§ 3.4.14 - L.R. 29 marzo 2021, n. 7.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:29/03/2021
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 1)
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 3)
Art. 3.  (Integrazione all'articolo 4)
Art. 4.  (Modificazione all'articolo 5)
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 9)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 10)
Art. 7.  (Abrogazione dell'articolo 11)
Art. 8.  (Modificazioni all'articolo 12)
Art. 9.  (Modificazione all'articolo 14)
Art. 10.  (Abrogazione dell'articolo 17)
Art. 11.  (Abrogazione dell'articolo 18)
Art. 12.  (Modificazioni e integrazioni all'articolo 19)
Art. 13.  (Modificazioni e integrazioni all'articolo 21)
Art. 14.  (Modificazioni e integrazioni all'articolo 23)
Art. 15.  (Modificazioni e integrazioni all'articolo 29)
Art. 16.  (Modificazioni all'articolo 39)
Art. 17.  (Norma transitoria)
Art. 18.  (Entrata in vigore)


§ 3.4.14 - L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

(B.U. 31 marzo 2021, n. 22 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 22/2008, le parole: "la utilizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'utilizzo".

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 22/2008, le parole: "e la documentazione relativa alle spese sostenute ed alle opere eseguite per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3." sono sostitute dalle seguenti: ", lo studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23, nonché la documentazione relativa alle spese sostenute e alle opere eseguite per lo svolgimento dell'attività di ricerca.".

 

     Art. 3. (Integrazione all'articolo 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 22/2008, dopo le parole: "Il permesso di ricerca è rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta" sono inserite le seguenti: ", sia esso pubblico o privato,".

 

     Art. 4. (Modificazione all'articolo 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2008, le parole: "la capacità tecnicoeconomica più idonea" sono sostituite dalle seguenti: "la capacità tecnico-economica più idonea".

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2008, le parole: "al rilascio della relativa concessione" sono sostituite dalle seguenti: "al rilascio del provvedimento di concessione, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente e del paesaggio ed efficienza energetica" [1].

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2008, dopo le parole: "ad anni venticinque", sono aggiunte le seguenti: "è fatto salvo quanto previsto all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)".

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 22/2008, è sostituito dal seguente: "Art. 10

Procedura di assegnazione della concessione per la coltivazione dei giacimenti.

1. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, il dirigente del Servizio regionale avvia una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui all'articolo 3, comma 6, individuando l'area interessata, che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca, e la delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23. L'avviso della procedura di evidenza pubblica è pubblicato almeno nell'Albo pretorio dei comuni interessati, nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche al fine di eventuali osservazioni od opposizioni da parte di chiunque sia interessato. L'avviso determina i requisiti di partecipazione degli operatori e di presentazione delle offerte, i criteri di selezione e valutazione delle offerte, la durata della concessione e la quantità massima di acqua estraibile di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b), gli elementi essenziali della convenzione concessoria ed evidenzia altresì l'eventuale presenza di diritti di uso civico di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

2. Entro il termine stabilito dall'avviso, i soggetti interessati, pubblici o privati, compreso il titolare del permesso di ricerca, possono presentare l'istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione di coltivazione del giacimento, corredata:

a) dalla documentazione comprovante l'idoneità tecnica ed organizzativa, nonché la capacità economica e finanziaria ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione richiesto dal capitolato della procedura di evidenza pubblica;

b) dal piano industriale comprensivo del programma degli investimenti e relativo cronoprogramma che si intende realizzare per la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale, nonché per la promozione dello sviluppo qualificato del territorio, evidenziando altresì le ricadute economiche ed occupazionali e la compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;

c) dal piano economico finanziario finalizzato a dimostrare la sostenibilità del piano industriale;

d) dall'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dall'avviso pubblico.

3. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 2, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra la Regione e il concessionario ai sensi dell'articolo 13. La concessione non può essere rilasciata ai soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 .

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, maggiorata del 10 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 2, a cui anche il ricercatore partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.

5. Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi del comma 4 al titolare del permesso di ricerca da esplicitare nell'avviso pubblico. Il vincitore della procedura, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, è tenuto, al momento del rilascio della concessione di coltivazione, a produrre alla Regione l'attestazione dell'eseguito pagamento dell'indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale. In mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata".

 

     Art. 7. (Abrogazione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 22/2008, è abrogato.

 

     Art. 8. (Modificazioni all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: "La concessione è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale verifica il rispetto".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: "Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai Comuni, dalle Province interessate per territorio e dall'Autorità di Ambito territoriale competente in materia di ciclo idrico integrato. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica, il dirigente del Servizio regionale acquisisce, altresì, il parere espresso dai Comuni interessati per territorio e dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta".

3. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: "L'istanza è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Detta istanza è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati. La pubblicazione è preceduta dall'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente".

4. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, è sostituita dalla seguente: "e) l'ammontare della somma corrispondente al rimborso delle spese di cui all'articolo 10, comma 4;".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 12/2008, è inserito il seguente: "5 bis. La Regione, di concerto con il concessionario, a metà della durata della concessione, effettua le necessarie verifiche sullo stato quali-quantitativo del bacino, al fine di salvaguardare la risorsa idrica per le future generazioni".

6. Il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, è sostituito dai seguenti: "6. La concessione prevede l'eventuale partecipazione del concessionario ad interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23 ed il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle aree di salvaguardia.

