Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 09/08/2016 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale |
Art. 2. Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente |
Art. 3. Stato di previsione delle entrate |
Art. 4. Stato di previsione delle spese |
Art. 5. Fondo di cassa |
Art. 6. Allegati |
Art. 7. Modifiche alla Lr. n. 2/2016. |
Art. 8. Disposizioni in materia di personale delle Province trasferito alla Regione Puglia e di promozione del merito e delle politiche di valorizzazione del personale regionale apicale nell’ambito del [...] |
Art. 9. Estinzione anticipata parziale del mutuo contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze nel 2015 |
Art. 10. Disposizioni in materia di servizi di connettività e sicurezza informatica |
Art. 11. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale |
Art. 12. Disposizioni in materia di assegno di cura e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 |
Art. 13. Disposizioni in materia delle soppresse comunità montane |
Art. 14. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41 |
Art. 15. Modifiche alla Lr. 1/2016 |
Art. 16. Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 |
Art. 17. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2016, n. 15 |
Art. 18. Disposizioni per l’adeguamento dei parco giochi comunali ai bambini con disabilità |
Art. 19. Disposizioni in materia di assistenza ai malati oncologici |
Art. 20. Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative della caccia e della pesca |
Art. 21. Disposizioni in materia di recupero e valorizzazione delle cave dismesse |
§ VI.3.191 - L.R. 9 agosto 2016, n. 23.
Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018.
(B.U. 10 agosto 2016, n. 93)
Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 approvato con
Art. 2. Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente
1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2015 già iscritto in via presuntiva per euro 1.189.238.135,63 nella parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 approvato con
Art. 3. Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 3.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2016 risulta aumentato di euro 193.473.114,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 5.846.338.806,25 quanto alla previsione di cassa, per l’esercizio finanziario 2017 risulta aumentato di euro 95.243.721,00 in termini di competenza e per l’esercizio finanziario 2018 risulta aumentato di euro 100.177.612,11 in termini di competenza.
Art. 4. Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 4.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2016 risulta aumentato di euro 193.473.114,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 5.846.338.806,25 quanto alla previsione di cassa, per l’esercizio finanziario 2017 risulta aumentato di euro 95.243.721,00 in termini di competenza e per l’esercizio finanziario 2018 risulta aumentato di euro 100.177.612,11 in termini di competenza.
Art. 5. Fondo di cassa
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 1.322.780.386,60 in conformità di quanto disposto con l’articolo 9 della
Art. 6. Allegati
1. Sono approvati i seguenti allegati:
1) Assestamento al bilancio di previsione — entrate;
2) Assestamento al bilancio di previsione — spese;
3) Variazioni al bilancio pluriennale entrate per titolo e tipologia;
4) Variazioni al bilancio pluriennale spese per missioni, programma e titolo;
5) Variazioni al bilancio pluriennale entrate per titolo;
6) Variazioni al bilancio pluriennale spese per titolo;
7) Quadro generale riassuntivo;
8) Verifica di congruità dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
9) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
10) Equilibri di bilancio;
11) Nota integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 7. Modifiche alla Lr. n. 2/2016.
1. Alla
b) nell’allegato “Entrate” alla voce “Utilizzo avanzo di Amministrazione” relativo alle previsioni per l’anno 2016 viene detratto l’importo di euro 506.337.113,01 con corrispondente iscrizione alla nuova voce “Utilizzo fondo anticipazione di liquidità”. Per gli anni 2017 e 2018 alla voce “Utilizzo fondo anticipazione di liquidità” è iscritto rispettivamente lo stanziamento di euro 490.867.978,81 e di euro 475.057.528,06. Nell’allegato “Spesa”, per gli anni 2017 e 2018, alla voce “Fondo Anticipazioni di liquidità” è iscritto lo stanziamento rispettivamente di euro 475.057.528,06 e di euro 458.897.099,92 e alla voce “Fondo Anticipazioni di liquidità — Utilizzo anno precedente” lo stanziamento rispettivamente di euro 15.810.450,75 e di euro 16.160.428,14;
c) all’articolo 13, comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse. I totali generali e parziali dello stato di previsione dell’entrata e della spesa sono conseguentemente rideterminati in riduzione per euro 101.110.209,92.
CAPO II
Disposizioni varie di carattere finanziario
Art. 8. Disposizioni in materia di personale delle Province trasferito alla Regione Puglia e di promozione del merito e delle politiche di valorizzazione del personale regionale apicale nell’ambito del comparto non dirigenziale
1. Il personale trasferito alla Regione Puglia in applicazione della
2. Dalla data di trasferimento del personale di cui al comma 1, l’ammontare delle risorse corrispondenti a quelle erogate dalle Provincie nell’anno 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi distinti per singola Provincia, destinati esclusivamente al personale trasferito. Il rapporto di lavoro del personale trasferito prosegue senza soluzione di continuità con la Regione Puglia che applica, dalla data di effettivo subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati vigenti presso l’amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge che, pertanto, si applicherà anche al personale trasferito di cui al comma 1. I fondi per il trattamento accessorio, per ciascuna delle amministrazioni di provenienza, sono ridotti in misura pari all’incremento del fondo regionale di cui al presente comma.
3. Rimane confermato al finanziamento delle politiche di valorizzazione del personale regionale apicale del comparto non dirigenziale conseguenti alla soppressione dei posti nella dotazione organica anche dirigenziale per effetto del processo riorganizzativo di cui all’articolo 28 della
Art. 9. Estinzione anticipata parziale del mutuo contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze nel 2015
1. L’importo di euro 2.646.215,99 risultante dalla definizione delle operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali e di chiusura del connesso derivato ai sensi dell’articolo 45 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 nell’ambito della missione 50, programma 2, titolo 4, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 7.646.215,99.
