§ 2.6.270 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:02/02/2021
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Autorità nazionale
Art. 4.  Competenze del Servizio fitosanitario centrale
Art. 5.  Competenze dei Servizi fitosanitari regionali
Art. 6.  Registro nazionale
Art. 7.  Articolazione del Registro
Art. 8.  Informazioni contenute nel Registro
Art. 9.  Domanda di registrazione di una varietà
Art. 10.  Requisiti delle varietà
Art. 11.  Esecuzione delle prove di coltivazione
Art. 12.  Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione
Art. 13.  Iscrizione al Registro
Art. 14.  Periodo di validità della registrazione di una varietà
Art. 15.  Notifiche
Art. 16.  Iscrizione al Registro nazionale di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive
Art. 17.  Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
Art. 18.  Requisiti ed obblighi dei fornitori
Art. 19.  Obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio
Art. 20.  Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante
Art. 21.  Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri
Art. 22.  Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione
Art. 23.  Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria «Pre-Base»
Art. 24.  Requisiti per l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà
Art. 25.  Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base»
Art. 26.  Requisiti per la certificazione come materiali di categoria «Pre-Base» di portinnesti non appartenenti a una varietà
Art. 27.  Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà
Art. 28.  Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base»
Art. 29.  Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria «Pre-Base» e per le piante madri di categoria «Pre-Base» prodotte mediante rinnovo
Art. 30.  Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Pre-Base» e per i materiali di «Pre-Base»
Art. 31.  Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità
Art. 32.  Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base»
Art. 33.  Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base»
Art. 34.  Fase di premoltiplicazione e relativi centri
Art. 35.  Obblighi dei centri di premoltiplicazione
Art. 36.  Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Base»
Art. 37.  Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»
Art. 38.  Requisiti relativi al terreno per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»
Art. 39.  Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria «Base»
Art. 40.  Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria «Base»
Art. 41.  Fase di moltiplicazione
Art. 42.  Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Certificato»
Art. 43.  Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate per i materiali certificati
Art. 44.  Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati
Art. 45.  Controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione
Art. 46.  Requisiti dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto CAC
Art. 47.  Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà
Art. 48.  Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà
Art. 49.  Corrispondenza alla descrizione della varietà
Art. 50.  Requisiti fitosanitari per i materiali CAC
Art. 51.  Requisiti relativi alle alterazioni
Art. 52.  Requisiti fenologici dei materiali
Art. 53.  Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive
Art. 54.  Controlli Ufficiali
Art. 55.  Laboratori di analisi
Art. 56.  Condizioni generali per la commercializzazione
Art. 57.  Norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio
Art. 58.  Etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»
Art. 59.  Documento di accompagnamento per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»
Art. 60.  Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato»
Art. 61.  Documento del fornitore per i materiali CAC
Art. 62.  Condizioni generali per la commercializzazione
Art. 63.  Identificazione dei lotti e delle partite
Art. 64.  Condizioni di equivalenza
Art. 65.  Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
Art. 66.  Attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
Art. 67.  Funzioni del Servizio fitosanitario centrale
Art. 68.  Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali
Art. 69.  Soggetto Gestore
Art. 70.  Funzioni del Soggetto Gestore
Art. 71.  Adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
Art. 72.  Riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
Art. 73.  Controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
Art. 74.  Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
Art. 75.  Verifica del materiale di categoria «Pre-Base»
Art. 76.  Verifica del materiale di categoria «Base»
Art. 77.  Verifica del materiale di categoria «Certificato»
Art. 78.  Laboratori per la Micropropagazione
Art. 79.  Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
Art. 80.  Oneri a carico del richiedente
Art. 81.  Sanzioni amministrative
Art. 82.  Tariffe
Art. 83.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 84.  Clausola di cedevolezza
Art. 85.  Adeguamenti tecnici
Art. 86.  Disposizioni transitorie
Art. 87.  Abrogazioni


§ 2.6.270 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 18. [1]

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

(G.U. 25 febbraio 2021, n. 47 - S.O. n. 14)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 11 concernente delega al Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonchè a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti;

     Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 289, recante regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991;

     Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali 2 dicembre 1993, concernente il riconoscimento del Centro interprofessionale per le attività vivaistiche - CIVI Italia, quale organismo interprofessionale a carattere nazionale per l'affidamento della gestione dei centri di premoltiplicazione per la produzione di materiale di propagazione certificato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 1994;

     Vista la convenzione prot. n. 39872 del 1995 tra il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e il Centro per le attività vivaistiche CIVI-Italia per l'affidamento di taluni aspetti della gestione del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;

     Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 14 aprile 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.126 del 2 giugno 1997;

     Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

     Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonchè recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

     Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 recante determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010;

     Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione);

     Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

     Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2012, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 del 13 agosto 2012;

     Vista la direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio;

     Vista la direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà;

     Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2016 recante attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016;

     Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che introduce, al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, il Titolo III-bis «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale», nonchè la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

     Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

     Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2017;

     Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

     Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2017, recante modulistica di presentazione delle istanze al Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 191 del 17 agosto 2017;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, che istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 119 del 23 maggio 2019;

     Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore;

     Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

     Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2020, che recepisce la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE, in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 7 aprile 2020;

     Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 maggio 2020, che recepisce la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica, tra le altre, la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 6 luglio 2020;

     Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, recante riconoscimento del CIVI-Italia quale soggetto gestore nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 29 giugno 2020;

     Considerata la necessità di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente che regolamenta il settore dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto, dei loro ibridi e dei loro portinnesti, nonchè i materiali di moltiplicazione delle piante erbacee a moltiplicazione agamica;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

     Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

 

     EMANA

     il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Campo di applicazione e finalità

     1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'Allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi, se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, o i loro ibridi, sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonchè i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica.

     2. Il presente decreto stabilisce le norme per la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, dei generi e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B, e dei loro ibridi, nonchè dei portainnesto e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'Allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.

     3. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria.

     4. Il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3.

     5. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione nè alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, nè ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.

     6. Il presente decreto non si applica alle varietà geneticamente modificate.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «accessione»: insieme di individui geneticamente uniformi, derivati per moltiplicazione agamica di un singolo individuo caratterizzato da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa varietà cultivar o popolazione;

     b) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale è stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varietà prima spettanti al costitutore;

     c) «analisi»: l'esame diverso dall'ispezione visiva;

     d) «candidata pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di categoria «Pre-Base»;

     e) «categoria»: i materiali di «Pre-Base», «Base», «Certificato» o i materiali « Conformitas Agraria Communitatis (CAC)»;

     f) «clone»: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;

     g) «codice accessione»: il codice alfa-numerico che identifica le piante madri da cui inizia il processo di produzione di materiali di moltiplicazione certificati, ai fini della tracciabilità;

     h) «Comitato Fitosanitario Nazionale»: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

     i) «commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;

     l) «costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;

     m) «crioconservazione»: la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità;

     n) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

     o) «disciplinare di produzione»: una raccolta di norme tecniche e requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione certificati, riguardante una singola specie o gruppi di specie simili ed adottato con provvedimento amministrativo;

     p) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione ovvero trattamento, importazione e commercializzazione;

     q) «gemma»: organo vegetativo che rappresenta il primordio di un nuovo asse vegetativo, da cui possono avere origine foglie, rami o fiori;

     r) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

     s) «ispezione visiva»: l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;

     t) «lotto»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

     u) «marza»: porzione di ramo proveniente dalla pianta madre utilizzata per l'operazione di innesto;

     v) «materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante, compresi i portainnesto;

     z) «micropropagazione»: la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;

     aa) «moltiplicazione»: la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;

     bb) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

     cc) «piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di piante ortive;

     dd) «pianta da frutto»: una pianta che è destinata, dopo la commercializzazione, ad essere piantata o trapiantata";

     ee) «pianta in fruttificazione» una pianta moltiplicata da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre";

     ff) «pianta madre di categoria "Base"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Base»;

     gg) «pianta madre di categoria "Certificato"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Certificato»;

     hh) «pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Pre-Base»;

     ii) «pianta madre»: una pianta identificata destinata alla propagazione;

     ll) «portinnesto»: porzione di pianta sui cui è posta a sviluppare una marza o una gemma isolata;

     mm) «praticamente esente da organismi nocivi»: quando la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto è sufficientemente ridotta da garantire qualità e utilità accettabili dei materiali di moltiplicazione;

     nn) «praticamente priva di alterazioni»: quando le alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello è coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;

     oo) «rinnovo di una pianta madre»: la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa;

     pp) «Servizio Fitosanitario Nazionale»: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio Fitosanitario Centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome;

     qq) «sezione incrementale»: procedimento attuabile, in qualsiasi fase della certificazione, per effettuare moltiplicazioni rapide di materiali carenti in quantità;

     rr) «talea»: porzione di pianta capace di emettere radici e di rigenerare un nuovo individuo;

     ss) «varietà»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere:

     1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

     2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;

     3) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a essere moltiplicato invariato.

