Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 21/12/2015 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2014 risultanti dal Rendiconto generale e dal riaccertamento straordinario) |
Art. 2. Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2014 risultanti dal Rendiconto generale e dal riaccertamento straordinario) |
Art. 3. Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2014) |
Art. 4. Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2014) |
Art. 5. Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2014) |
Art. 6. Disposizioni in materia di armonizzazione contabile in attuazione delle disposizioni del d.lgs. 118/2011) |
Art. 7. Modifica alla l.r. 19/2012) |
Art. 8. Modifica alla l.r. 20/2000) |
Art. 9. Disposizioni in materia di attività produttive) |
Art. 10. Modifiche alla l.r. 38/1996) |
Art. 11. Modifiche alla l.r. 7/1995) |
Art. 12. Modifica alla l.r. 11/2003) |
Art. 13. Modifica alla l.r. 22/2011) |
Art. 14. Modifica alla l.r. 4/2010) |
Art. 15. Controlli e sanzioni in materia ambientale e modifica alla l.r. 3/2012) |
Art. 16. Disposizioni in materia di funzioni delle Province) |
Art. 17. Modifica alla l.r. 13/2015) |
Art. 18. Disposizioni in materia di aree protette) |
Art. 19. Modifica alla l.r. 10/1997) |
Art. 20. Variazione allo stato di previsione della entrata e della spesa 2015) |
Art. 21. Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2015/2017) |
Art. 22. Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 36/2014) |
Art. 23. Modifiche ed integrazioni ai prospetti, elenchi, allegati alla l.r. 37/2014) |
Art. 24. Allegati) |
Art. 25. Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.3.119 - L.R. 21 dicembre 2015, n. 28.
Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017
(B.U. 23 dicembre 2015, n. 115 - Suppl. n. 11)
Capo I
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015
Art. 1. Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2014 risultanti dal Rendiconto generale e dal riaccertamento straordinario)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2014, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
Art. 2. Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2014 risultanti dal Rendiconto generale e dal riaccertamento straordinario)
1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2014, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
Art. 3. Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2014)
1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2014, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 4. Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2014)
1. A seguito della
Art. 5. Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2014)
1. Gli importi dei mutui da riautorizzare di cui alla
a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 41.460.823,93 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera a), della
b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.170.924,92 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera b), della
c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera c), della
d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 61.683.888,73 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera d), della
e) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.817.481,29 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera e), della
f) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.357.322,20 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera f), della
g) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 0,00 per effetto dell’articolo 24, comma 1, della
h) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 23.827.940,88 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera g), della
i) relativamente all’anno 2013 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 7.013.452,24 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera h), della
j) relativamente all’anno 2014 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 19.787.900,22 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera i), della
Capo II
Disposizione in materia di entrate di spese. Modificazioni di disposizioni legislative
Art. 6. Disposizioni in materia di armonizzazione contabile in attuazione delle disposizioni del
1. In attuazione a quanto previsto dall’articolo 39, comma 10, del
a) il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, quale ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati;
b) il bilancio finanziario gestionale, quale riparto delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, assegnando ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese.
2. Per l’anno 2015, la Regione si avvale della facoltà di proroga concessa dagli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del
Art. 7. Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 8. Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 9. Disposizioni in materia di attività produttive)
1. L’importo di euro 2.402.461,32 iscritto a carico della UPB 31401 per euro 1.150.000,00, della UPB 31402 per euro 852.461,32 e della UPB 31607 per euro 400.000,00, derivante da economie vincolate del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese, è destinato alle finalità di seguito elencate:
a) euro 402.461,32 per le finalità di cui all’articolo 14 della
b) euro 600.000,00 per le finalità di cui all’articolo 15 della
c) euro 100.000,00 per le finalità di cui all’articolo 25 della
d) euro 200.000,00 per le finalità di cui all’articolo 34 della
e) euro 300.000,00 per interventi finalizzati alla creazione di nuove imprese artigiane;
f) euro 400.000,00 per interventi di digitalizzazione delle imprese artigiane;
g) euro 400.000,00 per assistenza tecnica alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per i progetti di sostegno all’internazionalizzazione di cui all’articolo 1 della
2. I contributi concessi ai Comuni alla data di entrata in vigore di questa legge per gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), della
a) gli interventi realizzati siano relativi a opere funzionalmente complete e immediatamente fruibili;
b) l’entità della spesa di ciascun intervento realizzato e la corrispondente somma erogata mantengano il rapporto previsto dal relativo bando.
Art. 10. Modifiche alla
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della
“b) contributi per il pagamento degli oneri relativi al personale con rapporto di lavoro di natura dipendente e alla formazione dello stesso personale, degli oneri relativi alle altre forme di lavoro flessibile, compresi i tirocini formativi e l’integrazione oraria dei lavoratori in utilizzo;”.
2. Al comma 2 dell’articolo 17 della
3. Il comma 3 dell’articolo 17 della
“3. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), è determinato dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari e può essere ridefinito in sede di assestamento del bilancio annuale in relazione alle variazioni di spesa successivamente intervenute. La quantificazione del contributo è effettuata dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale.”.