Art. 10. Disposizioni in materia di servizi di connettività e sicurezza informatica
1. Al fine di garantire la gestione del supporto alla connettività e alla sicurezza informatica delle strutture regionali attraverso apposito servizio specialistico, nell’ambito della missione 1, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila per l’esercizio finanziario 2016 e di euro 500 mila, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.
Art. 11. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale
1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della
Art. 12. Disposizioni in materia di assegno di cura e modifiche alla
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, disciplina il nuovo assegno di cura regionale per la non autosufficienza, inclusi i pazienti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e patologie assimilabili per quadro clinico e fabbisogno assistenziale, in attuazione degli indirizzi per l’utilizzo del Fondo nazionale non autosufficienza.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce anche la copertura finanziaria annualmente dedicata all’assegno di cura per i gravissimi non autosufficienti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale non autosufficienza di cui alla missione 12, programma 3, titolo 1, macroaggregato 4, capitolo di spesa n. 785060 e sul Fondo regionale non autosufficienza di cui alla missione 12, programma 3, titolo 1, macroaggregato 4, capitolo di spesa n. 785000 e, comunque, nei limiti dei relativi stanziamenti annuali. 3. E’ abrogato l’articolo 20 della
Art. 13. Disposizioni in materia delle soppresse comunità montane
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, comma 6, della
2. Ai fini della estinzione dei debiti di fornitura, ivi comprese le prestazioni professionali, il Commissario liquidatore unico delle comunità montane è autorizzato a definire accordi transattivi con i creditori delle comunità medesime nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ammissibilità a transazione solo per i crediti per í quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile;
b) rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi gli eventuali interessi di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché ad ogni eventuale onere o spesa accessoria;
c) rinuncia a eventuali procedimenti giurisdizionali in itinere, ivi comprese le spese legali e accessorie, nonché la rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell’accordo;
d) riconoscimento di uno sconto sul valore facciale del credito nella misura non inferiore al 20 per cento del valore di fattura oggetto della transazione.
3. Gli accordi transattivi dovranno essere perfezionati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale. In esito al perfezionamento degli atti transattivi di cui al presente comma, le eventuali risorse residue a valere sullo stanziamento complessivo sono utilizzate per l’estinzione dei mutui contratti dalle comunità montane, non assistiti nel rimborso da parte della competente amministrazione centrale.
4. Il Commissario liquidatore unico delle comunità montane, nell’ambito delle attività di liquidazione delle soppresse comunità, provvede all’assunzione degli atti di gestione a valere sulle suddette risorse e ottempera al pagamento delle somme a favore dei creditori degli enti montani.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016 una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.
6. Nelle more della dichiarazione di estinzione di ciascuna comunità montana, la Sezione regionale competente in materia di contenzioso amministrativo, in relazione alle competenze attribuite con
7. Per le finalità di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario liquidatore unico trasmette alla Sezione regionale competente in materia di contenzioso amministrativo l’inventario dei crediti accertati e la relativa documentazione probatoria.
Art. 14. Modifiche alla
1. Al fine di consentire l’elaborazione di studi, atti di indirizzo e strumenti di conoscenza in materia di governo del territorio in favore delle amministrazioni locali e assicurare la diffusione dei relativi risultati, il capitolo di spesa 571040 (missione 8, programma 1, titolo 1), istituito con
Art. 15. Modifiche alla Lr. 1/2016
1. All’articolo 19 della
Art. 16. Modifiche alla
1. Al comma 4, articolo 5 della
Art. 17. Modifiche alla
1. All’articolo 3, comma 4 della
a) dopo le parole: “in quanto operante” sono aggiunte le seguenti: “anche in via complementare” ed è soppressa la parola: “solo”;
b) dopo le parole: “in qualunque modo denominate” sono aggiunte le seguenti: “che consentano l’integrale copertura delle posizioni debitorie” e sono soppresse le parole: “per l’evento”.
Art. 18. Disposizioni per l’adeguamento dei parco giochi comunali ai bambini con disabilità
1. La Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalla
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 2, è istituito apposito fondo denominato “Fondo per la piena accessibilità dei parco giochi ai bambini disabili” destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei comuni pugliesi per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parco giochi comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili mediante l’inserimento di giochi da essi fruibili, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l’entità massima del finanziamento, le modalità di erogazione delle somme e di verifica dell’effettiva realizzazione dei lavori.
Art. 19. Disposizioni in materia di assistenza ai malati oncologici
1. Allo scopo di assicurare la continuità assistenziale ai malati oncologici della regione Puglia, in fase avanzata e avanzatissima, e alle loro famiglie, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 150 mila.
Art. 20. Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative della caccia e della pesca
1. Le funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari sono oggetto di trasferimento alla regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletate anche mediante forme di avvalimento e convenzione.
2. Il personale delle Province e della città metropolitana addetto alle funzioni e ai compiti in materia di caccia e pesca è trasferito alla Regione con la medesima decorrenza in attuazione dell’articolo 1, comma 96, lettera a) della
3. La Sezione regionale personale e organizzazione adotta i conseguenti atti anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del
4. Gli oneri rivenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a complessivi euro 53 mila per l’anno 2016 ed euro 109 mila a decorrere dall’anno 2017, necessari alla contrattualizzazione di quattro unità lavorative, trovano copertura nell’ambito della missione 1, programma 10, titolo 1 del bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia.
Art. 21. Disposizioni in materia di recupero e valorizzazione delle cave dismesse
1. Per la realizzazione di programmi di intervento che consentono il recupero delle cave dismesse presenti nel territorio regionale e l’utilizzazione delle stesse ai fini del riuso delle acque reflue, per le sole spese di studio e progettazione, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 2, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 100 mila.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
Allegati
(Omissis)