 

     Art. 3. Autorità nazionale

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è individuato quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

 

     Art. 4. Competenze del Servizio fitosanitario centrale

     1. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per:

     a) il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di qualità, etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;

     b) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione;

     c) il coordinamento delle prove ufficiali di campo per accertare i requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità (DUS) di cui all'articolo 11 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale;

     d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli e le procedure documentate di controllo, nelle diverse fasi della certificazione, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale il 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»;

     e) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;

     f) le funzioni di cui all'articolo 67.

     2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettera c), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Titolo II del presente decreto.

 

     Art. 5. Competenze dei Servizi fitosanitari regionali

     1. I Servizi fitosanitari regionali ai fini del presente decreto sono le autorità competenti per:

     a) le attività di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente decreto;

     b) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione;

     c) i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione, presso le strutture e i campi di produzione;

     d) la sorveglianza delle attività di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;

     e) le funzioni di cui all'articolo 68;

     f) l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 81.

 

Titolo II

Registro delle varietà

 

     Art. 6. Registro nazionale

     1. Al fine di identificare le varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti, nonchè le varietà di portinnesti di piante ortive ammesse alla commercializzazione, è istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive, di seguito denominato «Registro».

 

     Art. 7. Articolazione del Registro

     1. Il Registro, è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ed è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'Allegato I.

     2. Il Registro è articolato nelle sezioni:

     a) varietà di piante da frutto dei relativi portinnesti;

     b) varietà di portinnesti di piante ortive.

     3. Il Registro, in aggiunta ai generi e alle specie indicati nell'Allegato I, può contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale identificati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

     4. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera a), contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'articolo 21 riconosciuti idonei.

     5. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera b), contiene le varietà di portainnesti appartenenti a generi e specie ortive, nonchè ai loro ibridi, non compresi nell'Allegato I, qualora siano destinati ad essere innestati con materiali di generi e specie elencati nel predetto Allegato I.

     6. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 119 del 23 maggio 2019.

 

     Art. 8. Informazioni contenute nel Registro

     1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:

     a) la specie di appartenenza della varietà;

     b) la denominazione della varietà;

     c) eventuali marchi commerciali registrati;

     d) eventuali sinonimi;

     e) il costitutore, l'eventuale avente causa, l'eventuale rappresentante designato o altro richiedente l'iscrizione, per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);

     f) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);

     g) l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta» o «in corso di registrazione»;

     h) l'utilizzo;

     i) la data di registrazione e del rinnovo della registrazione;

     l) la data di scadenza della registrazione;

     m) l'eventuale codice della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o numero della domanda;

     n) la data di rilascio della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o della domanda;

     o) l'eventuale clone sanitario;

     p) l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varietà iscritta nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

     q) l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione in cui è conservata l'accessione di cui alla lettera n);

     r) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.

     2. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo per ogni varietà che registra, che contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.

 

     Art. 9. Domanda di registrazione di una varietà

     1. L'iscrizione di una varietà nel Registro è chiesta dal costitutore, dall'avente causa o dal rappresentante designato o, in mancanza di tali soggetti, da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione della varietà.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità inerenti il deposito della domanda di iscrizione di cui al comma 1.

     3. La domanda di iscrizione deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varietà ad impianto autunnale e a impianto primaverile per cui è necessaria l'esecuzione delle prove di coltivazione.

     4. La domanda d'iscrizione deve contenere le seguenti informazioni:

     a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portinnesto di fruttiferi o portinnesto di ortive e specie botanica cui appartiene la varietà;

     b) denominazione proposta per la varietà, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;

     c) le informazioni indicanti se la varietà è ufficialmente registrata in un altro Stato membro o è protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;

     d) indicazione del costitutore, o dell'avente causa quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali;

     e) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà e l'azienda dove la varietà è mantenuta con stato sanitario noto;

     f) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa;

     g) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà, areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varietà;

     h) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione;

     i) elenco degli allegati.

     5. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

     a) l'atto di designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, ove il costitutore o l'avente causa sia di nazionalità estera;

     b) la documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;

     c) un questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) o in assenza di essi dai protocolli nazionali;

     d) la scheda descrittiva ufficiale della varietà redatta da un organismo ufficiale, qualora la varietà sia già ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 2100/94;

     e) la riproduzione fotografica della pianta, di parti di pianta e dei frutti che servono all'identificazione della varietà, nonchè ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà, sono raccomandate, ma non obbligatorie;

     6. Se la documentazione di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con traduzione asseverata in lingua italiana, che farà fede ai fini della valutazione della descrizione.

 

     Art. 10. Requisiti delle varietà

     1. Una varietà può essere iscritta al Registro se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     a) è giuridicamente protetta da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali;

     b) è comunemente nota. Una varietà è considerata comunemente nota se:

     1) è stata registrata ufficialmente in uno Stato membro;

     2) è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a);

     3) è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio nazionale o di un altro Stato membro, purchè abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dal Servizio fitosanitario centrale;

     c) è distinguibile, omogenea e stabile a seguito di prove di coltivazione ufficiali di cui all'articolo 11. Una varietà è considerata:

     1) «distinguibile» se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 9;

     2) «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonchè di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà;

     3) «stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonchè di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.

     2. Ogni varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.

     3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del medesimo regolamento, la varietà interessata è registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali è stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.

 

     Art. 11. Esecuzione delle prove di coltivazione

     1. Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture e gli enti che conducono tali prove sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie, nonchè delle collezioni di riferimento a disposizione ed eventualmente un Centro di coordinamento.

     2. Le prove di coltivazione, per quanto riguarda la pianificazione delle prove medesime, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varietà da disciplinare, sono effettuate in conformità ai «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» (DUS) formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), applicabili all'esame tecnico.

     3. Qualora per la specie pertinente non siano disponibili i protocolli di cui al comma 2, si applicano le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV),

     4. Qualora per la specie pertinente non siano disponibili le Linee guida di cui al comma 3, si applicano i protocolli riconosciuti a livello nazionale.

     5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'esame delle varietà a limitato interesse commerciale.

     6. L'elenco delle varietà, dei cloni, delle selezioni e delle accessioni iscritte al Registro, per effetto del presente decreto, nonchè l'elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione è pubblicato sul sito del Ministero.

     7. Le prove di coltivazione per l'accertamento dei requisiti DUS, di cui al comma 2, non sono effettuate qualora sia documentato che siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i protocolli del CPVO e UPOV come richiesto dall'articolo 9, comma 5, lettera c).

     8. Tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla registrazione di una varietà sono a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 12. Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione

     1. In esecuzione dell'articolo 11, per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 6, il richiedente deve inviare i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), nei tempi e nei modi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

     2. Al termine del ciclo di prova, l'Ente o l'organismo designato predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio al Ministero.

     3. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti, ma pervenuta oltre i termini indicati all'articolo 9 determina l'esclusione della varietà candidata dal piano di coltivazione dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di coltivazione.

 

     Art. 13. Iscrizione al Registro

     1. La varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all'articolo 11, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Per le varietà non ritenute idonee e per quelle non in regola con le disposizioni del presente decreto, il Ministero provvede a comunicare al richiedente il giudizio complessivo sulla domanda presentata e, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.

     3. La varietà che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.

 

     Art. 14. Periodo di validità della registrazione di una varietà

     1. L'iscrizione di una varietà al Registro ha una durata di trenta anni, per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

     2. La registrazione di una varietà può essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), purchè siano ancora disponibili i materiali della varietà. Il costitutore della varietà o il suo avente causa o un rappresentante designato o il responsabile della conservazione inoltra la domanda di rinnovo al Ministero entro un anno prima della scadenza dell'iscrizione della varietà.

     3. La domanda di cui al comma 2 è corredata di elementi di prova attestanti che siano ancora disponibili i materiali della varietà.

     4. Nel caso di assenza di domanda il Ministero, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, può disporre il rinnovo della registrazione di una varietà, qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, per preservare la diversità genetica e la produzione sostenibile, nonchè per qualunque altro interesse generale.

     5. Una varietà è cancellata dal Registro nazionale delle varietà di piante da frutto qualora:

     a) in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

     b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata;

     c) il richiedente ne faccia richiesta;

     d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

     e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.

     6. In caso di ritiro o rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale, o di domanda di iscrizione al registro di un altro Stato membro, il richiedente lo comunica al Ministero, per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente che provvede alla cancellazione della varietà dal Registro.

 

     Art. 15. Notifiche

     1. Il Ministero notifica agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le modifiche apportate al Registro delle varietà.

