirigente del Servizio regionale avvia una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui all'articolo 3, comma 6, individuando l'area interessata, che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca, e la delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23. L'avviso della procedura di evidenza pubblica è pubblicato almeno nell'Albo pretorio dei comuni interessati, nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche al fine di eventuali osservazioni od opposizioni da parte di chiunque sia interessato. L'avviso determina i requisiti di partecipazione degli operatori e di presentazione delle offerte, i criteri di selezione e valutazione delle offerte, la durata della concessione e la quantità massima di acqua estraibile di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b), gli elementi essenziali della convenzione concessoria ed evidenzia altresì l'eventuale presenza di diritti di uso civico di cui alla
2. Entro il termine stabilito dall'avviso, i soggetti interessati, pubblici o privati, compreso il titolare del permesso di ricerca, possono presentare l'istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione di coltivazione del giacimento, corredata:
a) dalla documentazione comprovante l'idoneità tecnica ed organizzativa, nonché la capacità economica e finanziaria ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione richiesto dal capitolato della procedura di evidenza pubblica;
b) dal piano industriale comprensivo del programma degli investimenti e relativo cronoprogramma che si intende realizzare per la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale, nonché per la promozione dello sviluppo qualificato del territorio, evidenziando altresì le ricadute economiche ed occupazionali e la compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;
c) dal piano economico finanziario finalizzato a dimostrare la sostenibilità del piano industriale;
d) dall'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dall'avviso pubblico.
3. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 2, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra la Regione e il concessionario ai sensi dell'articolo 13. La concessione non può essere rilasciata ai soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, maggiorata del 10 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 2, a cui anche il ricercatore partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.
5. Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi del comma 4 al titolare del permesso di ricerca da esplicitare nell'avviso pubblico. Il vincitore della procedura, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, è tenuto, al momento del rilascio della concessione di coltivazione, a produrre alla Regione l'attestazione dell'eseguito pagamento dell'indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale. In mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata".
Art. 7. (Abrogazione dell'articolo 11)
1. L'articolo 11 della
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 12)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della
3. Al comma 4 dell'articolo 12 della
4. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 12 della
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della
6. Il comma 6 dell'articolo 12 della
6 bis. Se le aree oggetto del permesso di ricerca o della concessione ricadono in tutto o in parte sui beni di proprietà collettiva o gravati da diritti di uso civico di cui alla
6 ter. L'indennità e il ristoro di cui al comma 6 bis sono definiti attraverso un accordo preventivo, rispetto alla procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 10, tra la Regione, titolare del potere concessorio, e l'ente esponenziale interessato, titolare del diritto di uso civico.
6 quater. In mancanza dell'accordo preventivo di cui al comma 6 ter, l'importo dell'indennità e del ristoro è determinato da un perito demaniale di consolidata esperienza estratto a sorte dall'elenco regionale dei periti demaniali di cui al
Art. 9. (Modificazione all'articolo 14)
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 10. (Abrogazione dell'articolo 17)
1. L'articolo 17 della
Art. 11. (Abrogazione dell'articolo 18)
1. L'articolo 18 della
Art. 12. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 19)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della
2 ter. La Regione, alla cessazione della concessione, può stabilire con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse, di non procedere a ulteriori concessioni.
2 quater. Il dirigente del Servizio regionale, qualora, alla cessazione della concessione, intenda assegnare ulteriori concessioni relativamente ai giacimenti in essa contenuti, previa valutazione delle potenzialità dei bacini interessati anche sulla base del rapporto di fine concessione, avvia, almeno diciotto mesi prima della scadenza della concessione, un procedimento di evidenza pubblica secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 12. In questo caso l'avviso prevede, nella valutazione delle offerte, una premialità per gli operatori che si impegnano ad utilizzare prioritariamente i lavoratori precedentemente occupati dal concessionario uscente.
2 quinquies. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi di tutte le pertinenze di cui all'articolo 15 necessarie alla coltivazione del giacimento.
2 sexies. Il titolare della concessione scaduta non ha diritto in nessun caso a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione".
Art. 13. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 21)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della
3. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 21 della
4. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 21 della
Art. 14. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 23)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della
2. Al comma 1 dell'articolo 23 della
Art. 15. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 29)
1. Il comma 4 dell'articolo 29 della
2. Al comma 4 bis dell'articolo 29 della
3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 29 della
Art. 16. (Modificazioni all'articolo 39)
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 della
a bis) la disciplina del procedimento per il rilascio della concessione di cui all'articolo 12, inclusa la definizione degli elementi e la specificazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2;
a ter) la disciplina del procedimento di revoca del permesso di ricerca di cui all'articolo 8 e la disciplina del procedimento di revoca della concessione di cui all'articolo 22; ".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 della
Art. 17. (Norma transitoria)
1. Per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2022 la struttura regionale competente avvia le relative procedure di evidenza pubblica entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di eventuali istanze di rinnovo pervenute presso la Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge la struttura regionale competente avvia la procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 5.
3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta o decorrano meno di 24 mesi alla scadenza, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 12, comma 1 entro il termine fissato dal dirigente della struttura regionale competente.
4. La Giunta regionale aggiorna il
Art. 18. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 5 della