Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali |
Data: | 03/04/2015 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Funzioni trasferite) |
Art. 3. (Modalità di trasferimento delle funzioni) |
Art. 4. (Modalità di trasferimento del personale) |
Art. 5. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 6. (Norme transitorie e finali) |
Art. 7. (Modifiche e abrogazioni) |
Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.3.49 - L.R. 3 aprile 2015, n. 13.
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.
(B.U. 16 aprile 2015, n. 33)
Art. 1. (Oggetto)
1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della
Art. 2. (Funzioni trasferite)
1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all’allegato A.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione.
3. Nel caso di affidamento o di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della
Art. 3. (Modalità di trasferimento delle funzioni)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, della
2. Le deliberazioni indicate al comma 1 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).
4. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all’allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015.
Art. 4. (Modalità di trasferimento del personale)
1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione è inserito in un’apposita dotazione organica provvisoria fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione di cui al comma 4. Da tale data e comunque non oltre il termine indicato al comma 4 medesimo, il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale.
2. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.
3. Dalla data del trasferimento del personale, l’ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi.
4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale dalle Province, la Regione procede, ove necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, con applicazione al personale regionale in servizio prima del trasferimento medesimo delle disposizioni del Capo I del
Art. 5. (Disposizioni finanziarie)
1. Per l’anno 2015, a decorrere dalla data di cui all’articolo 3 si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione.
2. Per le annualità successive all’anno 2015 le somme occorrenti all’esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all’allegato A sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).
Art. 6. (Norme transitorie e finali)
1. Le deliberazioni di cui all’articolo 3, comma 1, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della
3. A decorrere dalla data di cui all’articolo 3, comma 4, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse alle funzioni di cui all’allegato A.
4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della
5. Le deliberazioni di cui all’articolo 3 di questa legge dettano anche le disposizioni necessarie a dare completa attuazione alla
6. I procedimenti di cui all’articolo 19 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) pendenti innanzi alle Province alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dalle Province stesse.
7. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta una o più proposte di legge per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa:
a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all’Allegato A;
b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge.
9. La polizia provinciale esercita le funzioni e i compiti di polizia locale di cui all’articolo 11 della
10. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione.
11. Le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’articolo 7 continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
12. Restano affidate alle Commissioni provinciali per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni svolte ai sensi della
Art. 7. (Modifiche e abrogazioni)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della
2. Al comma 5 dell’articolo 8 della
3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 8 della
4. Al comma 8 dell’articolo 8 della
5. Al comma 1 dell’articolo 2 della
6. Al comma 1 bis dell’articolo 2 della
7. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l’approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell’articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.”.
8. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della
9. La rubrica dell’articolo 5 della
10. All’alinea del comma 1 dell’articolo 5 della
11. Al comma 2 dell’articolo 5 della
12. L'articolo 7 della
"Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale)
1. E' istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da:
a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della
b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio;
f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.
3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".
13. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 bis della
14. Al comma 4 dell’articolo 9 della
15. Al comma 2 dell’articolo 10 bis della
16. Al comma 1 dell’articolo 11 della
17. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della
“b) pubblicazione per estratto nel BUR;”
18. Al comma 3 dell’articolo 15 della
19. Al comma 3 dell’articolo 16 della
20. Al comma 01 dell’articolo 17 della
21. Al comma 2 dell’articolo 18 della
22. Al comma 5 dell’articolo 19 della
23. Al comma 8 dell’articolo 19 della
24. Al comma 9 dell’articolo 19 della
25. Al comma 6 dell’articolo 21 della
26. Al comma 2 dell’articolo 22 della
27. Al comma 3 dell’articolo 22 della
28. Al comma 5 dell’articolo 22 della
29. Al comma 4 dell’articolo 27 della
30. Al comma 1 dell’articolo 27 bis della
31. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 27 bis della
32. Al comma 6 dell’articolo 27 bis della
33. Al comma 8 ter dell’articolo 29 della
34. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 39 della
35. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 41 della
“a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all’articolo 29;”.
36. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 41 della
37. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. La Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attività formative.” .
38. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
39. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 della
40. Al comma 1 dell’articolo 20 della
41. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della
42. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 22 della
43. Al comma 1 dell’articolo 27 della
44. Al comma 1 dell’articolo 4 della
45. Al comma 2 dell’articolo 9 della
46. Al comma 3 dell’articolo 8 della
47. L'articolo 4 della
"Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale)
1. E' istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge e in particolare sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque.
2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello statale e operanti nel territorio regionale. Della Commissione fa parte un ittiologo.
3. La composizione e le modalità di nomina e funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".
48. Al comma 1 dell’articolo 7 della
49. Al comma 2 dell’articolo 12 della
50. Al comma 3 dell’articolo 12 della
51. Al comma 1 dell’articolo 24 della
52. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 29 della
53. Al comma 1 dell’articolo 7 della
54. Al comma 4 dell’articolo 14 della
55. Al comma 5 dell’articolo 14 della
56. Al comma 4 dell’articolo 53 della
57. Al comma 2 dell’articolo 54 della
58. Al comma 3 dell’articolo 2 della
59. Al comma 1 dell’articolo 10 della
60. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della
61. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della
62. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della
63. Al comma 2 bis dell’articolo 23 della
64. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”) è sostituito dal seguente:
“5. L’Autorità di bacino regionale può emanare disposizioni atte a razionalizzare quanto previsto dall’articolo 19 delle Norme di Attuazione del PAI regionale, in particolare a riguardo dei termini per l’aggiornamento delle aree di rischio.”.
65. Al comma 1 dell’articolo 2 della
66. Ai commi 6 e 7 dell’articolo 2 della
67. Al comma 2 dell’articolo 6 della
68. Al comma 1 dell’articolo 8 della
69. Sono abrogati:
a) l’articolo 6; l’articolo 7, comma 1, lettera h); l’articolo 8, commi 9 e 10, della
b) l’articolo 2, commi 3 e 6; l’articolo 3, commi 3, 5 e 6; l’articolo 6; l’articolo 7 bis, comma 4, lettera b); l’articolo 11, comma 2, lettera b); l’articolo 18, comma 2, lettera a); l’articolo 37, comma 2, lettera a); l’articolo 41, comma 3, lettera b); l’articolo 42, comma 3, lettera b), della
c) l’articolo 1, comma 2; l’articolo 2; l’articolo 3; l’articolo 4, commi 1 bis, 1 ter e 2; l’articolo 5; l’articolo 6; l’articolo 7; l’articolo 8; l’articolo 9; l’articolo 10 della
d) la
e) l’articolo 8, comma 3; l’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h); l’articolo 15, comma 2; l’articolo 20 bis della
f) gli articoli 72 e 73 della
g) l’articolo 6, comma 2, lettera d); l’articolo 16, comma 2; l’articolo 20 della
h) l’articolo 22, comma 5, della
i) l’articolo 12, comma 3; l’articolo 13 della
l) l’articolo 7, comma 3; l’articolo 8; l’articolo 23, comma 2; l’articolo 31 della
m) l’articolo 7, comma 3, della
n) l’articolo 4; l’articolo 6, comma 2, lettera d); l’articolo 7, comma 2, lettera a), numero 4); l’articolo 8, commi 2 e 3, della
o) l’articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2); l’articolo 8, comma 2, lettera c), della
p) l’articolo 3, comma 1; l’articolo 4, comma 3, lettera g), della
q) l’articolo 6, comma 3 bis, della
70. Sono abrogate altresì le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge.
Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.