§ 2.5.48 - L.R. 19 settembre 2019, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea), alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:19/09/2019
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea)).
Art. 2.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione [...]
Art. 3.  (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e [...]
Art. 4.  (Norma di invarianza finanziaria)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.5.48 - L.R. 19 settembre 2019, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea), alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della regione liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei giuliani e dalmati) in tema di organizzazione dei viaggi collegati ai concorsi indetti dall’assemblea legislativa a favore degli studenti della Liguria

(B.U. 20 settembre 2019, n. 15)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea)).

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 2 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 ter. Al viaggio partecipano, in qualità di accompagnatori, una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell’Assemblea Legislativa, in numero non superiore a tre. Al viaggio partecipa altresì una delegazione di Consiglieri in rappresentanza dell’Ente; nel caso in cui uno o più Consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio stesso.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana))

1. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, accompagnati da una delegazione del Consiglio regionale, da rappresentanti dei docenti e di enti e associazioni individuati dall'Ufficio di Presidenza” sono sostituite dalle seguenti: “; al viaggio partecipano, in qualità di testimoni o eredi della memoria, fino a quattro rappresentanti delle associazioni interessate e un esperto storico per la contestualizzazione degli eventi. Al viaggio partecipano, in qualità di accompagnatori, una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell’Assemblea Legislativa, in numero non superiore a tre. Al pellegrinaggio partecipa altresì una delegazione di Consiglieri in rappresentanza dell’Ente; nel caso in cui uno o più Consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio. Il finanziamento del viaggio, indistintamente per quanto concerne la posizione dei vincitori del concorso, degli accompagnatori e dei partecipanti in qualità di testimoni, eredi della memoria o esperti avviene entro i limiti dei fondi vincolati, appositamente allocati nel bilancio regionale, trasferiti all’Assemblea Legislativa separatamente rispetto alla dotazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati))

1. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “; al viaggio partecipano una delegazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, rappresentanti dei docenti e dell’ANVGD” sono sostituite dalle seguenti: “. Al viaggio partecipano, in qualità di testimoni o eredi della memoria, fino a quattro rappresentanti dell’ANVGD. In qualità di accompagnatori, partecipano una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell’Assemblea Legislativa in numero non superiore a tre. Al pellegrinaggio partecipa altresì una delegazione di Consiglieri in rappresentanza dell’Ente; nel caso in cui uno o più Consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio.”.

 

     Art. 4. (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.