Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.4 disciplina generale |
Data: | 13/12/2024 |
Numero: | 191 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 5.4.225 - L. 13 dicembre 2024, n. 191.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
(G.U. 16 dicembre 2024, n. 294)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2024, N. 153
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della
0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"»;
alla lettera a):
al numero 1.1), le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge»;
al numero 2):
al capoverso 1-bis, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;
0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2 , nonchè i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie»;
al capoverso 1-bis, lettera a), le parole: «numero 6-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «punto 6-bis)»;
al capoverso 1-bis, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW»;
al capoverso 1-ter, al primo periodo, le parole: «o del comma 1-bis, è riservata» sono sostituite dalle seguenti: «o del comma 1-bis è riservata» e, al terzo periodo, le parole: «e coerente» sono sostituite dalle seguenti: «e simultanea», le parole: «al Ministero della cultura» sono soppresse e le parole: «che ne tiene conto» sono sostituite dalle seguenti «al Ministero della cultura, che vi si uniforma»;
dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) al comma 2-bis, ultimo periodo, la parola: "2024" è sostituita dalla seguente: "2026"»;
il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al comma 2-octies, al primo periodo, le parole: "Il presidente della Commissione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Con le stesse modalità individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonchè il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al
al numero 4), capoverso 2-novies, le parole: «VIA-VAS», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;
alla lettera b):
al numero 2), capoverso 6-bis, le parole: «La presente comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al periodo precedente»;
al numero 4), le parole: «, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «assoggettabilità VIA originario» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabilità a VIA originario»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 23, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
alla lettera e):
al numero 2.1), le parole: «al primo periodo,» sono soppresse;
al numero 2.2), le parole: «dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 27, comma 8, le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura"»;
la lettera g) è soppressa;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonchè di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 del
al comma 3, dopo le parole: «del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «legislativo n. 152 del 2006»;
al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del
All'articolo 2:
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «"e 4" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «", 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "e 3"»;
alla lettera c), capoverso 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «e, a condizione che» sono sostituite dalle seguenti: «e a condizione che»;
alla lettera e), le parole: «ai commi 5, 10 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5, alinea, 10, lettera a), e 13»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 5-bis del
a) al comma 1, le parole: "entro il 15 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "10 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2027"».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso i-bis), la parola: «eurounitaria;» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
alla lettera c), le parole: «e 10-ter".;» sono sostituite dalle seguenti: «e 10-ter";»;
alla lettera d), numero 2), la parola: «eurounitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
alla lettera e), le parole: «, nonchè di» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè di»;
al comma 2, le parole: «n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «n. 55,», dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023,», le parole: «(UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio» e le parole: «(UE) n. 2024/1765 della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1765 della Commissione»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società di cui all'articolo 1 del
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del
All'articolo 4:
al comma 2:
alla lettera a):
al numero 1), dopo le parole: «al comma 2,» sono inserite le seguenti: «alinea,»;
il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) dopo il comma 16 è inserito il seguente:
"16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura"»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro attività con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter";
a-ter) all'articolo 224:
1) al comma 3, lettera n), dopo le parole: "nazionali o esteri," sono inserite le seguenti: "o da operatori economici anche non consorziati," e le parole: "in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti" sono sostituite dalle seguenti: "trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonchè i dati dei relativi soggetti coinvolti";
2) al comma 5-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero a uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private"»;
al comma 3, le parole: «decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 4 della
"1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del
All'articolo 5:
al comma 1:
al capoverso 1-quater:
all'alinea:
al primo periodo, le parole: «al comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, nonchè di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara», dopo le parole: «dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale» sono inserite le seguenti: «nonchè il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale», le parole: «della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano» sono sostituite dalle seguenti: «dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma» e la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della
al secondo periodo, le parole: «Il Piano di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma di cui al primo periodo»;
alla lettera a), le parole: «previsto dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal regolamento di cui al decreto»;
alla lettera c), le parole: «articolo 184-bis, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 184-bis del decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale»;
al capoverso 1-quinquies:
al primo periodo, le parole: «Il Piano di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater,»;
al terzo periodo, le parole: «Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure»;
al capoverso 1-sexies, la parola: «Piano», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Programma» e le parole: «di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica). - 1. In conformità alla
a) alla lettera c), le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";
b) alla lettera c-bis), le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2028".
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del
All'articolo 6:
al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 248, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo,»;
al comma 3, lettera b), numero 1), le parole: «con oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, con oneri».
All'articolo 7:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalla seguente: «nominate» e, all'ottavo periodo, le parole: «per ciascuna delle annualità» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento»;
al comma 2, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «posizione geografica e tipologia del dissesto e delle opere nonchè»;
al comma 2, le parole: «ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma,».
All'articolo 9:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «del decreto legislativo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice» e le parole: «di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del sesto periodo è in ogni caso condizionato»;
alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «del decreto-legge n. 91 del 2014,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014,»;
al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7, comma 2, del
al comma 3:
alla lettera a), al numero 1), dopo la parola: «Piano» sono inserite le seguenti: «degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» e, al numero 2), le parole: «del decreto-legge n. 133 del 2014.» sono sostituite dalle seguenti: «, del citato decreto-legge n. 133 del 2014»;
alla lettera b), capoverso 2-quinquies, le parole: «del decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 133 del 2014» e le parole: «ogni disposizione di legge diverse» sono sostituite dalle seguenti: «ogni disposizione di legge diversa»;
al comma 4, le parole: «autorità di distretto» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di bacino distrettuale» e dopo le parole: «di cui all'articolo 7, comma 2, del
al comma 5, le parole: «ogni disposizione di legge diverse» sono sostituite dalle seguenti: «ogni disposizione di legge diversa»;
al comma 6, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019,»;
al comma 8, lettera a), dopo le parole: «di 10 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. All'articolo 20-octies, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
al comma 9, lettera b), capoverso 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per il potenziamento delle attività finalizzate a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque nonchè alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
al comma 10, le parole: «così come introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «come introdotto».
All'articolo 10:
al comma 2, capoverso 7, al primo periodo, dopo le parole: «del direttore» sono aggiunte le seguenti: «dell'ISIN», al secondo periodo, le parole: «della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche» e, al terzo periodo, le parole: «del decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 201 del 2011»;
al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014» sono inserite le seguenti: «, come modificato dal comma 2 del presente articolo,»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nelle more del recepimento della
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica). - 1. Al fine di rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra, all'articolo 10 del
a) al comma 5, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2025";
b) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita";
c) al comma 10, le parole: "intestato alla Cassa depositi e prestiti" sono sostituite dalle seguenti: "intestato al Ministero dell'economia e delle finanze"».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «dell'articolo 7, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter,».