 

     Art. 16. Iscrizione al Registro nazionale di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive

     1. Per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, si applicano le disposizioni nazionali e dell'Unione previste in ambito sementiero.

 

Titolo III

Registro dei fornitori

Capo I

Fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto

 

     Art. 17. Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

     1. I fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e ragione sociale e registrati presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) istituito in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

     2. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale possono essere stabiliti eventuali requisiti di professionalità, dotazioni e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali di cui al comma 1.

     3. Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attività è disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo.

     4. Il fornitore registrato deve:

     a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

     b) procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti analitici secondo quanto previsto all'Allegato II, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale;

     c) consentire agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera f) nonchè dei relativi documenti;

     d) essere in possesso di copia di una scheda descrittiva, di cui all'articolo 23, comma 5, di ogni varietà per cui si richiede l'esecuzione delle prove di verifica ai fini della certificazione;

     e) predisporre durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano, che deve essere mantenuto a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, riguarda almeno i seguenti elementi:

     1) la categoria e la tipologia dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

     2) la semina, il trapianto, l'invasatura ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

     3) l'ubicazione e il numero di piante;

     4) il piano e il metodo di coltivazione;

     5) le cure colturali generali e di protezione fitosanitaria;

     6) le operazioni di raccolta;

     7) le operazioni di condizionamento, imballaggio, immagazzinamento e trasporto;

     8) l'igiene;

     9) l'amministrazione;

     f) mettere in atto un sistema di tracciabilità, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, che consenta per un periodo minimo di tre anni, la registrazione di tutte le informazioni sulle attività di controllo dei punti critici previsti alla lettera e) e, se necessario, le informazioni riguardanti:

     1) le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, o ceduti a terzi;

     2) gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

     3) altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio fitosanitario regionale;

     g) conservare le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il suo controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto;

     h) collaborare in ogni altro modo con il Servizio fitosanitario regionale;

     i) dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario nazionale;

     l) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente.

     5. Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o da persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali, è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.

     6. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, è responsabile di quanto riportato in etichetta, nel documento di accompagnamento o nel documento del fornitore.

 

Capo II

Fornitori di piantine di piante ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive

 

     Art. 18. Requisiti ed obblighi dei fornitori

     1. I soggetti che producono o commercializzano piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera v), devono essere registrati nel RUOP in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

     2. I soggetti di cui al comma 1 devono:

     a) rendersi personalmente disponibili o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

     b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

     c) consentire agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti, per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni, e per il controllo dei registri di cui alla lettera i), nonchè dei relativi documenti;

     d) individuare e tenere sotto controllo almeno i seguenti punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità delle piantine di piante ortive e dei relativi materiali di moltiplicazione:

     1) la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

     2) la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

     3) il piano ed il metodo di coltivazione;

     4) le cure colturali generali;

     5) le operazioni di moltiplicazione;

     6) le operazioni di raccolta;

     7) l'igiene;

     8) i trattamenti;

     9) l'imballaggio;

     10) l'immagazzinamento;

     11) il trasporto;

     12) l'amministrazione;

     e) mettere in atto un sistema di tracciabilità che consenta la registrazione delle seguenti informazioni:

     1) le informazioni sul controllo di cui alla lettera d);

     2) le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi;

     3) tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;

     4) gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

     5) altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;

     f) prelevare campioni, con frequenza corrispondente al verificarsi di uno dei punti critici dei cicli produttivi, per eventuali analisi da far effettuare presso un laboratorio ritenuto idoneo dal Servizio fitosanitario nazionale;

     g) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;

     h) dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

     i) registrare e conservare per almeno tre anni tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonchè quelle relative alle vendite e agli acquisti, quando vengono commercializzati piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi;

     l) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;

     m) collaborare in ogni altro modo con il Servizio fitosanitario nazionale.

     3. Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.

     4. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve garantire la tracciabilità delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

 

     Art. 19. Obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio

     1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e comunque nel momento idoneo per la verifica della presenza degli organismi nocivi, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro centri aziendali e dei campi di produzione al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.

     2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio accerta il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

     a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d);

     b) affidabilità dei metodi di cui alla lettera a);

     c) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.

     3. Nel caso in cui il fornitore durante il processo produttivo debba effettuare delle analisi presso laboratori ritenuti idonei, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua i controlli necessari per accertare, che:

     a) i campioni siano stati prelevati durante le idonee fasi del processo di produzione e secondo la frequenza di cui all'articolo 18, comma 2, lettera f);

     b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;

     c) i campioni vengano prelevati da persone competenti.

     4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede affinchè i materiali siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di controlli ufficiali effettuati per sondaggio per verificare che sono state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

     5. Gli oneri per le attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

Titolo IV

Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive

 

Capo I

Certificazione dei materiali di categoria {Pre-Base}

 

     Art. 20. Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante

     1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, devono essere conformi, durante la produzione e la commercializzazione, alle prescrizioni del presente decreto ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

     a) materiali di categoria «Pre-Base» e come tali:

     1) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonchè per la prevenzione dagli organismi nocivi;

     2) destinati alla produzione di materiali di categoria «Base» o «Certificato» diversi dalle piante da frutto;

     3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali «Pre-Base», adottati ai sensi dell'articolo 25;

     4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera;

     b) materiali di categoria «Base» e come tali:

     1) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonchè per la prevenzione dagli organismi nocivi;

     2) destinati alla produzione di materiali di categoria «Certificato»;

     3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria «Base», adottati ai sensi dell'articolo 36;

     4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera;

     c) materiali di categoria «Certificato»:

     1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di categoria «Base» o da materiali «Pre-Base» o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di categoria «Base» o «Certificato» di portainnesto;

     2) destinati alla produzione di piante da frutto;

     3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria «Certificato», adottati ai sensi dell'articolo 42;

     4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera.

     2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, di cui al comma 1, sono prodotti nel rispetto anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'Allegato II, parte 4, al fine di limitare la presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati in tale Allegato per il genere o la specie in questione.

     3. Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, i fornitori devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 17.

     4. Durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I sono sottoposti a controlli ufficiali in conformità all'articolo 54.

     5. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria sono tenuti distinti da materiali di altre categorie. Qualora materiali di categorie diverse non siano distinguibili, essi sono classificati come materiali della categoria di livello inferiore.

     6. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 21. Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri

     1. La conservazione e la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base» si attuano presso centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici. Tale fase può avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalità e le specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, e devono essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.

     2. Scopi della fase di conservazione per la premoltiplicazione sono:

     a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri di categoria «Pre-Base»;

     b) la produzione, in ambiente protetto, di materiale di propagazione di categoria «Pre-Base»;

     c) la produzione e l'allevamento delle piante da frutto moltiplicate a partire dalle piante madri di categoria «Pre-Base», come previsto all'articolo 23, comma 8.

     3. La conservazione per la premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

     4. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP devono presentare richiesta al Servizio fitosanitario centrale per il tramite del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento.

     5. La rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di CCP è comunicata al Servizio fitosanitario centrale almeno sei mesi prima della cessazione delle attività di CCP. Il Servizio fitosanitario centrale, nel caso di varietà di libera moltiplicazione, può provvedere all'individuazione di eventuali altri CCP a cui affidarle.

     6. I CCP operano conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonchè ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CCP.

     7. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP sono a carico dei costitutori o dei loro aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

 

     Art. 22. Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione

     1. I Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP):

     a) sono dotati delle strutture e dei mezzi necessari alla conservazione e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'Allegato III;

     b) dispongono delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;

     c) trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale.

     2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneità se il CCP:

     a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;

     b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;

     c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.

 

     Art. 23. Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria «Pre-Base»

     1. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di categoria «Pre-Base» il costitutore o suo avente causa presenta specifica richiesta al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

     2. La domanda contiene le seguenti informazioni:

     a) nome e cognome o ragione sociale del costitutore o avente causa;

     b) indirizzo della sede legale del costitutore o dell'avente causa;

     c) recapito di posta elettronica e telefonico del costitutore o avente causa;

     d) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui si richiede sia conservata la candidata pianta madre di categoria «Pre-Base»;

     e) riferimento alla varietà.

     3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

     a) documentazione attestante l'assenza dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione;

     b) dichiarazione relativa al luogo, alle modalità di conservazione in condizioni di sanità della candidata pianta madre di categoria «Pre-Base» e al soggetto responsabile;

     c) per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio, ove presente) con eventuale elenco dei beneficiari;

     4. Il Servizio fitosanitario centrale accetta una pianta come pianta madre di categoria «Pre-Base» se essa è conforme agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, se la corrispondenza alla descrizione della sua varietà è stabilita conformemente ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo. Tale accettazione avviene in base ad un controllo ufficiale nonchè ai risultati delle analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'articolo 54.

