§ 1.4.7 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 43.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari" in attuazione del Decreto legge 10 ottobre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:21/12/2012
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 1 della l.r. 34/1988)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 34/1988)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 2 della l.r. 34/1988)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 3 della l.r. 34/1988)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/1988)
Art. 6.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 7.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.4.7 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari" in attuazione del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213

(B.U. 27 dicembre 2012, n. 124 - Suppl. n. 7)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della l.r. 34/1988)

1. L’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, è assegnato, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un contributo per il funzionamento calcolato su base annua in misura di euro 5.000,00 per ciascun componente. A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun componente, una somma pari ad un quarantatreesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residente nella regione.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere destinato dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso ogni forma di contribuzione a partiti o movimenti politici, secondo quanto previsto negli articoli 1 bis ed 1 ter.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è corrisposto ai gruppi di un solo consigliere, a meno che questi risulti unico eletto o ultimo rimasto di una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni e il gruppo sia corrispondente alla lista medesima.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in quote mensili e può essere periodicamente aggiornato con le modalità previste dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

5. Se nel corso dell’anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

6. Nell’ambito del Consiglio regionale è istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. I dati del sistema sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili per via telematica ai soggetti indicati alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

7. L’Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo ai gruppi e per l’applicazione del presente articolo.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 34/1988)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 34/1988 le parole: “rimborsi spese connessi all’attività del gruppo” sono sostituite dalle parole: “rimborsi spese al personale per le missioni connesse all’attività del gruppo”.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 34/1988 è aggiunta la seguente:

“f bis) acquisto di beni strumentali per l’attività d’ufficio.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 34/1988)

1. L’articolo 2 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. I gruppi consiliari sono tenuti a presentare all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto dell’esercizio dell’anno precedente strutturato secondo apposite linee guida definite ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

2. La mancata presentazione dei rendiconti da parte dei gruppi nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dell’erogazione dei contributi relativi all’anno in corso.

3. I rendiconti dei gruppi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta regionale per il successivo inoltro alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ai fini della verifica di regolarità prevista dai commi 10 e seguenti dell’articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

4. In caso di mancata trasmissione dei rendiconti nel termine di cui al comma 3 e negli altri casi di irregolarità dei rendiconti stessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.
5. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l’impiego del contributo di cui all’articolo 1 secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza del Consiglio.

6. I rendiconti dei gruppi consiliari, a seguito del controllo della Corte dei conti, sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e pubblicati sul sito internet del Consiglio stesso unitamente alla delibera della Corte dei Conti concernente la loro regolarità.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 34/1988)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“2. L’Ufficio di presidenza provvede con spesa a carico del bilancio del Consiglio e nei limiti stabiliti con apposita deliberazione, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l’attività dei gruppi.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all’assegnazione con oneri a carico del bilancio della Regione, di personale entro il limite di spesa del costo per la Regione di una unità appartenente alla categoria D6 per ciascun componente del gruppo. L’individuazione delle singole unità di personale è effettuata dal gruppo con voto unanime dei suoi componenti o, in mancanza, con votazione adottata a maggioranza assoluta. La richiesta del personale, unitamente al verbale della votazione, è inoltrata al Presidente del Consiglio entro i successivi due giorni al fine dell’adozione da parte dell’Ufficio di presidenza dei provvedimenti di competenza nella prima seduta utile.”.

2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituita dalla seguente:

“b) di personale esterno limitatamente alla spesa di una unità di categoria D6 per i gruppi di un solo consigliere; di due unità di categoria D6 per i gruppi da due a tre consiglieri; di tre unità di categoria D6 per i gruppi da quattro a sei consiglieri; di cinque unità di categoria D6 per i gruppi da sette a dieci consiglieri; di sei unità di categoria D6 per i gruppi di oltre 10 consiglieri.”.

3. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 sono abrogati.

4. Il comma 10 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“10. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è stabilito dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta del presidente del gruppo nel limite di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 1, nel modo seguente:

a) per il personale regionale o delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o degli enti ed aziende privati, collocato in aspettativa, il compenso complessivo è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e da un’eventuale ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all’importo definito dall’Ufficio di presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali;

b) per i soggetti di cui al comma 4 il compenso è composto da una quota corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Enti locali per le diverse categorie contrattuali, da individuare nel rispetto delle norme vigenti sull’accesso al pubblico impiego, e da un’eventuale ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all’importo previsto dall’Ufficio di presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali;

c) per i soggetti di cui al comma 5, il compenso è determinato sulla base di appositi criteri fissati dall’Ufficio di Presidenza che tengano conto delle funzioni da svolgere, dei requisiti e della professionalità effettivamente posseduti da ciascun collaboratore, in misura non superiore al trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b).”.

 

     Art. 6. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. In sede di prima applicazione i gruppi consiliari presentano i rendiconti relativi all’anno 2012 entro il 31 gennaio 2013 sulla base della normativa vigente in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge. Gli stessi sono trasmessi alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti secondo le modalità indicate nel comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/1988, nel testo modificato dall’articolo 3 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.

4. Sino al termine della IX legislatura regionale i gruppi consiliari, ivi inclusi quelli di un solo consigliere già così composti all’esito delle elezioni, conservano il diritto alla corresponsione dei contributi nella misura indicata all’articolo 1 e all’assegnazione del personale secondo le norme regionali vigenti [1].

5. Sino al termine della IX legislatura regionale ai gruppi consiliari composti di un solo consigliere ai sensi del regolamento interno del Consiglio, che non siano già così composti all’esito delle elezioni, non è assegnato alcun contributo per il funzionamento; essi hanno diritto solo al personale spettante ai sensi della legislazione regionale vigente senza alcun incremento della spesa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 luglio 2014, n. 19.