Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.5 cultura |
Data: | 19/09/2019 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea)). |
Art. 2. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione [...] |
Art. 3. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e [...] |
Art. 4. (Norma di invarianza finanziaria) |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.5.48 - L.R. 19 settembre 2019, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea), alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della regione liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei giuliani e dalmati) in tema di organizzazione dei viaggi collegati ai concorsi indetti dall’assemblea legislativa a favore degli studenti della Liguria
(B.U. 20 settembre 2019, n. 15)
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 2 della
“4 ter. Al viaggio partecipano, in qualità di accompagnatori, una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell’Assemblea Legislativa, in numero non superiore a tre. Al viaggio partecipa altresì una delegazione di Consiglieri in rappresentanza dell’Ente; nel caso in cui uno o più Consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio stesso.”.
Art. 2. (Modifica all’articolo 5 della
1. Al comma 5 dell’articolo 5 della
Art. 3. (Modifica all’articolo 3 della
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 4. (Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.