§ 2.3.49 - L.R. 3 aprile 2015, n. 13.
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:03/04/2015
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Funzioni trasferite)
Art. 3.  (Modalità di trasferimento delle funzioni)
Art. 4.  (Modalità di trasferimento del personale)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 6.  (Norme transitorie e finali)
Art. 7.  (Modifiche e abrogazioni)
Art. 8.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.3.49 - L.R. 3 aprile 2015, n. 13.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

(B.U. 16 aprile 2015, n. 33)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell’accordo sancito ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell’11 settembre 2014.

 

     Art. 2. (Funzioni trasferite)

1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all’allegato A.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione.

3. Nel caso di affidamento o di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015), la Giunta regionale applica le disposizioni contenute nel medesimo comma, sulla base degli indirizzi dettati dall’Assemblea legislativa regionale.

 

     Art. 3. (Modalità di trasferimento delle funzioni)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all’effettivo trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l’individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento.

2. Le deliberazioni indicate al comma 1 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL).

4. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all’allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015.

 

     Art. 4. (Modalità di trasferimento del personale)

1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione è inserito in un’apposita dotazione organica provvisoria fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione di cui al comma 4. Da tale data e comunque non oltre il termine indicato al comma 4 medesimo, il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale.

2. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

3. Dalla data del trasferimento del personale, l’ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi.

4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale dalle Province, la Regione procede, ove necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, con applicazione al personale regionale in servizio prima del trasferimento medesimo delle disposizioni del Capo I del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’anno 2015, a decorrere dalla data di cui all’articolo 3 si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione.

2. Per le annualità successive all’anno 2015 le somme occorrenti all’esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all’allegato A sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).

 

     Art. 6. (Norme transitorie e finali)

1. Le deliberazioni di cui all’articolo 3, comma 1, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nonchè quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento della medesima funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare.

3. A decorrere dalla data di cui all’articolo 3, comma 4, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse alle funzioni di cui all’allegato A.

4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuna delle Province non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

5. Le deliberazioni di cui all’articolo 3 di questa legge dettano anche le disposizioni necessarie a dare completa attuazione alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della medesima l.r. 4/2015. Si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3, e nell’articolo 4 di questa legge, nonché nei commi 2, 3 e 4 di questo articolo.

6. I procedimenti di cui all’articolo 19 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) pendenti innanzi alle Province alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dalle Province stesse.

7. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta una o più proposte di legge per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della legge 56/2014.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa:

a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all’Allegato A;

b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge.

9. La polizia provinciale esercita le funzioni e i compiti di polizia locale di cui all’articolo 11 della l.r. 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale) all’interno dei rispettivi enti sino all’emanazione di eventuali disposizioni statali in materia di polizia provinciale. In particolare, la polizia provinciale continua ad esercitare i compiti di vigilanza anche nell’ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi di questa legge.

10. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione.

11. Le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’articolo 7 continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

12. Restano affidate alle Commissioni provinciali per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni svolte ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente).

 

     Art. 7. (Modifiche e abrogazioni)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), le parole: “, anche sulla base delle proposte degli enti delegati,” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “ed è trasmesso alla giunta regionale” sono soppresse.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 16/1990 la parola: “provinciale” è sostituita dalla parola: “regionale”.

4. Al comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “regolamento dell’ente delegato. Il regolamento” sono sostituite dalle parole: “deliberazione della giunta regionale. La deliberazione”.

5. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente), le parole: “Le Province autorizzano e finanziano annualmente” sono sostituite dalle parole: “La Regione può finanziare”.

6. Al comma 1 bis dell’articolo 2 della l.r. 21/1992 le parole: “La Regione emana i criteri relativi all’autorizzazione e” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi”.

7. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l’approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell’articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.”.

8. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 7/1995 le parole: “da parte delle Province” sono soppresse.

9. La rubrica dell’articolo 5 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “(Ambiti provinciali)”.

10. All’alinea del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 7/1995, le parole “I piani faunistico-venatori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale”.

11. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 7/1995 la parola: “provinciale” è sostituita con la parola: “regionale”.

12. L'articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. E' istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5.

2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da:

a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;

b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio;

f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".

13. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 7/1995 le parole: “dalle Province,” sono soppresse.

14. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 7/1995 le parole: “dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale,” sono sostituite dalle parole: “del piano faunistico-venatorio regionale”.

15. Al comma 2 dell’articolo 10 bis della l.r. 7/1995 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”.

16. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 7/1995 le parole: “delle amministrazioni provinciali,” sono soppresse.

17. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“b) pubblicazione per estratto nel BUR;”

18. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 7/1995 le parole: “della Provincia e” e le parole: “sia della Provincia che” sono soppresse.

19. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole: “Provincia di residenza” sono sostituite dalla parola: “Regione”.

20. Al comma 01 dell’articolo 17 della l.r. 7/1995 le parole: “e delle Province” sono soppresse.

21. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 7/1995 le parole: “Il presidente della provincia” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale”.

22. Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 la parola: “provinciale” è soppressa.

23. Al comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 le parole: “e li comunica alla Regione” sono soppresse.

24. Al comma 9 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 le parole: “alla Provincia e” e le parole: “provinciale o” sono soppresse.

25. Al comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 7/1995 le parole: “e alla provincia,” sono soppresse.

26. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: “sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e la provincia interessata” sono sostituite dalle parole: “sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” .

27. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: “le province” sono sostituite dalle parole: “gli ATC”.

28. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: “le province” sono sostituite dalle parole: “gli ATC” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale”.

29. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 7/1995 le parole: “provincia di residenza” sono sostituite dalla parola: “Regione”.

