Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 03/07/2012 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa |
Art. 3. Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate |
Art. 4. Piano straordinario Salute-Ambiente in favore del territorio provinciale di Taranto |
Art. 5. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2012, n. 11 |
Art. 6. Trasferimento sede legale ASL BT |
Art. 7. Disposizioni in materia di funzionamento degli uffici dei Garanti di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 |
Art. 8. Deroga al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29 |
Art. 9. Rilevazione dei dati sui flussi turistici |
Art. 10. Festival della settimana azzurra marinando |
Art. 11. Contributo straordinario in favore del patrimonio netto disponibile della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari |
Art. 12. Contributo straordinario alle istituzioni concertistico orchestrali |
Art. 13. Contributo straordinario alle Università pugliesi |
Art. 14. Contributo ai Consorzi di bonifica |
Art. 15. Sistemazioni contabili per gli effetti della transazione tra Regione Puglia e Merrill Lynch |
Art. 16. Riduzione della sanzione amministrativa applicabile alla tassa automobilistica regionale. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 |
Art. 17. Spese per verifica di stabilità degli edifici in territorio di Marina di Lesina |
Art. 18. Scuola materna “Suore Figlie di Sant’Anna” di Crispiano |
Art. 19. Modifica dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 |
Art. 20. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 |
Art. 21. Proroga termini di cui agli articoli 28 e 30 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 |
Art. 22. Servizio idrico integrato |
Art. 23. Progetti candidati a finanziamento con risorse pubbliche |
Art. 24. Disposizioni di etica pubblica |
Art. 25. (Abrogazione norme) |
§ VI.3.149 - L.R. 3 luglio 2012, n. 18.
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012.
(B.U. 6 luglio 2012, n. 99)
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2012
Art. 1. Finalità
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012, approvato con
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1.223.210.956,84 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, viene rideterminato in euro 1.252.829.526,49. Il maggior saldo finanziario è pari a euro 29.618.569,65 ed è destinato, previo adeguamento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, alla copertura delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per Unità previsionali di base (UPB) oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.
Art. 2. Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa
1 Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 risulta rideterminato, sia per l’entrata che per la spesa, in euro 13.368.604.857,48 in termini di competenza e in euro 27.733.424.274,28 in termini di cassa.
Art. 3. Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate
1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 del bilancio del corrente esercizio viene ridotto dell’importo di euro 17.674.143,99.
2. Per l’esercizio 2012 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 889.996.833,95.
CAPO II
DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 4. Piano straordinario Salute-Ambiente in favore del territorio provinciale di Taranto
1. Al fine di contrastare le criticità ambientali e sulla base delle relative evidenze epidemiologiche nel territorio provinciale di Taranto, la Regione promuove un Piano straordinario Salute-Ambiente per il territorio provinciale di Taranto.
2. La Giunta regionale predispone il Piano di cui al comma 1 avvalendosi della ASL competente, delle Agenzie regionali e delle Società partecipate dalla Regione interessate e, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, lo approva entro il 30 settembre 2012.
3. Il Piano deve essere redatto nel rispetto dei vincoli previsti dalla
4. Allo scopo di finanziare la realizzazione del Piano di cui al comma 1, nel bilancio di previsione 2012 è istituito, nell’ambito della UPB 05.08.01, il capitolo 751056 denominato “Contributo per la realizzazione del Piano straordinario Salute-Ambiente per Taranto”, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per euro 8 milioni.