     5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio stabilisce la corrispondenza della pianta madre di categoria «Pre-Base» alla descrizione della sua varietà mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

     a) la descrizione ufficiale per le varietà iscritte in uno o più dei registri nazionali e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;

     b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, secondo quanto previsto dall'articolo 9;

     c) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali;

     d) la descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varietà oggetto di tale descrizione è iscritta in un Registro nazionale.

     6. La pianta madre accettata è posta in un sito di conservazione di cui all'articolo 21.

     7. Laddove si applichi il comma 5, lettera b) o lettera c), la pianta madre di categoria «Pre-Base» è accettata solo se è disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varietà, la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa sono utilizzati solo per la produzione di materiali di categoria «Base» o «Certificato» e non sono commercializzati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato». Qualora la varietà in attesa di registrazione non risulti idonea all'iscrizione al registro, tutto il materiale da essa ottenuto deve essere eliminato.

     8. Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta in fruttificazione, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata dalla pianta madre di «Pre-Base». Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di «Pre-Base» e dai materiali di «Pre-Base». Le piante da frutto sono sottoposte a ispezioni visive nei periodi dell'anno più appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.

     9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 24. Requisiti per l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà

     1. Per chiedere l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà come pianta madre di categoria «Pre-Base» il costitutore o suo avente causa o, in assenza di questi, il soggetto che ne fa richiesta, presenta apposita domanda ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2.

     2. Il Servizio fitosanitario centrale accetta un portinnesto come pianta madre di categoria «Pre-Base» se esso è corrispondente alla descrizione della sua specie e se è conforme agli articoli 28, 29, 30 e 31. Tale accettazione avviene in base ad un controllo ufficiale nonchè ai risultati delle analisi, alle registrazioni e alle procedure utilizzate dal fornitore a norma dell'articolo 54.

     3. La pianta madre accettata è posta in un sito di conservazione di cui all'articolo 21.

     4. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 25. Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base»

     1. I materiali di moltiplicazione di una varietà iscritta al Registro delle varietà, diversi dalle piante madri e dai portinnesti non appartenenti a una varietà, sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Pre-Base» presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

     2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

     a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;

     b) indirizzo della sede legale del richiedente;

     c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;

     d) riferimento della varietà;

     e) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di categoria «Pre-Base»;

     f) tipologia e quantità dei materiali da certificare.

     3. I materiali di categoria «Pre-Base» sono certificati se è stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

     a) sono moltiplicati, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 32 o 33, direttamente a partire da una pianta madre, che sia accettata in conformità all'articolo 23 ovvero sia stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 32, ovvero mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33;

     b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varietà e la corrispondenza alla descrizione della varietà è verificata a norma dell'articolo 27;

     c) sono conservati a norma dell'articolo 28;

     d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 30;

     e) sono conformi all'articolo 31 per quanto riguarda le alterazioni.

     4. Qualora una pianta madre di categoria «Pre-Base» o i materiali di categoria «Pre-Base» non soddisfino più i requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Base», «Certificato» o materiali CAC, purchè soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove la pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che la pianta madre o i materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31.

 

     Art. 26. Requisiti per la certificazione come materiali di categoria «Pre-Base» di portinnesti non appartenenti a una varietà

     1. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, presentando specifica richiesta, come disposto all'articolo 25 commi 1, 2 e 3, come materiale di categoria «Pre-Base» se è stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti:

     a) è moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione gamica o agamica; in caso di riproduzione gamica gli alberi impollinatori sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa;

     b) è corrispondente alla descrizione della sua specie;

     c) è conservato a norma dell'articolo 28;

     d) è conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 30;

     e) è conforme all'articolo 31 per quanto riguarda le alterazioni;

     f) la pianta madre di cui alla lettera a), è stata accettata in conformità all'articolo 24 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 32 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33.

     2. Qualora un portinnesto che è una pianta madre di categoria «Pre-Base» o un materiale di categoria «Pre-Base» non soddisfi più i requisiti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31 il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». Il portinnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di categoria «Base», «Certificato» o materiale CAC, purchè soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate per garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31.

 

     Art. 27. Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà

     1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica la corrispondenza delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base» alla descrizione della loro varietà, conformemente all'articolo 23, commi 4 e 5, secondo la varietà in questione e il metodo di moltiplicazione utilizzato.

     2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sottopone a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri di categoria «Pre-Base» che ne derivano.

     3. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 28. Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base»

     1. I fornitori conservano le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione. Le candidate piante madri di categoria «Pre-Base» sono tenute in condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle suddette strutture fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformità all'articolo 29, comma 1.

     2. Le piante madri di categoria «Pre-Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.

     3. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.

     4. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale sterilizzato.

     5. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» possono essere conservati anche mediante crioconservazione.

     6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di categoria «Pre-Base» è stabilito nell'Allegato II, parte 4.

 

     Art. 29. Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria «Pre-Base» e per le piante madri di categoria «Pre-Base» prodotte mediante rinnovo

     1. La candidata pianta madre di categoria «Pre-Base», all'atto dell'ispezione visiva, del campionamento e delle analisi, deve risultare esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, relativi al genere o alla specie in questione. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative della pianta nonchè della biologia degli organismi nocivi pertinenti per tale pianta. In caso di dubbi sulla presenza di detti organismi nocivi, il campionamento e l'analisi possono essere effettuati anche in un qualsiasi momento dell'anno.

     2. Per il campionamento e l'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

     3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio invia i campioni ai laboratori di cui all'articolo 55, comma 1. Al fine dell'esecuzione dell'analisi di virus, viroidi, nonchè delle malattie cagionate da agenti virus-simili nonchè per i fitoplasmi, è adottato il metodo del saggio biologico su piante indicatrici. Altri metodi di analisi possono essere applicati nel caso in cui il Servizio fitosanitario nazionale ritenga, sulla scorta di prove scientifiche oggetto di valutazione inter pares, che essi forniscano risultati altrettanto affidabili quanto il saggio biologico su piante indicatrici.

     4. In deroga al comma 1, laddove una candidata pianta madre di categoria «Pre-Base» sia un semenzale, l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono richiesti solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline ed elencati nell'Allegato II, parte 1, per quanto concerne il genere o la specie in questione, purchè un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale è stato ottenuto a partire da un seme prodotto da una pianta esente dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili e che tale semenzale è stato conservato in conformità all'articolo 28, commi 1 e 2.

     5. I commi 1 e 2 si applicano anche ad una pianta madre di categoria «Pre-Base» prodotta mediante rinnovo. Una pianta madre di categoria «Pre-Base» prodotta mediante rinnovo deve essere esente dai virus e dai viroidi elencati nell'Allegato II, parte 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei lotti, nonchè del campionamento e analisi, tale pianta madre di categoria «Pre-Base» deve risultare esente da detti virus e viroidi. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato.

     6. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 30. Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Pre-Base» e per i materiali di «Pre-Base»

     1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

     2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

     3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» in questione.

     4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

     5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.

     6. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Pre-Base» e gli altri materiali di «Pre-Base» conformemente all'articolo 25, comma 5, o all'articolo 26, comma 2, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.

     7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

     8. Il comma 1 non si applica:

     a) alle piante madri di «Pre-Base» e ai materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione;

     b) ai materiali di «Pre-Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].

 

     Art. 31. Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità

     1. In base all'ispezione visiva le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» devono risultare privi di alterazioni. L'ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

     2. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 32. Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base»

     1. Il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di categoria «Pre-Base» accettata conformemente all'articolo 23.

     2. Il fornitore può propagare una pianta madre di categoria «Pre-Base» per produrre materiali di categoria «Pre-Base».

     3. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» si svolgono conformemente ai protocolli di cui al comma 4.

     4. Al fine della moltiplicazione, del rinnovo e della propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

     5. Il fornitore può rinnovare la pianta madre di categoria «Pre-Base» solo prima della fine del periodo di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

 

     Art. 33. Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base»

     1. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» per la produzione di altre piante madri di categoria «Pre-Base» o di materiali di categoria «Pre-Base» avvengono conformemente ai protocolli di cui al comma 2.

     2. Al fine della micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base» si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica l'applicazione dei protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

 

Capo II

Certificazione dei materiali di categoria {Base}

 

     Art. 34. Fase di premoltiplicazione e relativi centri

     1. La conservazione delle piante madri di categoria «Base» e la certificazione di materiali di categoria «Base» si attuano presso centri di premoltiplicazione (CP) pubblici o privati riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.

     2. Il numero e la dislocazione dei CP devono essere strettamente funzionali alla necessità di premoltiplicazione dei materiali di categoria «Base».

     3. Nella fase di premoltiplicazione si svolgono:

     a) la coltivazione in ambiente protetto di piante categoria «Base»;

     b) la produzione in ambiente protetto di materiale di moltiplicazione di categoria «Base».

