Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 28/12/2010 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto) |
Art. 2. (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) |
Art. 3. (Organismo indipendente di valutazione della performance) |
Art. 4. (Strutture assembleari) |
Art. 5. (Dirigenza) |
Art. 6. (Abrogazioni) |
Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.1.78 - L.R. 28 dicembre 2010, n. 22.
Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione
(B.U. 31 dicembre 2010, n. 115)
Art. 1. (Finalità e oggetto)
1. La presente legge integra le disposizioni di cui alla
2. Ai sensi del comma 1, le strutture regionali sono organizzate in modo da realizzare adeguati livelli di produttività, assicurando il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate.
3. Ai fini dello sviluppo professionale, dell’attribuzione della retribuzione di risultato, del conferimento e della revoca degli incarichi, le prestazioni dei dirigenti e del personale dipendente sono soggette a valutazione annuale.
4. La Regione garantisce la trasparenza della performance organizzativa e individuale, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, anche attraverso lo strumento della pubblicazione nel proprio sito istituzionale.
Art. 2. (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance)
1. La Giunta regionale adotta con apposite deliberazioni, su proposta del segretario generale, redatta sentito il comitato di direzione di cui all’articolo 8 della
a) il programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’articolo 11 del
b) il piano della performance e la relazione sulla performance di cui all’articolo 10 del
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale deliberano, nell’ambito delle rispettive competenze, la disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l’individuazione delle fasce di merito.
3. La Giunta regionale delibera altresì gli indirizzi per gli enti, le aziende e le agenzie operanti nelle materie di competenza della Regione, relativi alla disciplina delle procedure per la valutazione del personale dei medesimi e, in particolare, per l’individuazione delle fasce di merito.
Art. 3. (Organismo indipendente di valutazione della performance)
1. Allo scopo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell’integrità, il comitato di controllo interno e valutazione di cui dell’articolo 18 della
2. Il comitato dura in carica per un triennio ed esercita in particolare le funzioni di:
a) controllo strategico delle attività poste in essere dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
b) supporto nel processo di valutazione, da parte della Giunta regionale, del segretario generale e dei dirigenti dei servizi, nonché, da parte del Comitato di direzione, dei dirigenti delle posizioni di progetto e di funzione;
c) supporto nel processo di valutazione di cui all’articolo 3, comma 1, della
d) definizione delle linee guida e dei criteri per il processo di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, approvati con deliberazione della Giunta regionale;
e) verifica della correttezza metodologica del processo di valutazione.
3. L’incarico di componente del comitato è conferito esclusivamente a soggetti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e può essere rinnovato una sola volta. Non possono essere nominati i soggetti indicati all’articolo 14, comma 8, del
Art. 4. (Strutture assembleari) [1]
1. Il sistema di valutazione dei dirigenti e del personale dell'Assemblea legislativa è approvato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Direttore generale e s'ispira ai principi e alle disposizioni previste nei titoli II e III del
2. Ai fini dell'elaborazione del sistema di valutazione di cui al comma 1 e delle valutazioni indicate nell'articolo 13 della
3. Nell'ambito dell'Assemblea legislativa:
a) il Programma annuale triennale di cui all'articolo 14 della
b) la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente, presentata dal Direttore generale all'Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno, rappresenta il documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del
4. Il Programma annuale e triennale e la relazione sui risultati conseguiti del Direttore generale sono rispettivamente allegati al bilancio di previsione annuale e al bilancio consuntivo dell'Assemblea e come tali sottoposti al preventivo esame, oltreché dell'Ufficio di Presidenza, rispettivamente della Conferenza dei presidenti dei gruppi e dei Revisori del conto di cui agli articoli 22 e 12 del Regolamento interno dell'Assemblea.
Art. 5. (Dirigenza)
1. Gli incarichi dirigenziali hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del
a) dal segretario generale, per gli incarichi di dirigente di servizio;
b) dal Comitato di cui all’articolo 8 della
2. I dirigenti di servizio propongono l’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura cui sono preposti, anche al fine dell’elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno del personale e di individuazione dei profili professionali.
Art. 6. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati il comma 1 bis dell’articolo 4, i commi 2, 4 e 6 dell’articolo 18, il comma 6 dell’articolo 28 e l’articolo 33 della
2. Al comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 10 della