Art. 5. Modifiche all’articolo 1 della
[1. All’articolo 1 della
“2 bis. Per l’anno 2012 i limiti di cui all’articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico), comma 28, del
2 ter. Gli enti e le aziende del SSR procedono senza indugio a comunicare alla Regione i dati relativi alla spesa storica del 2009 per le tipologie contrattuali di cui all’articolo 9, comma 28, del
2 quater. La Giunta regionale provvede:
a) sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2 ter, alla quantificazione della spesa aggregata regionale consentita nel 2012, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, al netto di quanto già speso ovvero previsto da convenzioni o contratti già perfezionati;
b) ad assegnare agli enti e aziende del SSR le quote della spesa residua consentita per il 2012, al fine esclusivo di consentire che detti enti e aziende siano posti nelle condizioni di attuare quanto disposto dal comma 2”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’anno 2012, è fatto divieto agli enti ed aziende del SSR di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata o continuativa in mancanza di preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
3. All’esito di quanto previsto dai commi 2 ter e 2 quater dell’articolo 1 della
4. I contratti eventualmente stipulati dalle aziende e dagli enti del SSR in difformità da quanto previsto dai commi 2 e 3 sono nulli di diritto. I soggetti che hanno stipulato un contratto in contrasto con le previsioni contenute nei commi 2 e 3 sono tenuti a rifondare l’ente di appartenenza per il danno causato.]
Art. 6. Trasferimento sede legale ASL BT
1. Per far fronte alle spese di trasferimento della sede legale da Andria a Barletta la Giunta regionale è autorizzata a trasferire all’ASL BT la somma di euro 350 mila. E’ istituito, pertanto, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 05.08.01, il capitolo 742090, denominato “Spese per trasferimento sede legale ASL BT da Andria a Barletta”, con una dotazione finanziaria di euro 350 mila.
Art. 7. Disposizioni in materia di funzionamento degli uffici dei Garanti di cui alla
1. Dopo l’articolo 31 (Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) della
“Art. 31 bis.
1. Al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante per i diritti del minore è attribuita un’indennità di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al venti per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso al rimborso delle spese di viaggio riferite alla funzione.
2. Agli uffici del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per i diritti del minore è assegnato annualmente un budget, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.
3. Gli uffici del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per i diritti del minore predispongono e presentano al Presidente del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto dell’utilizzo del budget di cui al comma 2.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB 00.01.01, dei sottonotati capitoli di spesa:
a) Capitolo 1055 denominato “Spese connesse alle attività dell’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa, di euro 41 mila;
b) Capitolo 1060 denominato “Spese connesse alle attività dell’ufficio del Garante regionale dei diritti del minore”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 41 mila.
Art. 8. Deroga al comma 2 dell’articolo 3 della
1. Limitatamente all’anno 2012, il divieto di praticare prezzi inferiori a quelli minimi dichiarati, sancito dall’articolo 3 (Comunicazione delle tariffe), comma 2, della
Art. 9. Rilevazione dei dati sui flussi turistici [2]
1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione, inclusi i Bed and Breakfast (B&B) sono tenuti a inviare i dati statistici sul movimento turistico all’Agenzia regionale “Puglia promozione” esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico, accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e tempi relativi alla trasmissione dei dati statistici.
3. Per l’inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di euro 500, applicabile massimo una volta per anno.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo relative alla trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico sono esercitate dalla Regione Puglia.
Art. 10. Festival della settimana azzurra marinando
1. Al fine di sostenere e valorizzare la promozione di manifestazioni che incentivano l’attività turistica e culturale nei territori della Regione, è stabilito in favore del comune di Ostuni, per l’anno 2012, un contributo straordinario di euro 25 mila per l’organizzazione del “Festival della settimana azzurra marinando“.
2. E’ altresì stabilito, per l’anno 2012, un contributo straordinario per la manifestazione “Regata Brindisi-Corfù” della entità di euro 40 mila. Ai fini dell’organizzazione della Regata velica il contributo è assegnato al comune di Brindisi.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012 è istituito, nell’ambito della UPB 04.01.01, il capitolo di spesa 813087 denominato “Contributo straordinario per eventi turistico-culturali”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 65 mila.
Art. 11. Contributo straordinario in favore del patrimonio netto disponibile della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
1. Ai fini della ricapitalizzazione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, è istituito nel bilancio di previsione autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 04.01.01., il capitolo di spesa 813085 denominato “Contributo straordinario in favore del patrimonio netto disponibile della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.