     4. In deroga al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, in casi di necessità, può autorizzare i CP a coltivare in pieno campo piante e materiali di categoria «Base», fatte salve le condizioni di cui all'Allegato II, parte 4, per il genere e la specie in questione.

     5. La premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

     6. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono avanzare richiesta al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

     7. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3 gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III.

     8. I CP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonchè ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CP.

     9. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CP sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

 

     Art. 35. Obblighi dei centri di premoltiplicazione

     1. I centri di premoltiplicazione (CP) devono:

     a) rispettare i requisiti di cui all'Allegato III per quanto riguarda l'idoneità delle strutture, dei mezzi e del personale atto al mantenimento e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria «Base», nonchè la loro ubicazione;

     b) disporre delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;

     c) trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale.

     2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneità se il CP:

     a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;

     b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;

     c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.

 

     Art. 36. Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Base»

     1. I materiali di moltiplicazione di categoria «Base» e i portinnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Base», presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

     2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

     a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;

     b) indirizzo della sede legale del richiedente;

     c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;

     d) riferimento della varietà;

     e) indicazione del centro di premoltiplicazione (CP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di categoria «Base»;

     f) tipologia e quantità dei materiali da certificare.

     3. I materiali di moltiplicazione sono ottenuti a partire da una pianta madre di categoria «Base» o «Pre-Base». Una pianta madre di categoria «Base» soddisfa uno dei seguenti requisiti:

     a) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Pre-Base»;

     b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di categoria «Base» conformemente all'articolo 40.

     4. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28 e 31.

     5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:

     a) requisiti fitosanitari, come disposto dall'articolo 37;

     b) requisiti relativi al terreno, come disposto dall'articolo 38;

     c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Base» e dei materiali di categoria «Base», come disposto dall'articolo 39;

     d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto dall'articolo 40.

     6. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente come materiale di categoria «Base», presentando specifica richiesta, come disposto ai commi 1 e 2, se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 37, 38, 39 e 40.

     7. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 va inteso come riferimento alle piante madri di categoria «Base» e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Base».

     8. Qualora una pianta madre di categoria «Base» o i materiali di categoria «Base» non soddisfino più i requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Certificato» o materiali CAC, purchè soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.

     9. Qualora un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria «Base» o un materiale di categoria «Base» che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e agli articoli 31, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». Il portinnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di categoria «Certificato» o materiale CAC, purchè soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.

 

     Art. 37. Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»

     1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» risultano esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

     2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, e in conformità ai requisiti di cui al medesimo Allegato, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

     3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» in questione.

     4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

     5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale.

     6. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Base» e gli altri materiali di «Base» conformemente all'articolo 36, commi 9 o 10, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.

     7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

     8. Il comma 1 non si applica:

     a) alle piante madri di «Base» e ai materiali di «Base» durante la crioconservazione;

     b) ai materiali di «Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].

     9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 38. Requisiti relativi al terreno per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»

     1. Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi è stabilita mediante campionamento e analisi effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato, prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria «Base» in questione e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta, qualora si sospetti la presenza dei suddetti organismi nocivi. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, e purchè tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria «Base» o per i materiali di categoria «Base» in questione.

     2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.

     3. Al fine del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

 

     Art. 39. Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria «Base»

     1. Il fornitore conserva le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.

     2. La distanza di isolamento dei campi di cui al comma 1 è stabilita nell'Allegato II, parte 4.

     3. Le piante madri di categoria «Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.

     4. Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.

 

     Art. 40. Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria «Base»

     1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di «Base», coltivate a partire da materiali di «Pre-Base» ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di «Base». Le piante madri di «Base» sono moltiplicate conformemente all'articolo 32 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di «Base» corrispondono a quelli stabiliti nell'Allegato II per i generi o le specie pertinenti.

     2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di categoria «Base», ciascuna generazione diversa dalla prima può derivare da qualsiasi generazione precedente.

     3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.

 

Capo III

ertificazione dei materiali di categoria {Certificato}

 

     Art. 41. Fase di moltiplicazione

     1. La produzione e la certificazione di materiale di categoria «Certificato», si attuano in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai sotto la responsabilità di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, sono riconosciuti dai Servizi fitosanitari regionali se soddisfano i requisiti previsti dai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

     2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono:

     a) coltivazione delle piante madri nel rispetto dei protocolli di cui al comma 1 previsti per ciascuna specie;

     b) la produzione di piante da frutto e di materiale di moltiplicazione di categoria «Certificato».

     3. La moltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

     4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il riconoscimento dai Servizi fitosanitari regionali devono:

     a) disporre di un responsabile tecnico, in possesso di specifiche competenze documentate, incaricato di interloquire con gli organismi di controllo e certificazione;

     b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;

     c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le attività della struttura.

     5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere presentate al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

     6. I CM e le aziende vivaistiche devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e dai relativi allegati, nonchè ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CM e delle aziende vivaistiche.

 

     Art. 42. Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Certificato»

     1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Certificato» dietro specifica domanda dell'interessato al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

     2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

     a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;

     b) indirizzo della sede legale del richiedente;

     c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;

     d) riferimento della varietà;

     e) indicazione del centro di moltiplicazione (CM), riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale, in cui è conservata la pianta madre di categoria «Certificato»;

     f) tipologia e quantità dei materiali da certificare;

     g) per le varietà e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali è necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali.

     3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati come materiali di categoria «Certificato» se soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28, comma 6, 31, 43 e 44, nonchè i seguenti requisiti:

     a) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato» o di categoria superiore che soddisfa uno dei seguenti requisiti:

     1) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Pre-Base»;

     2) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Base»;

     b) le piante madri certificate sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'impianto e conservate in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione;

     c) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato» o di categoria superiore che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'articolo 44.

     4. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente come materiale di categoria «Certificato», presentando specifica domanda, come disposto ai commi 1 e 2, se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 43 e 44.

     5. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Certificato».

     6. Qualora una pianta madre di categoria «Certificato» o i materiali di categoria «Certificato» non soddisfino più i requisiti di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purchè soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali sono nuovamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44.

     7. Qualora un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria «Certificato» o un materiale di categoria «Certificato» che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del regolamento (UE) 2016/2031, lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Certificato» e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purchè soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso è nuovamente conforme ai requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44.

 

     Art. 43. Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate per i materiali certificati

     1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre certificata o i materiali certificati devono risultare esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parte 1 e 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato.

     2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

     3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.

     4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 3, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

     5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.

     6. In caso di risultato positivo a un'analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all'articolo 42, commi 10 o 11, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.

     7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

     8. Il comma 1 non si applica:

     a) alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione;

     b) ai materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].

     9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 44. Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati

     1. Le piante madri di categoria «Certificato» possono essere coltivate solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento è effettuato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. Il campionamento e l'analisi sono effettuati prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria «Certificato» e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al presente comma. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II e laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria «Certificato» o per il materiale di categoria «Certificato».

     2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto di categoria «Certificato».

     3. Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

 

     Art. 45. Controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione

     1. Una varietà in attesa di registrazione è sottoposta ai controlli ai fini della certificazione come materiale di categoria «Base» o materiale di categoria «Certificato», prodotto a partire da piante madri di categoria «Pre-Base».

     2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede al rilascio dell'autorizzazione alla stampa e apposizione delle prescritte etichette solo dopo l'iscrizione della varietà al relativo Registro nazionale e a condizione che i controlli di cui al comma 1 siano risultati positivi.

     3. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

Capo IV

Requisiti per i materiali CAC

 

     Art. 46. Requisiti dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto CAC

     1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono qualificati di categoria Conformitas Agraria Communitatis (CAC) se:

     a) hanno identità varietale e adeguata purezza varietale;

     b) sono destinati:

     1) alla produzione di materiali di moltiplicazione;

     2) alla produzione di piante da frutto;

     3) alla produzione di frutti;

     c) soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformità degli articoli 47 e 48;

     d) soddisfano requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'Allegato II, parte 4, al fine di limitare la presenza degli ORNQ elencati in tale Allegato per il genere o la specie in questione.

 

     Art. 47. Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà

     1. I materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà possono essere commercializzati solo se è accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

     a) sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;

     b) sono corrispondenti alla descrizione della varietà a norma dell'articolo 49;

     c) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 50;

     d) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le alterazioni.

     2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.

     3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:

     a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;

     b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.

 

     Art. 48. Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà

     1. Nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà i materiali CAC devono essere conformi ai seguenti requisiti:

     a) corrispondenti alla descrizione della loro specie;

     b) conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 49;

     c) conformi ai requisiti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le alterazioni.

     2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.

     3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi ai requisiti di cui al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:

     a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;

     b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.

