§ 6.3.114 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 37.
Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:30/12/2014
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di armonizzazione contabile)
Art. 2.  (Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione)
Art. 3.  (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti)
Art. 4.  (Entrate extra - tributarie)
Art. 5.  (Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)
Art. 6.  (Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie)
Art. 7.  (Entrate per contabilità speciali)
Art. 8.  (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 9.  (Spese per assetto istituzionale e organizzativo)
Art. 10.  (Spese per la programmazione e il bilancio)
Art. 11.  (Spese per lo sviluppo economico)
Art. 12.  (Spese per il territorio e ambiente)
Art. 13.  (Spese per servizi alla persona ed alla comunità)
Art. 14.  (Spese per contabilità speciali)
Art. 15.  (Stato di previsione della spesa)
Art. 16.  (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza)
Art. 17.  (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)
Art. 18.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 19.  (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 20.  (Fondo di riserva di cassa)
Art. 21.  (Fondo crediti di dubbia esigibilità)
Art. 22.  (Fondo straordinario per investimenti - anno 2015)
Art. 23.  (Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l’anno 2015)
Art. 24.  (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 25.  (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali)
Art. 26.  (Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione)
Art. 27.  (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)
Art. 28.  (Variazioni di bilancio)
Art. 29.  (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza)
Art. 30.  (Disposizioni per la finalizzazione delle risorse al finanziamento del Servizio sanitario regionale)
Art. 31.  (Semplificazioni procedurali)
Art. 32.  (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017)
Art. 33.  (Allegati al bilancio)
Art. 34.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.114 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 37. [1]

Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017

(B.U. 31 dicembre 2014, n. 120)

 

Titolo I

Approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dello stato di previsione della spesa

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di armonizzazione contabile)

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nell’anno 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali sono affiancati quelli previsti dal comma 1 del predetto articolo 11, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015/2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014, svolge funzione autorizzatoria.

 

     Art. 2. (Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione)

1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l’anno 2015, nei complessivi importi di euro 3.051.922.292,00 in termini di competenza e di euro 4.145.201.264,46 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

 

     Art. 3. (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti)

1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall’Unione Europea sono previste, per l’anno 2015, nei complessivi importi di euro 258.077.708,58 in termini di competenza e di euro 323.482.950,17 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo Il dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

 

     Art. 4. (Entrate extra - tributarie)

1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l’anno 2015 nei complessivi importi di euro 122.787.012,99 in termini di competenza e di euro 226.869.347,99 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

 

     Art. 5. (Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)

1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l’anno 2015, nei complessivi importi di euro 20.333.000,00 in termini di competenza e di euro 678.616.501,36 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

 

     Art. 6. (Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie)

1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l’anno 2015, nei complessivi importi di euro 396.176.134,70 in termini di competenza e di euro 35.000.000,00 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

 

     Art. 7. (Entrate per contabilità speciali)

1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l’anno 2015, nei complessivi importi di euro 40.412.073,00 in termini di competenza e di euro 40.412.073,00 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

 

     Art. 8. (Stato di previsione dell’entrata)

1. E’ approvato lo stato di previsione dell’entrata per l’anno 2015 nei complessivi importi di euro 4.873.796.524,42 in termini di competenza e di euro 5.804.871.036,53 in termini di cassa (Allegato 1).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l’anno 2015, in relazione allo stato di previsione dell’entrata di cui al comma 1.

3. E’ altresì autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

 

     Art. 9. (Spese per assetto istituzionale e organizzativo) [2]

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti l’”Assetto istituzionale e organizzativo”, considerate nell’area d’intervento 1 dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l’anno 2015, in complessivi euro 47.324.431,61 di cui euro 45.772.851,14 per spese di parte corrente ed euro 1.551.580,47 per spese in conto capitale ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2015, in complessivi euro 47.324.431,61.

