Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 29/04/2008 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Commercio equo e solidale) |
Art. 3. (Le organizzazioni di commercio equo e solidale) |
Art. 4. (I prodotti del commercio equo e solidale) |
Art. 5. (Registro regionale) |
Art. 6. (Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale) |
Art. 7. (Giornata e conferenza regionale del commercio equo e solidale) |
Art. 8. (Deroga) |
Art. 9. (Clausola valutativa) |
Art. 10. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 11. (Norma transitoria) |
§ 4.7.53 - L.R. 29 aprile 2008, n. 8.
Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale
(B.U. 30 aprile 2008, n. 44)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione riconosce al commercio equo e solidale un valore sociale e culturale nell’ambito del proprio territorio, quale forma di cooperazione finalizzata a promuovere l’incontro e l’integrazione tra culture diverse ed a sostenere la crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo.
2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene:
a) lo sviluppo di una rete del commercio equo e solidale sul territorio marchigiano, per favorire l’accesso al mercato da parte dei produttori svantaggiati appartenenti ai Paesi in via di sviluppo;
b) la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale anche fra gli enti locali e gli enti pubblici;
c) forme di microcredito e di finanza etica;
d) attività educative, di informazione e di sensibilizzazione sul tema del commercio equo e solidale.
Art. 2. (Commercio equo e solidale)
1. Il commercio equo e solidale è un’attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato.
2. Il commercio equo e solidale, attraverso una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, assicura:
a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell’ordine;
c) la tutela dei diritti dei lavoratori nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute, alla sicurezza e alla retribuzione, senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente, garantito da accordi di lunga durata, che prevede a carico di quest’ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l’assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
e) il progressivo miglioramento degli standard ambientali di produzione;
f) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi.
3. Nella filiera del commercio equo e solidale la relazione tra produttore e consumatore è mediata dalle organizzazioni indicate all’articolo 3.
Art. 3. (Le organizzazioni di commercio equo e solidale)
1. Sono organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, e secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
2. Sono altresì organizzazioni di commercio equo e solidale le organizzazioni che vendono prevalentemente i prodotti di cui all’articolo 4 e che assicurano inoltre nell’ambito delle loro attività:
a) l’illustrazione al pubblico della ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla catena produttiva;
b) l’indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;
c) lo svolgimento di iniziative di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario nord-sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico, nonché attività di formazione degli operatori o dei produttori svolta in Italia o all’estero.
Art. 4. (I prodotti del commercio equo e solidale)
1. Sono prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati, importati e distribuiti dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.
2. Sono altresì prodotti del commercio equo e solidale quelli certificati da parte di un ente di certificazione autonomo, che abbia per scopo sociale la certificazione esclusiva dei prodotti del commercio equo e solidale e sia riconosciuto idoneo da parte degli enti internazionali di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale.
Art. 5. (Registro regionale)
1. La Regione, al fine di individuare i soggetti del commercio equo e solidale, istituisce il registro regionale del commercio equo e solidale.
2. Possono iscriversi al registro regionale i soggetti, senza scopo di lucro, che svolgono attività stabilmente sul territorio regionale da almeno un anno ed il cui fatturato provenga, per più del 50 per cento, dalla vendita dei prodotti del commercio equo e solidale di cui all’articolo 4.
3. Tra i soggetti iscritti al registro di cui al comma 1 è riconosciuta la denominazione di “Bottega del mondo” a quelli che effettuano la vendita al dettaglio di beni che, almeno per l’80 per cento, sono prodotti del commercio equo e solidale.
4. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, determina i criteri e le procedure per l’iscrizione nel registro di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento della denominazione di “Bottega del mondo” di cui al comma 3.
Art. 6. (Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale)
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, promuove e sostiene:
a) iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto ma gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
b) specifiche azioni educative nelle scuole, in accordo con le competenti istituzioni scolastiche, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
c) la giornata del commercio equo e solidale di cui all’articolo 7;
d) l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell’ambito delle attività dell’amministrazione regionale, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.
2. La Regione sostiene altresì i soggetti iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 5 mediante la concessione di contributi per progetti inerenti le attività dei soggetti medesimi.
3. Entro novanta giorni dall’approvazione della legge finanziaria regionale annuale, la Giunta regionale adotta il programma degli interventi da finanziare, specificando, in particolare, le modalità di attuazione degli stessi e il relativo riparto dei fondi, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 [1].
Art. 7. (Giornata e conferenza regionale del commercio equo e solidale)
1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, la Regione istituisce la “Giornata regionale del commercio equo e solidale”, quale momento di incontro e confronto fra la comunità marchigiana e le realtà del commercio equo e solidale.
2. La Regione, nell’ambito della Giornata regionale del commercio equo e solidale, organizza una apposita conferenza, per la verifica dello stato del commercio equo e solidale nelle Marche.
3. [Gli adempimenti per l’attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti dalla Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale] [2].
Art. 8. (Deroga)
1. Ai soggetti iscritti al registro di cui all’articolo 5 è consentita la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni regionali sul commercio su aree pubbliche.
Art. 9. (Clausola valutativa)
1. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge e con cadenza almeno biennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno del commercio equo e solidale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) le iniziative attivate dalla Regione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d);
b) la tipologia e l’entità dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, nonché l’indicazione dei soggetti beneficiari;
c) in che misura i finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, hanno inciso sullo sviluppo della rete del commercio equo e solidale nel territorio marchigiano;
d) qual è stato l’andamento del mercato dei prodotti del commercio equo e solidale sotto l’aspetto temporale, anche in relazione alla differente tipologia dell’offerta;
e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
Art. 10. (Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 50.000,00.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte nell’UPB 5.29.09, “Terzo settore”, a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) dell’anno 2008.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell’UPB 2.08.01 del bilancio di previsione dell’anno 2007 sono ridotti di euro 50.000,00.
Art. 11. (Norma transitoria)
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 5, comma 4.
[1] Comma così modificato dall'art. 52 della
[2] Comma abrogato dall'art. 52 della