Art. 11. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della
2. L’articolo 34 bis della
3. Il comma 2 dell’articolo 41 della
4. All’alinea del comma 3 dell’articolo 41 della
5. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 41 della
6. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 41 della
7. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 41 della
8. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 41 della
9. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 41 della
10. Le abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 di questo articolo decorrono dal 1° gennaio 2016. Da tale data e fino all’adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 3 della
a) 35 per cento alla Regione, per i compiti previsti dalla
b) 17,5 per cento alle Province per l’esercizio delle funzioni di cui alla
c) 7 per cento agli ambiti territoriali di caccia (ATC) destinato alla concessione dei contributi di cui all’articolo 20 della
d) 35 per cento alle Province e agli ATC per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all’articolo 34 della
e) 3,5 per cento agli ATC per le spese sostenute per l’esercizio delle altre funzioni previste dalla
f) 2 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione.
11. Le disposizioni dell’articolo 41 della
Art. 12. Modifica alla
1. All’articolo 5, comma 1, lettera a), della
2. Fino all’adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 3 della
Art. 13. Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.
Art. 14. Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
Art. 15. Controlli e sanzioni in materia ambientale e modifica alla
1. Le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all’articolo 29 quattuordecies del
2. L’articolo 20 della
“Art. 20 (Controlli e sanzioni).
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l’autorità competente esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, del
2. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente articolo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, se il proponente omette di trasmettere la documentazione o le comunicazioni previste nel provvedimento finale;
b) da euro 1.500,00 a euro 5.000,00, per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel provvedimento finale;
c) da euro 2.500,00 a euro 8.000,00, nel caso di modifiche progettuali che incidono sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di VIA;
d) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00, in caso di difformità sostanziali dell’opera o dell’intervento che incidono sulle risultanze dell’atto finale o in caso di violazioni che comportano il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile.
3. Resta in ogni caso salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
4. L’autorità competente irroga le sanzioni amministrative e introita i relativi proventi. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge inerenti i controlli e l’applicazione delle sanzioni disciplinati da questo articolo sono conclusi dai Comuni ai sensi della normativa previgente. I Comuni interessati provvedono a informare tempestivamente l’autorità competente sullo stato delle attività svolte.
Art. 16. Disposizioni in materia di funzioni delle Province)
1. L’esercizio della funzione: “
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1 trova applicazione il terzo periodo del comma 427 dell’articolo 1 della
3. Per l’anno 2015 dall’attuazione dei commi precedenti non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto degli equilibri complessivi.
4. Per l’anno 2015 è autorizzato un contributo straordinario a favore delle Province per l’esercizio delle funzioni non fondamentali di cui alla
Art. 17. Modifica alla
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province) le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2016”.
Art. 18. Disposizioni in materia di aree protette)
1. Per l’anno 2015 è autorizzato un contributo di complessivi euro 1.178.335,37, iscritto a carico dell’UPB 42501, al fine di assicurare la funzionalità degli enti gestori delle aree protette finanziati con il programma di cui all’articolo 7 della
2. La Giunta regionale effettua il riparto del contributo di cui al comma 1, dando priorità alle aree protette regionali.
Art. 19. Modifica alla
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 quinquies della
“f) detenere animali in gabbia se non per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario ovvero per il tempo necessario al loro trasporto fino all’arrivo a destinazione. In quest’ultimo caso sono consentite soste ma la temporanea detenzione in gabbia può protrarsi sino ad un massimo di un’ora a condizione che siano garantite all’animale la sufficiente aerazione e ventilazione, la protezione dal caldo, dal freddo e dalle intemperie e l’acqua costantemente a disposizione;”.
Capo III
Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017. Disposizioni finanziarie
Art. 20. Variazione allo stato di previsione della entrata e della spesa 2015)
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio 2015 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nella Tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2015”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2015 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nella Tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2015”.
Art. 21. Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2015/2017)
1. Allo stato di previsione della entrata del bilancio triennale 2015/2017 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nella Tabella 3 “Elenco delle variazioni apportate alla competenza per UPB di entrata del Bilancio 2015/2017”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio triennale 2015/2017 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nella Tabella 4 “Elenco delle variazioni apportate alla competenza per UPB di spesa del Bilancio 2015/2017”.
Art. 22. Modifica alle tabelle allegate alla
1. Gli allegati alla
a) la Tabella A “Finanziamento per l’anno 2015 delle leggi regionali continuative e ricorrenti” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge;
b) la Tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata a questa legge;
c) la Tabella C “Autorizzazioni di spesa per l’anno 2015" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata a questa legge;
d) la Tabella D “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata a questa legge;
e) la Tabella E “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge.
Art. 23. Modifiche ed integrazioni ai prospetti, elenchi, allegati alla
1. Gli allegati alla
a) il Prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” già sostituito dall’Allegato A della
b) il Prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato a questa legge;
c) l’Elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato a questa legge.
2. Sono altresì aggiornati i seguenti riepiloghi e prospetti relativi al bilancio di previsione 2015/2017 ai fini conoscitivi (Allegato A):
a) il Riepilogo generale delle entrate e delle spese per titoli;
b) il Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli;
c) il Prospetto dimostrativo della permanenza degli equilibri di bilancio;
d) la composizione dell’accantonamento al Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.
Art. 24. Allegati)
1. A questa legge è allegata la Nota integrativa, predisposta ai sensi dell’articolo 50 del
Art. 25. Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
Omissis)