30. Al comma 1 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: “delle Province” sono soppresse.

31. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: “e delle Province” sono soppresse.

32. Al comma 6 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: “dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale”.

33. Al comma 8 ter dell’articolo 29 della l.r. 7/1995 la parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”.

34. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 7/1995 le parole: “alla provincia competente” sono sostituite dalle parole: “alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia”.

35. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all’articolo 29;”.

36. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 le parole “50 per cento alle Province e” sono sostituite dalle parole: “45 per cento”.

37. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attività formative.” .

38. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), le parole : “, alle Comunità montane e alle Province” sono sosti-tuite dalle parole: “e alle Unioni montane”.

39. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 45/1998 le parole: “tra le Province” sono soppresse.

40. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 45/1998 le parole: “, le Province ed i Comuni” sono sostituite dalle parole: “e gli enti locali”.

41. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 45/1998 le parole: “dal Presidente della Provincia” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale”.

42. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 22 della l.r. 45/1998 sono soppresse rispettivamente le parole: “, le Province” e le parole: “, delle Province”.

43. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 45/1998 le parole: “le Province, i Comuni e le Comunità montane” sono sostituite dalle parole: “gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione”.

44. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: “ il Comitato istituzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale svolge le funzioni di Comitato istituzionale”.

45. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/1999 le parole: “e le Province” sono soppresse.

46. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), le parole: “le Comunità montane e le Province interessate,” sono soppresse.

47. L'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. E' istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge e in particolare sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque.

2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello statale e operanti nel territorio regionale. Della Commissione fa parte un ittiologo.

3. La composizione e le modalità di nomina e funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".

48. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 11/2003 le parole: “, sentite le Province,” sono soppresse.

49. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 11/2003 le parole: “all’azienda sanitaria locale competente per territorio, che ne riferisce alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla struttura competente dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)”.

50. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 11/2003 le parole: “la Provincia, su proposta dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio,” sono sostituite dalle parole: “l’ASUR”.

51. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 11/2003 le parole: “le Province e” sono soppresse ed è soppresso altresì il secondo periodo.

52. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 11/2003 le parole: “alla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.

53. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: “le Province approvano” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale approva”.

54. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: “alla Provincia e” sono soppresse.

55. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 le parole: “e alla Provincia” sono soppresse.

56. Al comma 4 dell’articolo 53 della l.r. 9/2006 le parole: “, le Province” sono soppresse.

57. Al comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 9/2006 le parole: “e alle Province” sono soppresse.

58. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), le parole: “sentite le Province,” sono sostituite dalla parola: “sentito”.

59. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: “alle Province” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.

60. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), le parole: “, previa verifica di conformità da parte della Regione” sono soppresse.

61. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 4/2010 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.

62. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 4/2010 le parole: “in collegamento con le Province,” sono soppresse.

63. Al comma 2 bis dell’articolo 23 della l.r. 4/2010 le parole: “e dalle Province” sono soppresse.

64. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”) è sostituito dal seguente:

“5. L’Autorità di bacino regionale può emanare disposizioni atte a razionalizzare quanto previsto dall’articolo 19 delle Norme di Attuazione del PAI regionale, in particolare a riguardo dei termini per l’aggiornamento delle aree di rischio.”.

65. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua), le parole: “, in qualità di Autorità idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo),” sono soppresse.

66. Ai commi 6 e 7 dell’articolo 2 della l.r. 31/2012, le parole: “in qualità di Autorità idraulica” sono soppresse.

67. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), le parole: “competente per territorio congiuntamente alla Regione” sono soppresse.

68. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 6/2013 le parole: “, le Province” sono soppresse .

69. Sono abrogati:

a) l’articolo 6; l’articolo 7, comma 1, lettera h); l’articolo 8, commi 9 e 10, della l.r. 16/1990;

b) l’articolo 2, commi 3 e 6; l’articolo 3, commi 3, 5 e 6; l’articolo 6; l’articolo 7 bis, comma 4, lettera b); l’articolo 11, comma 2, lettera b); l’articolo 18, comma 2, lettera a); l’articolo 37, comma 2, lettera a); l’articolo 41, comma 3, lettera b); l’articolo 42, comma 3, lettera b), della l.r. 7/1995;

c) l’articolo 1, comma 2; l’articolo 2; l’articolo 3; l’articolo 4, commi 1 bis, 1 ter e 2; l’articolo 5; l’articolo 6; l’articolo 7; l’articolo 8; l’articolo 9; l’articolo 10 della l.r. 2/1996;

d) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 43 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio);

e) l’articolo 8, comma 3; l’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h); l’articolo 15, comma 2; l’articolo 20 bis della l.r. 45/1998;

f) gli articoli 72 e 73 della l.r. 10/1999;

g) l’articolo 6, comma 2, lettera d); l’articolo 16, comma 2; l’articolo 20 della l.r. 13/1999;

h) l’articolo 22, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato);

i) l’articolo 12, comma 3; l’articolo 13 della l.r. 32/2001;

l) l’articolo 7, comma 3; l’articolo 8; l’articolo 23, comma 2; l’articolo 31 della l.r. 11/2003;

m) l’articolo 7, comma 3, della l.r. 36/2005;

n) l’articolo 4; l’articolo 6, comma 2, lettera d); l’articolo 7, comma 2, lettera a), numero 4); l’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);

o) l’articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2); l’articolo 8, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2010;

p) l’articolo 3, comma 1; l’articolo 4, comma 3, lettera g), della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);

q) l’articolo 6, comma 3 bis, della l.r. 6/2013.

70. Sono abrogate altresì le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

ALLEGATO