6 bis. Se le aree oggetto del permesso di ricerca o della concessione ricadono in tutto o in parte sui beni di proprietà collettiva o gravati da diritti di uso civico di cui alla l. 168/2017, il ricercatore o il concessionario è chiamato a corrispondere agli enti esponenziali dei domini collettivi una indennità dovuta per le zone di tutela assoluta interessate dal mutamento di destinazione d'uso ed un ristoro economico per l'eventuale limitazione dei diritti di uso civico nelle zone di rispetto e nelle zone di protezione, nel rispetto della normativa vigente in materia di domini collettivi e di usi civici.

6 ter. L'indennità e il ristoro di cui al comma 6 bis sono definiti attraverso un accordo preventivo, rispetto alla procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 10, tra la Regione, titolare del potere concessorio, e l'ente esponenziale interessato, titolare del diritto di uso civico.

6 quater. In mancanza dell'accordo preventivo di cui al comma 6 ter, l'importo dell'indennità e del ristoro è determinato da un perito demaniale di consolidata esperienza estratto a sorte dall'elenco regionale dei periti demaniali di cui al regolamento regionale 30 ottobre 1984, n. 7 (Istituzione dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici, di cui all'art. 6 della L.R. 13 gennaio 1984, n. 1). I relativi oneri economici sono sostenuti dagli enti esponenziali dei domini collettivi, ai quali spetta il rimborso di una quota pari al cinquanta per cento degli stessi da parte del concessionario alla data della sottoscrizione della convenzione".

 

     Art. 9. (Modificazione all'articolo 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 22/2008, le parole: "programma di cui all'articolo 10, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "programma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b),".

 

     Art. 10. (Abrogazione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 22/2008, è abrogato.

 

     Art. 11. (Abrogazione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 22/2008, è abrogato.

 

     Art. 12. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 19)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 22/2008, è inserito il seguente: "1 bis. Il concessionario almeno ventiquattro mesi prima della scadenza è tenuto a presentare alla struttura regionale competente un rapporto di fine concessione relativo allo stato di consistenza delle pertinenze di cui all'articolo 15 ed uno studio quali-quantitativo del bacino idrogeologico utilizzato".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 22/2008, sono aggiunti i seguenti: "2 bis. La cessazione, in tutti i casi, comporta la messa in pristino dei luoghi alterati a spese del concessionario, salvo il diritto della Regione di beneficiare dei lavori eseguiti, funzionali all'utilizzazione.

2 ter. La Regione, alla cessazione della concessione, può stabilire con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse, di non procedere a ulteriori concessioni.

2 quater. Il dirigente del Servizio regionale, qualora, alla cessazione della concessione, intenda assegnare ulteriori concessioni relativamente ai giacimenti in essa contenuti, previa valutazione delle potenzialità dei bacini interessati anche sulla base del rapporto di fine concessione, avvia, almeno diciotto mesi prima della scadenza della concessione, un procedimento di evidenza pubblica secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 12. In questo caso l'avviso prevede, nella valutazione delle offerte, una premialità per gli operatori che si impegnano ad utilizzare prioritariamente i lavoratori precedentemente occupati dal concessionario uscente.

2 quinquies. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi di tutte le pertinenze di cui all'articolo 15 necessarie alla coltivazione del giacimento.

2 sexies. Il titolare della concessione scaduta non ha diritto in nessun caso a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione".

 

     Art. 13. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 21)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, dopo le parole: "nel provvedimento di concessione" sono inserite le seguenti: ", tra cui in particolare il versamento in favore della Regione del deposito cauzionale di cui all'articolo 14;".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, dopo le parole: "di cui all'articolo 29" sono inserite le seguenti: "per tre rate consecutive;".

3. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, il segno di punteggiatura: "." è sostituito con: ";".

4. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, è aggiunta la seguente: "h bis) non ha rispettato il cronoprogramma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b)".

 

     Art. 14. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 22/2008, le parole: "Il dirigente del Servizio regionale," sono sostituite dalle seguenti: "Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale,".

2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 22/2008, dopo le parole: "le aree di salvaguardia" sono inserite le seguenti: ", sulla base dello studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle stesse di cui all'articolo 3 comma 6,".

 

     Art. 15. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 29)

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 22/2008, è abrogato.

2. Al comma 4 bis dell'articolo 29 della l.r. 22/2008, sono eliminate le parole: "dell'articolo 29".

3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 29 della l.r. 22/2008, è inserito il seguente: "4 ter. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è adeguato automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata rispetto all'anno precedente. L'adeguamento non si applica nel caso in cui la variazione dell'indice annuale sia negativa".

 

     Art. 16. (Modificazioni all'articolo 39)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 22/2008, è sostituita dalle seguenti: "a) la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca di cui all'articolo 6, inclusa la specificazione della documentazione di cui all'articolo 4, comma 2;

a bis) la disciplina del procedimento per il rilascio della concessione di cui all'articolo 12, inclusa la definizione degli elementi e la specificazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2;

a ter) la disciplina del procedimento di revoca del permesso di ricerca di cui all'articolo 8 e la disciplina del procedimento di revoca della concessione di cui all'articolo 22; ".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 22/2008, le parole: "e all'articolo 11, comma 2" sono soppresse.

 

     Art. 17. (Norma transitoria)

1. Per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2022 la struttura regionale competente avvia le relative procedure di evidenza pubblica entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di eventuali istanze di rinnovo pervenute presso la Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge la struttura regionale competente avvia la procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 5.

3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta o decorrano meno di 24 mesi alla scadenza, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 12, comma 1 entro il termine fissato dal dirigente della struttura regionale competente.

4. La Giunta regionale aggiorna il regolamento regionale 20 febbraio 2019, n. 3 (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 22 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.