Art. 12. Contributo straordinario alle istituzioni concertistico orchestrali
1. Per assicurare lo sviluppo delle attività concertistiche delle istituzioni concertistico orchestrali (ICO) Fondazione Tito Schipa di Lecce, Orchestra della Provincia di Bari, Magna Grecia di Taranto è istituito nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 04.01.01, il capitolo di spesa 813086 denominato “Contributo straordinario per le ICO pugliesi”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
Art. 13. Contributo straordinario alle Università pugliesi
1. Al fine di consentire parità di accesso all’istruzione universitaria a tutti gli studenti della Regione e far conseguire loro il pieno successo formativo, sostenendo l’impegno delle università a razionalizzare e qualificare ulteriormente le proprie attività in tutto il territorio, nel bilancio di previsione autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 04.04.02, il capitolo di spesa 915060 è ridenominato “Contributo straordinario a favore delle università pugliesi” ed è assegnata una dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa, di euro 5 milioni. Tale contributo viene erogato a ristoro del minor gettito delle tasse universitarie per esonero dalle stesse degli studenti meno abbienti ed è finalizzato a garantire servizi agli studenti per favorire il diritto allo studio.
2. I criteri di riparto del contributo tra le stesse università sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito atto della Giunta regionale, che tenga conto del numero degli studenti esonerati in ciascuna università della regione. Nello stesso atto sono definite modalità e tempi di rendicontazione delle somme assegnate.
Art. 14. Contributo ai Consorzi di bonifica
1. La Regione, al fine di consentire l’attuazione della
a) alle spese di funzionamento;
b) alle spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) alle spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica, sia per uso civile che per uso agricolo;
d) alle spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto all’Unione regionale delle bonifiche;
e) alle spese per il pagamento degli oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2012.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa 112091 - UPB 01.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 “Erogazione straordinaria a favore dei Consorzi di bonifica” come modificato con la presente legge.
3. Agli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 provvedono il Commissario ad acta e la struttura di supporto nominati ai sensi dell’articolo 20 (Consorzi di bonifica), comma 3, della
Art. 15. Sistemazioni contabili per gli effetti della transazione tra Regione Puglia e Merrill Lynch
1. La somma di euro 7 milioni 900 mila riveniente alla Regione Puglia per gli effetti della transazione stipulata il 9 febbraio 2012 con la banca Merrill Lynch resta destinata alle esigenze determinate dall’accordo transattivo e dal contratto di Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund nel periodo di vigenza.
2. In attuazione del comma 1 sono istituiti nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, i seguenti capitoli:
a) parte entrata - UPB 03.04.02 “Introiti diversi”
1) capitolo 2035795 denominato “Introito della somma di euro 7 milioni 900 mila versata da Merrill Lynch per gli effetti della transazione stipulata il 9 febbraio 2012”, collegato per euro 2 milioni 900 mila al capitolo di spesa 3895, con uno stanziamento di euro 7 milioni 900 mila;
b) parte spesa - UPB 06.02.02 “Oneri di gestione finanziaria”
1) capitolo 3895 denominato “Spese per la definizione dell’accordo di transazione e per il monitoraggio del contratto di Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund” collegato, per euro 2 milioni 900 mila, al capitolo di entrata 2035795, con uno stanziamento di euro 2 milioni 900 mila.
3. La rimanente somma di 5 milioni di euro è imputata al capitolo n. 3882, UPB 06.02.02, denominato: “Copertura rischi swap per variazione tassi di interesse oltre la soglia contrattuale del 5,45 per cento o per chiusura opzione digitale [3].
Art. 16. Riduzione della sanzione amministrativa applicabile alla tassa automobilistica regionale. Modifiche all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 (Riduzione della sanzione amministrativa applicabile alla tassa automobilistica regionale) della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“A decorrere dal 1° gennaio 2012 il pagamento dell’avviso bonario comporta la riduzione a un terzo della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti) del
b) al comma 5 le parole: “sono notificati” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere notificati”;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Le spese di spedizione/notifica da contestare e addebitare al contribuente in sede di avviso di accertamento sono determinate in euro 12,60.”.