 

     Art. 49. Corrispondenza alla descrizione della varietà

     1. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è stabilita mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

     a) la descrizione ufficiale per le varietà registrate, come indicato nel Titolo II, e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;

     b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una richiesta di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato nel Titolo II;

     c) la descrizione che accompagna la domanda di privativa per ritrovati vegetali;

     d) la descrizione ufficialmente riconosciuta di una varietà di cui all'articolo 10.

     2. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è verificata, in autocontrollo o dai servizi fitosanitari, periodicamente mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà nei materiali CAC in questione.

 

     Art. 50. Requisiti fitosanitari per i materiali CAC

     1. All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal fornitore registrato nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC devono risultare esenti dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell'Allegato II, parte 4.

     2. Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

     3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC in questione.

     4. I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all'atto dell'ispezione visiva effettuata dal fornitore registrato risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2.

     5. Il fornitore registrato adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 conformemente all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

     6. Il comma 1 non si applica:

     a) ai materiali CAC durante la crioconservazione;

     b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].

 

     Art. 51. Requisiti relativi alle alterazioni

     1. I materiali CAC devono essere privi di alterazioni all'atto dell'ispezione visiva.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, costituiscono alterazioni le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e di tumori o i disseccamenti che compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

 

Capo V

Requisiti dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive

 

     Art. 52. Requisiti fenologici dei materiali

     1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come piantina ortiva o come materiale di moltiplicazione di piante ortive. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici gli steli e le foglie.

 

     Art. 53. Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive

     1. Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti.

     2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di piante ortive che sono commercializzati non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'Allegato II, Parte 6.

     3. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, all'ispezione visiva, esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.

     4. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono soddisfare inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) 2016/2031 e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

 

Titolo V

Controlli ufficiali

 

     Art. 54. Controlli Ufficiali

     1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, al fine di accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

     2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi.

     3. Nell'effettuazione dei controlli ufficiali il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica:

     a) l'idoneità dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, al fine di verificare i punti critici del proprio processo di produzione;

     b) la competenza generale del personale impiegato dal fornitore per svolgere le attività.

     4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conserva le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da esso effettuati.

     5. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di cui al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non è possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea.

     6. Le misure adottate a norma del comma 5 sono revocate quando è accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni previste dal presente decreto.

     7. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 55. Laboratori di analisi

     1. Le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai laboratori ufficiali designati dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per il riconoscimento, da parte del Servizio fitosanitario nazionale, di ulteriori laboratori per l'autocontrollo idonei all'effettuazione di analisi diverse da quelle di cui al comma 1, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati.

 

Titolo VI

Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio

 

Capo I

Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante da frutto

 

     Art. 56. Condizioni generali per la commercializzazione

     1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro di uno Stato membro.

     2. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto devono soddisfare i seguenti requisiti:

     a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;

     b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC.

     3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 dello stesso regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono commercializzati solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

     4. In deroga al disposto di cui al comma 1 può essere autorizzato dal Ministero il commercio di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a:

     a) prove o a scopi scientifici;

     b) lavori di selezione;

     c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

     5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'applicazione della deroga di cui al comma 4.

 

     Art. 57. Norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio

     1. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato», sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 58 e 60.

     2. Ad integrazione dell'etichetta può essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'articolo 59.

     3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'articolo 61.

 

     Art. 58. Etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»

     1. I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta, di cui all'allegato IV, è stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta sia apposta in conformità al comma 5. Le piante da frutto di un anno o più sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima, durante o successivamente all'estirpazione. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono estirpate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non sono etichettate.

     2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

     a) la dicitura «norme e regole UE»;

     b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;

     c) il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il relativo codice;

     d) il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

     e) il numero di serie individuale;

     f) la denominazione botanica;

     g) la categoria, e per i materiali di categoria «Base» anche il numero di generazione di cui all'allegato II, parte 4;

     h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portinnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso». In caso di varietà oggetto di privativa vegetale l'indicazione «PVR» (plant variety rights) subito dopo il nome;

     i) la dicitura «DUR» (varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta), se del caso;

     l) la quantità;

     m) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;

     n) l'anno di emissione;

     o) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta, l'anno di emissione dell'etichetta originale.

     3. L'etichetta, facilmente visibile e leggibile, è stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana e unificata con il passaporto delle piante conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017.

     4. Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto commercializzate al di fuori del territorio nazionale, l'etichetta può essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

     5. Il colore dell'etichetta è:

     a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di categoria «Pre-Base»;

     b) bianco per i materiali di categoria «Base»;

     c) blu per i materiali di categoria «Certificato».

     6. L'etichetta è apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta è apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del comma 1, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa è apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.

     7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle etichette per le varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso.

 

     Art. 59. Documento di accompagnamento per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»

     1. Per la commercializzazione congiunta di materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» di varietà o di categorie diverse, è necessario un documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, ad integrazione dell'etichetta di cui all'articolo 58.

     2. Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni:

     a) comprende le informazioni di cui all'articolo 58, comma 2, e quelle indicate sulla relativa etichetta;

     b) è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

     c) è consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario);

     d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario;

     e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario;

     f) indica la data di rilascio del documento;

     g) comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.

     3. Il documento di trasporto o la fattura accompagnatoria dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto, se soddisfa le prescrizioni di cui al comma 2, è equivalente al documento di accompagnamento di cui al comma 1.

     4. Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 58, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.

 

     Art. 60. Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato»

     1. I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» se sono commercializzati in lotti di due o più piante o parti di piante, devono essere sufficientemente omogenei. Le piante o le parti di piante che compongono tali lotti soddisfano una delle seguenti prescrizioni:

     a) le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in un contenitore chiuso come definito al comma 2;

     b) le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo chiuso come definito al comma 2.

     2. Ai fini del presente decreto, per «chiusura» si intende che un imballaggio o un contenitore è chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo è legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne pregiudichi l'integrità rendendola non conforme alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio.

 

     Art. 61. Documento del fornitore per i materiali CAC

     1. I materiali CAC sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore in conformità ai commi 2, 3 e 4, di seguito «documento del fornitore».

     2. Il documento del fornitore non deve essere simile al documento di accompagnamento di cui all'articolo 59, in modo da evitare ogni possibile confusione tra tali documenti.

     3. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:

     a) la dicitura «norme e regole UE»;

     b) il nome dello Stato membro in cui il documento è stato redatto o il relativo codice;

     c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;

     d) il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;

     e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;

     f) la denominazione botanica;

     g) la dicitura «materiali CAC»;

     h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà: il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;

     i) la data di emissione del documento.

     4. Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore è di colore giallo.

     5. Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, chiaramente visibile e leggibile.

     6. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto qualificati come materiali CAC, se sono commercializzati utilizzando il documento del fornitore come etichetta, riportano, sullo stesso, un riferimento all'articolo 3 della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019.

 

Capo II

Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive

 

     Art. 62. Condizioni generali per la commercializzazione

     1. Fatte salve le norme nazionali e dell'Unione vigenti in materia fitosanitaria, le piantine di piante ortive ed i materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se:

     a) sono esenti dagli organismi nocivi riportati nell'allegato II, parte 6;

     b) sono accompagnati da un documento di commercializzazione, rilasciato dal fornitore, che riporta le informazioni previste nell'allegato IV;

     c) fanno riferimento alla denominazione di una varietà ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato I sezione B, oppure ad una varietà ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato I, sezione B.

     2. Se sul documento di commercializzazione, di cui al comma 1, lettera b), figura una dichiarazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.

     3. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:

     a) denominazione dell'azienda fornitrice;

     b) denominazione botanica;

     c) varietà.

     4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di piante ortive o dai materiali di moltiplicazione di piante ortive, diversi dalle sementi, siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

     5. In deroga al disposto di cui al comma 1, fatte salve le norme in materia fitosanitaria, può essere autorizzata dal Ministero l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piantine di piante ortive destinati a:

     a) prove o a scopi scientifici;

     b) lavori di selezione;

     c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

     6. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di applicazione della deroga di cui al comma 5.

 

     Art. 63. Identificazione dei lotti e delle partite

     1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di piante ortive sono tenuti in partite separate.

     2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di piante ortive di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

 

Titolo VII

Importazione da Paesi terzi

 

     Art. 64. Condizioni di equivalenza

     1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura.

     3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.

 

Titolo VIII

Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

 

     Art. 65. Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

     1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, identificato dalla dicitura «Qualità vivaistica Italia».

     2. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale con requisiti supplementari rispetto a quanto previsto dal Titolo IV, Capi I, II e III.

     3. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale è costituito da:

     a) Servizio fitosanitario centrale;

     b) Servizi fitosanitari regionali;

     c) Soggetto Gestore.

