§ 2.6.298 - D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 146.
Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:04/09/2024
Numero:146


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e finalità
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438
Art. 3.  Ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 2.6.298 - D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 146.

Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

(G.U. 11 ottobre 2024, n. 239)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 11, concernente i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

     Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e, in particolare, l'articolo 2;

     Vista la direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio;

     Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

     Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;

     Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

     Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

     Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 24 luglio 2023, recante «Modifica del decreto 9 agosto 2000 ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2023;

     Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale in data 14 marzo 2024;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;

     Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 maggio 2024;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle imprese e del made in Italy;

 

     Ema a

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Campo di applicazione e finalità

     1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 21 febbraio 2024, n. 15, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022.

     2. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), della legge 21 febbraio 2024, n. 15, reca, altresì, modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie a correggere difetti di coordinamento e refusi riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438

     1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 30, il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Il comma 1 non si applica:

     a) alle piante madri di «Pre-Base» e ai materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione;

     b) ai materiali di «Pre-Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

     b) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Il comma 1 non si applica:

     a) alle piante madri di «Base» e ai materiali di «Base» durante la crioconservazione;

     b) ai materiali di «Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

     c) all'articolo 43, il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Il comma 1 non si applica:

     a) alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione;

     b) ai materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

     d) all'articolo 50, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Il comma 1 non si applica:

     a) ai materiali CAC durante la crioconservazione;

     b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

     e) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. È consentita fino al 31 dicembre 2029 la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando sono commercializzati, tali materiali sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.».

     2. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, alla tabella di cui alla parte 1, in relazione al genere: «Fragaria L.», il riferimento all'ORNQ: «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]» è soppresso.

     3. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, alla tabella di cui alla parte 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla riga relativa al genere: «Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.» è anteposta la seguente:

     (Omissis)

     b) alla riga relativa al genere: «Vaccinium L.», nella colonna relativa all'ORNQ alle parole: «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» sono anteposte le seguenti:

     «Funghi e oomiceti

     Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]».

     4. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, parte 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla sezione 1 «Castanea sativa Mill.»:

     1) alla lettera b), al paragrafo «Durata delle piante madri» è anteposto il seguente:

     «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

     Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (*), si applicano i seguenti requisiti:

     i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

     ii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld».

     2) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

     «c) Categoria di base

     Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

     I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4, si applicano i seguenti requisiti:

     i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

     ii. Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

     d) Categoria certificata e categoria CAC

     Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

     i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono estirpati, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto rimanenti sono sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono osservati sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione.

     ii. Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

     oppure

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente,

     e

     per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

     - entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in' t Veld, e

     - in seguito a tale periodo di tre mesi:

     - nel sito di produzione non sono osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

     - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è sottoposto a prove e risulta esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

     e

     - per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

     - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

     - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;

     b) alla sezione 6 «Fragaria L.», lettera d), paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», al punto iii, trattino «1 % nel caso di», la voce: «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.» è soppressa;

     c) alla sezione 8 «Malus Mill.»:

     1) alla lettera c) «Categoria di base», è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:

     «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione

     Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4:

     i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;

     ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., oppure

     - nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti. Il Servizio fitosanitario regionale (SFR) competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.»;

     2) alla lettera d) «Categoria certificata», è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:

     «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione

     i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono osservati sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider su non più del 2 per cento dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata; tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

     ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., oppure

     - nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti.»;

     3) la lettera e) è soppressa;

     d) alla sezione 12 «Pyrus L.»:

     1) alla lettera b) «Categoria di pre-base», dopo il paragrafo «Campionamento e analisi» è inserito il seguente:

     «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

     Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, si applicano i seguenti requisiti per quanto concerne Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte.»;

     2) alla lettera e) «Categoria di base in deroga all'articolo 34, comma 4, e categoria certificata», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

     «i) 'Candidatus Phytoplasma pyrì Seemüller & Schneider:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyrì Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;

     3) alla lettera f) «Categoria CAC», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

     «i) 'Candidatus Phytoplasma pyrì Seemüller & Schneider:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;

     e) alla sezione 15 «Vaccinium L.»:

     1) alla lettera b) «Categoria di base», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», è aggiunto, in fine, il punto seguente:

     «iv) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;

     2) alla lettera d) «Categoria certificata», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», è aggiunto, in fine, il punto seguente:

     «iii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente, e per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

     - entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in' t Veld, e

     - in seguito a tale periodo di tre mesi:

     - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

     - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

     e

     - per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

     - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

     - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;

     3) è aggiunta, in fine, la lettera seguente:

     «e) Categoria CAC

     Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

     - Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

     - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

     oppure

     - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente. e

     - per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

     - entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in' t Veld, e in seguito a tale periodo di tre mesi:

     - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

     - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

     e

     - per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

     - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure

     - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.».

 

     Art. 3. Ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18

     1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 37, comma 2, le parole: «in conformità ai requisiti di cui all'Allegato III» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai requisiti di cui al medesimo Allegato»;

     b) all'articolo 40, comma 1, le parole: «Allegato III» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato II»;

     c) all'articolo 56, comma 5, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;

     d) all'articolo 86, comma 7, le parole: «idonee come CCP e CP» sono soppresse;

     e) all'articolo 36, comma 7, le parole: «ai commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 6».

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.