Art. 17. Spese per verifica di stabilità degli edifici in territorio di Marina di Lesina
1. Al fine di finanziare l’espletamento delle indagini tecniche preordinate alla verifica della stabilità degli edifici dichiarati inagibili nel territorio di Marina di Lesina, è istituito nel bilancio di previsione autonomo per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 09.03.01, il capitolo di spesa 621141 denominato “Spese per indagini tecniche sulla verifica di stabilità degli edifici in territorio di Marina di Lesina”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
2. I fondi previsti dal comma 1 sono nella disponibilità del Sindaco in qualità di soggetto attuatore, il quale provvede alla rendicontazione al termine dell’espletamento delle indagini tecniche previste dal comma 1.
Art. 18. Scuola materna “Suore Figlie di Sant’Anna” di Crispiano
1. Per far fronte alle spese per lavori di messa in sicurezza statica, rimozione di materiale eternit e di ripristino strutturale, da effettuarsi presso la scuola materna “Suore Figlie di Sant’Anna” di Crispiano, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 04.04.01, il capitolo 911085 denominato “Contributo straordinario per l’Istituto ‘Suore Figlie di Sant’Anna’ di Crispiano”, con uno stanziamento di euro 40 mila in termini di competenza e cassa.
Art. 19. Modifica dell’articolo 38, comma 1, della
1. Il comma 1 dell’articolo 38 (Recupero contributo edilizia residenziale pubblica - Rateizzazione) della
“1. I soggetti attuatori di edilizia residenziale pubblica agevolata e i loro aventi causa (assegnatari o acquirenti), tenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla restituzione di contributi erogati dalla Regione, in conto interessi di preammortamento e di ammortamento, sui mutui concessi dagli istituti di credito convenzionati, possono scegliere se effettuare il rimborso in unica soluzione o ratealmente.”.
Art. 20. Modifiche e integrazioni alla
1. Alla
a) al comma 6 dell’articolo 5 (Condizioni e modalità generali) le parole: “dagli articoli 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 4”;
b) al comma 1, lettera c), dell’articolo 6 (Limiti di applicazione) dopo la parola “generali” sono aggiunte le seguenti: “salvo che gli interventi non rientrino in quelli indicati nell’allegato I del
c) al comma 1 dell’articolo 7 (Tempi e titoli abilitativi) le parole: “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: ”entro il 31 dicembre 2013”.
Art. 21. Proroga termini di cui agli articoli 28 e 30 della
1. I termini previsti dagli articoli 28 (Norme transitorie di semplificazione in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acque pubblica. Riconoscimento di utenza) e 30 (Concessioni sanatorie) della
Art. 22. Servizio idrico integrato
1. Al fine di accelerare la spesa e in considerazione della necessità di assicurare le gestione unitaria del Servizio idrico integrato nel territorio regionale, così da raggiungere gli obiettivi di uniformità di tutela dei corpi idrici, prevenzione dell’inquinamento e tutela delle risorse idriche, l’autorizzazione allo scarico nei detti corpi idrici degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al Piano di tutela delle acque è rilasciata dalla Regione.
2. I procedimenti di autorizzazione avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle di cui al presente articolo.
Art. 23. Progetti candidati a finanziamento con risorse pubbliche [4]
1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche.
2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi dall’ente presso il quale è stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.
Art. 24. Disposizioni di etica pubblica
1. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2012, n. 622 (Disposizioni in materia di etica pubblica e integrazione dell’anagrafe pubblica della Giunta regionale - DGR 1125 del 4 maggio 2010), in materia di scambio di doni di cortesia in occasione o a margine di visite ufficiali o di incontri di membri del Governo regionale, o loro delegati, con autorità italiane o straniere ovvero in relazione ad altri doni o benefici eventualmente offerti in altre situazioni connesse al ruolo di membro del Governo regionale, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012 i seguenti capitoli :
a) Parte entrata - UPB 03.04.02., capitolo 3065045 denominato “
b) Parte spesa - UPB 00.03.01., capitolo 1471 denominato “
Art. 25. (Abrogazione norme)
1. In applicazione dell’articolo 11, comma 6 sexies, della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 52 della