Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 25/05/2012 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Definizione delle professioni turistiche e declaratoria delle funzioni |
Art. 3. Requisiti per l’esercizio delle professioni |
Art. 4. Esonero parziale dall’esame |
Art. 5. Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento |
Art. 6. (Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea) |
Art. 7. Esami di abilitazione |
Art. 8. Formazione professionale |
Art. 9. (Sanzioni amministrative, vigilanza e controllo) |
Art. 10. Norma transitoria |
Art. 10 bis. (Disposizioni finali) |
§ IV.7.37 - L.R. 25 maggio 2012, n. 13.
Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province.
(B.U. 29 maggio 2012, n. 77)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale in materia, definisce e disciplina le attività professionali turistiche di accompagnamento, in attuazione del
2. La Regione disciplina l’esercizio in Puglia delle attività di cui al comma 1 al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’offerta dei servizi nell’ambito del settore, nonché a tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali.
Art. 2. Definizione delle professioni turistiche e declaratoria delle funzioni
1. La Regione Puglia definisce le attività professionali turistiche sulla base di quanto previsto dal Titolo II (Professioni e formazione nel settore turistico) - Capo I (Professioni turistiche), articolo 6 (Definizione), del
2. I relativi profili e funzioni sono definiti secondo quanto di seguito indicato:
a) è guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto, musei, gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici, ville storiche, masserie fortificate, complessi architettonici e urbanistici, o comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati. La guida turistica, nello svolgimento della propria attività professionale di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e aggiornata diffusione della conoscenza del patrimonio e si impegna alla sensibilizzazione e all’educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati;
b) è accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone, in viaggi organizzati, sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assicura assistenza ai partecipanti, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.
3. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non possono svolgere attività estranee alla loro professione. Il divieto comprende l’esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili [1].
Art. 3. Requisiti per l’esercizio delle professioni
1. Per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con
b) abilitazione all’esercizio della professione conseguita mediante il superamento del relativo esame di abilitazione professionale;
c) maggiore età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana;
e) [idoneità psico-fisica all’esercizio della specifica attività professionale] [2];
f) godimento dei diritti civili e politici.
2. [L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio della professione nell’ambito territoriale della regione Puglia] [3].
3. [L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico consente l’esercizio dell’attività su tutto il territorio nazionale e all’estero] [4].
4. La guida turistica e l’accompagnatore possono altresì sostenere un apposito esame, effettuato a cura delle Province, relativo all’accertamento della padronanza di una o più lingue straniere.
Art. 4. Esonero parziale dall’esame
1. Le guide turistiche che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella regione Puglia, devono sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l’esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza dei luoghi di culto, di musei, di gallerie, di monumenti, di scavi archeologici, di ville storiche, di masserie fortificate, di complessi architettonici e urbanistici.
Art. 5. Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento
1. La Regione, con propri atti amministrativi e sentite le province, si riserva di promuovere specifiche forme di accreditamento, rivolte in particolare alle guide turistiche e non vincolanti per l’esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici.
2. [La Provincia istituisce elenchi riferiti a ciascuna delle professioni turistiche di cui alla presente legge, ai quali sono rispettivamente iscritti coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dell’attestato di abilitazione, rilasciato previo superamento del relativo esame, e dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3. I relativi dati sono trasmessi in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il costante aggiornamento degli stessi e resi pubblici sul portale turistico regionale (www.viaggiareinpuglia.it) ] [5].
3. [In ordine alla tenuta degli elenchi, le Province provvedono alle attività finalizzate ad accertare il possesso dei titoli e delle capacità professionali] [6].
4. La Provincia rilascia l’attestato di abilitazione e apposito tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l’attività professionale [7].
Art. 6. (Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea) [8]
1. Ai cittadini di altri Stati membri delI’Unione europea che intendano svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cul al
Art. 7. Esami di abilitazione [9]
1. L’esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l’esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi che possono essere successivamente modificati, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell’Unione europea.
2. Le Province, al termine degli esami di abilitazione, trasmettono telematicamente alla Regione i nominativi dei soggetti abilitati, per la pubblicazione sul portale www.viaggiareinpuglia.it.
Art. 8. Formazione professionale
1. Nel rispetto delle direttive regionali, le Province, singole o associate, possono organizzare specifici percorsi formativi relativi alla figura di guida turistica.
Art. 9. (Sanzioni amministrative, vigilanza e controllo) [10]
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) mille euro per l’esercizio dell’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione;
b) cinquecento euro per il mancato rispetto del divieto di cui all’articolo 2, comma 3;
c) cinquanta euro per la mancata esibizione del tesserino.
2. Fatte salve le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività professionali turistiche di cui alla presente legge e applicano le sanzioni amministrative previste nel comma 1 in osservanza delle disposizioni della
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 10. Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, è riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico a coloro che hanno già esercitato in Puglia le attività di cui al comma 2 dell’articolo 2.
2. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico è riconosciuta a coloro che alla data di entrata in vigore del presente comma sono in possesso del diploma di qualifica professionale di guida turistica o accompagnatore turistico, rilasciati da istituti scolastici pubblici o parificati pugliesi, nonché a coloro che hanno conseguito in Puglia l’attestato di qualifica professionale di guida turistica o accompagnatore turistico, all’esito di appositi corsi formativi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale [11].
Art. 10 bis. (Disposizioni finali) [12]
1. La Regione Puglia adotta, entro il 31 dicembre 2012, gli atti amministrativi di cui all’articolo 7 (Esami di abilitazione), nonché il regolamento di cui all’articolo 10 (Norma transitoria).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della
[4] Comma abrogato dall'art. 2 della
[5] Comma abrogato dall'art. 3 della
[6] Comma abrogato dall'art. 3 della
[7] Comma così modificato dall'art. 16 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[11] Comma abrogato dall'art. 7 della
[12] Articolo aggiunto dall'art. 8 della