 

     Art. 10. (Spese per la programmazione e il bilancio) [3]

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la “Programmazione e il bilancio”, considerate nell’area d’intervento 2 dello stato di previsione della spesa, è determinato per l’anno 2015 in complessivi euro 1.312.532.446,46 di cui euro 1.043.378.363,18 per spese di parte corrente ed euro 269.154.083,28 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2015, in complessivi euro 1.037.604.009,88.

 

     Art. 11. (Spese per lo sviluppo economico) [4]

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti lo “Sviluppo economico” considerate nell’area d’intervento 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2015, in complessivi euro 46.428.954,33 di cui euro 17.646.126,00 per spese di parte corrente ed euro 28.782.828,33 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2015, in complessivi euro 69.574.730,04.

 

     Art. 12. (Spese per il territorio e ambiente) [5]

1. L’ ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti il “Territorio e ambiente” considerate nell’area d’intervento 4 dello stato di previsione della spesa è determinato per l’anno 2015, in complessivi euro 121.731.308,94 di cui euro 120.282.123,11 per spese di parte corrente ed euro 1.449.185,83 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2015, in complessivi euro 121.731.308,94.

 

     Art. 13. (Spese per servizi alla persona ed alla comunità) [6]

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti i “Servizi alla persona ed alla comunità” considerate nell’area d’intervento 5 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2015, in complessivi euro 2.944.191.175,38 di cui euro 2.894.171.175,38 per spese di parte corrente ed euro 50.020.000,00 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2015 in complessivi euro 3.197.093.395,02.

 

     Art. 14. (Spese per contabilità speciali)

1. Le spese per contabilità speciali considerate nell’area d’intervento 6 dello stato di previsione della spesa, sono previste, per l’anno 2015, nei complessivi importi di euro 40.412.073,00 in termini di competenza e di euro 1.224.166.602,04 in termini di cassa, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

 

     Art. 15. (Stato di previsione della spesa)

1. E’ approvato in euro 4.873.796.524,42 in termini di competenza ed in euro 5.697.494.477,53 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 2015 annesso alla presente legge (Allegato 1).

2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2015, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) ed a quelle contenute nella presente legge.

 

     Art. 16. (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza)

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l’anno 2015 annessi alla presente legge (Allegato 1).

 

     Art. 17. (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l’anno 2015 annessi alla presente legge (Allegato 1).

 

Titolo II

Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche

 

     Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all’elenco n. 1 “Spese dichiarate obbligatorie” allegato alla presente legge (Allegato 1).

2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 20 della medesima l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è stabilito, per l’anno 2015, in euro 2.390.000,00 iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 19. (Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l’anno 2015, in euro 292.000,00 iscritto a carico dell’UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.

2. L’utilizzo del fondo di cui al comma 1 è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 31/2001 in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 39 del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 20. (Fondo di riserva di cassa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l’anno 2015, in euro 400.000.000,00 iscritto a carico dell’UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 21. (Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del medesimo decreto, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa a carico dell’UPB 2.08.24, del Fondo denominato “Fondo crediti di dubbia esigibilità” per l’importo di euro 2.626.005,30.

 

     Art. 22. (Fondo straordinario per investimenti - anno 2015)

1. Per l’anno 2015 è istituito il Fondo straordinario per investimenti a carico della nuova UPB 2.08.29 dello stato di previsione della spesa del bilancio per complessivi euro 35.000.000,00.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede al riparto del Fondo di cui al comma 1 sulla base delle priorità d’investimento compatibili con le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

3. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 non è utilizzabile per l’imputazione di atti di spesa.

4. Alla copertura del Fondo istituito ai sensi del comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte a carico dell’UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata - capitolo 50101046, euro 35.000.000,00.