     4. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale le specie di interesse agrario che rivestono particolare interesse economico per l'agricoltura professionale nazionale, nonchè ogni altra specie di rilevante interesse generale.

     5. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale esclusivamente i materiali di moltiplicazione di varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro di un Paese membro dell'Unione europea, rispondenti ai requisiti di cui al presente decreto per le specie e le categorie in questione, nonchè di altre specie non regolamentate di cui si ritiene opportuno avviare uno schema di qualificazione volontaria.

     6. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 66.

 

     Art. 66. Attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

     1. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale:

     a) definisce i disciplinari di produzione per la qualificazione nazionale delle singole specie o gruppi di specie;

     b) definisce i criteri per il riconoscimento dei Centri per la conservazione per la premoltiplicazione e dei Centri per la premoltiplicazione che possono operare nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

     c) predispone le verifiche ispettive sull'idoneità dei centri di conservazione e dei centri di premoltiplicazione;

     d) valuta l'eventuale equivalenza di schemi di certificazione di altri Paesi ai fini dello scambio di materiali di moltiplicazione;

     e) definisce le modalità di presentazione delle domande relative alle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

     f) definisce le modalità di esecuzione delle attività di controllo nel processo di qualificazione;

     g) definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

     h) definisce le modalità per l'esecuzione degli accertamenti dei requisiti dei materiali di moltiplicazione per la qualificazione nazionale;

     i) determina il costo delle etichette di qualificazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita delle stesse tra le diverse attività;

     l) definisce le misure da adottare nei confronti dei soggetti operanti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale che non rispettano le prescrizioni del presente Titolo.

     2. I criteri e le modalità di esecuzione delle attività di cui al comma 1 sono adottati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente.

 

     Art. 67. Funzioni del Servizio fitosanitario centrale

     1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:

     a) il coordinamento delle attività inerenti al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

     b) il riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varietà, dei cloni e delle selezioni certificabili e l'aggiornamento del Registro delle varietà;

     c) la predisposizione dei provvedimenti necessari a regolare le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

     d) la sorveglianza delle attività del Soggetto Gestore.

     2. Il Servizio fitosanitario centrale può avvalersi del Soggetto Gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b).

     3. Il Servizio fitosanitario centrale è l'autorità competente unica per il coordinamento di tutte le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

 

     Art. 68. Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali

     1. Ai Servizi fitosanitari regionali competono le seguenti attività:

     a) la ricezione delle istanze per la qualificazione nazionale dei materiali di cui agli articoli 72, 74, 75, 76, e 77;

     b) la verifica dell'idoneità dei fornitori (CCP, CP, CM e vivaio);

     c) lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di qualificazione nazionale, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie;

     d) l'invio al Soggetto Gestore dei dati necessari per l'implementazione della banca dati del sistema informatico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d).

     2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono una relazione, da inviare al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale al termine di ogni campagna di certificazione, sull'attività di controllo e qualificazione.

     3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico specializzato, addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatori, aderente al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

 

     Art. 69. Soggetto Gestore

     1. Possono essere riconosciuti quale «Soggetto Gestore», soggetti privati, organizzati in forma collettiva, societaria o associata o consorziata, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) il coinvolgimento in tutte le fasi della filiera produttiva ortofrutticola;

     b) la rappresentatività a livello nazionale;

     c) l'esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto;

     d) il possesso di un regolamento per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.

     2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 presentano istanza al Ministero corredata della seguente documentazione:

     a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del Soggetto richiedente;

     b) organigramma;

     c) libro soci;

     d) documentazione attestante il possesso di adeguata esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione.

     3. La qualità di Soggetto Gestore è attribuita con decreto del Ministero previo parere vincolante del Gruppo di lavoro permanente, di cui all'articolo 3, che esamina l'istanza, il regolamento di cui al comma 1, lettera d) e ogni altra documentazione allegata.

     4. Il riconoscimento è revocato, con la medesima procedura di cui al comma 3 o in caso di mancato rispetto, da parte del Soggetto Gestore, delle prescrizioni del Servizio fitosanitario centrale.

 

     Art. 70. Funzioni del Soggetto Gestore

     1. Al Soggetto Gestore compete:

     a) la collaborazione con il Servizio fitosanitario nazionale per assicurare il buon funzionamento e il raggiungimento della qualificazione nazionale;

     b) lo svolgimento delle attività assegnate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

     c) la stampa e la distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale del materiale di propagazione vegetale d'intesa con il Servizio fitosanitario nazionale;

     d) la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informatico che assicuri l'applicazione del presente decreto, compresa la tracciabilità dei materiali prodotti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e che sia fruibile da tutti gli operatori del settore, secondo le indicazioni del Comitato fitosanitario nazionale;

     e) la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività promozionali del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

     f) la realizzazione di attività finalizzate alla predisposizione di protocolli d'intesa per il riconoscimento reciproco di schemi di qualificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di altri Paesi dell'Unione europea o terzi;

     g) l'elaborazione di una relazione annuale da inviare al Servizio fitosanitario centrale, in via preventiva e consuntiva, sulle attività svolte;

     h) la riscossione dei proventi derivanti dalla vendita delle etichette di qualificazione.

 

     Art. 71. Adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

     1. Il fornitore che intende aderire al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale invia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio la domanda, che comprende almeno le seguenti informazioni:

     a) nome e cognome o ragione sociale;

     b) indirizzo della sede legale;

     c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;

     d) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;

     e) numero di registrazione al RUOP.

     2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dell'impegno sottoscritto a rispettare le prescrizioni riportate nel presente decreto.

     3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di adesione.

     4. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al comma 1, verificati i requisiti del fornitore, aggiorna il RUOP con il riferimento alla partecipazione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

 

     Art. 72. Riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

     1. I materiali di moltiplicazione e le piante di cui all'articolo 65, per l'ottenimento della qualificazione nazionale devono soddisfare i requisiti previsti dalle relative direttive europee, nonchè quelli previsti dall'allegato V per il genere o la specie in questione.

     2. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di «Pre-Base» occorre presentare specifica richiesta, corredata delle informazioni di cui all'allegato VI, per il genere e la specie in questione, al Servizio fitosanitario centrale.

     3. Il Servizio fitosanitario centrale riconosce idonee le piante madri di «Pre-Base», su parere del Gruppo di lavoro permanente, che valuta le richieste pervenute e verifica le condizioni di idoneità.

 

     Art. 73. Controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

     1. I controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale sono finalizzati ad accertare che tutti i materiali di moltiplicazione:

     a) sono ottenuti da materiale «Pre-Base» esente dagli organismi nocivi di cui all'allegato V per la specie e i generi in questione;

     b) sono conservati, prodotti e sottoposti alle verifiche periodiche conformemente all'allegato V.

     2. I controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 si basano su ispezioni visive, su indagini di laboratorio e su controlli documentali.

     3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio procede alle verifiche secondo il piano dei controlli di cui all'allegato V e accerta altresì l'origine dei materiali di propagazione e la loro tracciabilità.

     4. Gli esami volti all'accertamento dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione sono effettuati presso laboratori riconosciuti idonei dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, conformemente all'allegato V.

     5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può prelevare o far prelevare campioni per verificare la corrispondenza dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ai requisiti previsti dal presente Titolo.

     6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 2, accerti la perdita dei requisiti del fornitore di cui al Titolo III o la non conformità delle sue produzioni alle prescrizioni di cui al presente decreto, dispone il divieto di utilizzo delle etichette di cui all'articolo 79. Tale divieto è revocato dal Servizio fitosanitario regionale competente, su richiesta dell'interessato, una volta verificata la cessazione della causa di non conformità.

 

     Art. 74. Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

     1. Le strutture che intendono operare nelle fasi di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e premoltiplicazione (CP), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere già riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV ed essere in grado di ottemperare ai disciplinari di cui all'allegato V in funzione delle specie o gruppi di specie interessate.

     2. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 le strutture inviano una richiesta di riconoscimento di idoneità all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario centrale. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni:

     a) nome e cognome o ragione sociale;

     b) indirizzo della sede legale;

     c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;

     d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento;

     e) l'elenco e l'indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;

     f) il riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi del Titolo IV.

     3. Il Servizio fitosanitario centrale, verificata l'idoneità delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, e, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, le autorizza con proprio provvedimento.

     4. Le strutture che intendono operare nelle fasi di moltiplicazione (CM), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere già riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV e devono essere in grado di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato V, per le specie o i gruppi di specie in questione.

     5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 4 le strutture inviano una richiesta di riconoscimento di idoneità all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni:

     a) nome e cognome o ragione sociale;

     b) indirizzo della sede legale;

     c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;

     d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento;

     e) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;

     f) riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi del Titolo IV.

     6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, verificata l'idoneità delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, le autorizza con proprio provvedimento.

     7. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.