 

     Art. 23. (Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l’anno 2015)

1. Per assicurare l’equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2015, è autorizzata, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 35.000.000,00, di cui al prospetto n. 1 allegato alla presente legge, con le modalità ed alle condizioni di cui all’articolo 25.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all’UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 24. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2005 nell’importo di euro 41.460.823,93;

b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2006 nell’importo di euro 54.170.924,92;

c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2007 nell’importo di euro 51.056.400,29;

d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2008 nell’importo di euro 61.683.888,73;

e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2009 nell’importo di euro 51.817.481,29;

f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2010 nell’importo di euro 50.357.322,20;

g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2012 nell’importo di euro 23.827.940,88;

h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2013 nell’importo di euro 7.013.452,24;

i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2014 nell’importo di euro 19.787.900,22.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 25. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all’emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 23 e 24, fino all’importo massimo di euro 396.176.134,70 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l’entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite percentuale stabilito dall’articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;

b) all’estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;

c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall’anticipata estinzione del debito in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l’ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione di convenienza economica ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all’adozione degli atti di emissione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.

5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alle UPB 20808 e 20814, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.

6. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico delle UPB 20814 e 20815 il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond.

7. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 5, iscritte a carico delle UPB 20808, 20814 e 20815. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all’ammortamento sintetico del debito.

8. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.

9. La possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati è subordinata all’attestazione regionale da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente e la condizione di equilibrio strutturale del bilancio, da verificarsi con le modalità e nei termini previsti all’articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

 

     Art. 26. (Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l.r. 31/2001, le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dall’Unione Europea, stimate per l’anno 2015 negli importi indicati nel prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate” ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell’entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa secondo le corrispondenze risultanti dal medesimo prospetto.

 

Titolo III

Disposizioni diverse

 

     Art. 27. (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 1, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l’anno 2015, mediante atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato, vincolati a scopi specifici e per l’iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall’Unione Europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per la iscrizione delle relative spese.

 

     Art. 28. (Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale, le variazioni di cui all’articolo 29 della l.r. 31/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 29. (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza)

1. Ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del d.lgs. 118/2011 gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione della spesa costituiscono limite all’assunzione degli impegni nonché all’assunzione di obbligazioni comunque poste in essere.

2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le autorizzazioni di spesa ed alle leggi regionali vigenti. Gli interventi finanziati dalle leggi regionali di spesa sono riprogrammati in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti in competenza.

3. Al fine di consentire la predisposizione di cronoprogrammi specifici, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, si provvede, tra le diverse attività di ricognizione, anche alla revisione straordinaria degli atti della programmazione regionale in essere.

 

     Art. 30. (Disposizioni per la finalizzazione delle risorse al finanziamento del Servizio sanitario regionale)

1. In attuazione degli articoli 20, 29, comma 1, lettera i), e 30 del d.lgs. 118/2011 le risorse del perimetro sanitario di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 20 non assegnate agli enti del Servizio sanitario regionale o ad altri soggetti possono essere conservate a residui da stanziamento e sono vincolate nel bilancio fino al loro completo utilizzo.

 

     Art. 31. (Semplificazioni procedurali)

1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.

2. Con provvedimento del dirigente del servizio risorse finanziarie e politiche comunitarie è stabilita la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti mediante adeguamento dei relativi stanziamenti di competenza e di cassa, in applicazione del comma 8 dell’articolo 48 della l.r. 31/2001.

 

     Art. 32. (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017)

1. E’ adottato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 12, del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 annesso alla presente legge (Allegato 2 - Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017).

 

     Art. 33. (Allegati al bilancio)

1. Alla presente legge sono allegati:

a) il prospetto “Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2015 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti” (Allegato 3);

b) il prospetto “Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2015-2016-2017 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti” (Allegato 3);

c) il bilancio di previsione 2015/2017, ai fini conoscitivi, redatto secondo lo schema di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 (Allegato 4).

 

     Art. 34. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 18 ottobre 2017, n. 29.

[2] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. 13 aprile 2015, n. 15.

[3] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. 13 aprile 2015, n. 15.

[4] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. 13 aprile 2015, n. 15.

[5] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. 13 aprile 2015, n. 15.

[6] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. 13 aprile 2015, n. 15.