 

     Art. 75. Verifica del materiale di categoria «Pre-Base»

     1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, su richiesta dell'interessato, effettua la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» secondo quanto previsto nell'allegato V.

     2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale, invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

     3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73, comma 1, per i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.

     4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V per le singole specie.

     5. Le operazioni di taglio, prelievo e innesto del materiale di categoria «Pre-Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) ed essere registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

 

     Art. 76. Verifica del materiale di categoria «Base»

     1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» secondo quanto previsto nell'allegato V.

     2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

     3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.

     4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V delle singole specie.

     5. Le operazioni di taglio, prelievo e innesto del materiale di categoria «Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di premoltiplicazione (CP) ed essere registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

 

     Art. 77. Verifica del materiale di categoria «Certificato»

     1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione e le piante di categoria «Certificato» secondo quanto previsto nell'allegato V.

     2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio una richiesta secondo le modalità definite con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 dei materiali di moltiplicazione di categoria «Certificato» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.

     4. Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto del materiale di categoria «Certificato» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di moltiplicazione (CM) ed essere registrate sul registro di conduzione per la verifica da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

     5. La qualificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Certificato» prodotto in vitro avviene dopo la verifica, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V delle singole specie.

 

     Art. 78. Laboratori per la Micropropagazione

     1. La produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» è eseguita dai laboratori di micropropagazione dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione (CP).

     2. I laboratori di cui al comma 1 che intendono conseguire il riconoscimento di idoneità per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» inviano una domanda al Servizio fitosanitario centrale.

     3. I laboratori di cui comma 1 devono:

     a) essere in possesso di adeguati locali:

     1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;

     2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;

     3) camera di crescita;

     b) rispettare le norme che regolano l'attività di micropropagazione di cui all'allegato V per i generi e le specie in questione.

     4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce con proprio provvedimento, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, i laboratori di micropropagazione idonei per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base».

     5. Per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» i CCP e i CP possono, altresì, avvalersi di uno o più laboratori di micropropagazione terzi, di cui al comma 1, attraverso specifiche convenzioni autorizzate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

     6. I laboratori di micropropagazione che intendono conseguire il riconoscimento di idoneità per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Certificato», inviano una domanda al Servizio fitosanitario competente per territorio.

     7. I laboratori di micropropagazione di cui al comma 6, devono:

     a) essere in possesso di adeguati locali:

     1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;

     2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;

     3) camera di crescita;

     b) rispettare le norme che regolano l'attività di micropropagazione di cui all'allegato V per i generi e le specie in questione.

     8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, con proprio provvedimento, riconosce i laboratori di micropropagazione per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Certificato» idonei.

     9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di laboratori di micropropagazione di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.

 

     Art. 79. Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

     1. I materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie sono commercializzati con un'etichetta di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. L'etichetta deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante.

     2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, al termine dei controlli amministrativi e di campo previsti dalle pertinenti normative europee vigenti, nonchè di quelli per la qualificazione dei materiali di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), comunica l'idoneità alla certificazione e autorizza il Soggetto Gestore alla stampa delle etichette.

     3. Il Soggetto Gestore, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 2 dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, procede alla stampa e alla consegna delle etichette.

     4. L'etichetta e il documento di accompagnamento sono redatti conformemente al Titolo VI, Capo I, e comprendono anche la dicitura «Qualità Vivaistica Italia».

     5. L'etichetta deve essere stampata con inchiostro indelebile e realizzata con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.

     6. Le specifiche tecniche e la forma grafica delle etichette sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII.

     7. L'etichetta deve essere apposta ai relativi materiali di moltiplicazione prima dell'immissione in commercio e fissata ai materiali in modo da impedirne il suo riutilizzo.

     8. Gli oneri derivanti dalle attività di stampa delle etichette di cui al presente articolo sono carico del richiedente e corrisposti in base alla quantità di etichette richieste, sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.

 

     Art. 80. Oneri a carico del richiedente

     1. Tutti gli oneri derivanti dalle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale di cui agli articoli 73, 75, 76, 77 e 79 sono a carico del richiedente e soggetti alle tariffe di cui all'articolo 82.

     2. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP, di cui all'articolo 74, sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

 

Titolo IX

Sanzioni amministrative e norme finanziarie

 

     Art. 81. Sanzioni amministrative

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

     2. A chiunque, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 9, fornisce indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

     3. A chiunque omette di comunicare il ritiro o il rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale di cui all'articolo 14, comma 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

     4. A chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza essere iscritti al RUOP si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

     5. Al fornitore registrato che non si rende personalmente disponibile, o non delega un'altra persona a mantenere i rapporti con il Servizio fitosanitario nazionale come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

     6. Al fornitore registrato che non procede alle ispezioni visive o agli accertamenti di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

     7. Al fornitore registrato che non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

     8. Al fornitore registrato che non è in possesso di una scheda descrittiva di ogni varietà, così come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera d), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

     9. Al fornitore registrato che non predispone un appropriato piano di controllo dei punti critici, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera e), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

     10. Al fornitore registrato che non registra le informazioni del sistema di tracciabilità, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera f), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     11. Al fornitore registrato che non conserva le registrazioni relative alle attività svolte, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera g), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     12. Al fornitore registrato che non dà attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera i), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.

     13. Al fornitore registrato che non garantisce l'identificabilità dei lotti durante la produzione, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera l), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     14. Al fornitore registrato che non registra le operazioni commerciali come previsto dall'articolo 17, comma 5, e dall'articolo 18, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     15. A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza essere registrato nel RUOP, in base a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

     16. A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

     17. Al fornitore, la cui attività rientra tra quelle previste dall'articolo 18, comma 4, che non mantiene la tracciabilità delle operazioni relative alla commercializzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     18. A chiunque non tiene distinti materiali di moltiplicazione di categorie diverse, come previsto dall'articolo 20, comma 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

     19. Ai soggetti riconosciuti come Centri per la Conservazione per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     20. Ai soggetti riconosciuti come Centri per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 35, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     21. A chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazioni di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni per i materiali CAC previste dagli articoli 47 e 48 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

     22. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di commercializzazione di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

     23. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di etichettatura di cui all'articolo 57, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

     24. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive non conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

     25. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive, a eccezione delle sementi, prive del documento di commercializzazione conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettera b), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     26. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza riferimento alla denominazione di una varietà ufficialmente iscritta, come previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

     27. A chiunque produce o commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive utilizzando una denominazione di varietà non conforme a quanto previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), si applica con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

     28. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive con documento di commercializzazione non conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 2, si applicala sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

     29. A chiunque commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive al dettaglio, ad un consumatore finale non professionista, privi delle indicazioni di cui all'articolo 62, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     30. A chiunque non identifica i lotti e le partite conformemente all'articolo 63, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     31. Al fornitore che non appone le etichette secondo le modalità di cui all'articolo 79, comma 7, si applicala sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

     32. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni.

     33. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 82. Tariffe

     1. Le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro di cui all'articolo 11, di quelli dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54, di quelli dovuti per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 73, 75, 76, 77, nonchè di quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 79, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo.

     2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione di cui all'articolo 11.

     4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54, 73, 75, 76, 77 e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 79, per il finanziamento delle predette attività.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 83. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Titolo X

Norme transitorie e finali

 

     Art. 84. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

     2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa in materia di piante da frutto e piantine ortive prima dell'entrata in vigore del presente decreto purchè non in contrasto con lo stesso.

 

     Art. 85. Adeguamenti tecnici

     1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

 

     Art. 86. Disposizioni transitorie

     1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con il presente decreto.

     2. È consentita fino al 31 dicembre 2029 la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando sono commercializzati, tali materiali sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.

     3. Il CIVI-Italia mantiene le funzioni di Soggetto Gestore, attribuite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, a condizione che invii al Ministero, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, conferma del possesso dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1.

     4. Le accessioni di piante madri di «Pre-Base» riconosciute idonee ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, a condizione che rispettino le norme tecniche prescritte dalla normativa vigente.

     5. Le strutture già riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, mantengono il riconoscimento di idoneità.

     6. Le strutture già riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, mantengono il riconoscimento di idoneità.

     7. Le strutture già individuate per le prove di coltivazione delle varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 23 maggio 2019, mantengono il riconoscimento di idoneità.

 

     Art. 87. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 giugno 1991;

     b) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato degli agrumi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

     c) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

     d) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato del noce», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

     e) il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;

     f) il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, ad eccezione dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4, dell'articolo 6, comma 6 e dell'articolo 8;

     g) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 ad eccezione dell'articoli 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 10;

     h) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016;

     i) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2017, ad eccezione degli articoli 5, comma 1, lettera c), e 12, comma 3, lettera g);

     l) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019.

 

ALLEGATI

(Omissis)

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 146.