Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 17/11/2014 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 49. (Accoglienza turistica negli stabilimenti balneari) |
Art. 50. (Norme transitorie e finali) |
Art. 51. (Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 9/2006) |
Art. 52. (Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 8/2008) |
Art. 53. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 4.7.66 - L.R. 17 novembre 2014, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”
(B.U. 27 novembre 2014, n. 110)
Artt. 1 - 48. [1]
Art. 49. (Accoglienza turistica negli stabilimenti balneari)
1. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 2 del
2. I Comuni possono stabilire periodi più brevi.
Art. 50. (Norme transitorie e finali)
1. In attesa che le Province approvino o adeguino il piano territoriale di coordinamento (PTC) alle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 2, comma 1, della
2. Il divieto di cui al comma 5 dell’articolo 42 della
3. Le limitazioni al numero dei posteggi complessivamente assegnabili a uno stesso soggetto nell’ambito della medesima area mercatale stabilite dall’articolo 38 ter, comma 4, della
4. Nei sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del
5. Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati tacitamente rinnovate prima dell’entrata in vigore del
6. Le concessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del
7. Le concessioni di posteggio in scadenza nel periodo compreso tra la data di approvazione dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata e i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 40 bis della
9. I centri rurali di ristoro e degustazione, già previsti dalla
10. Il regolamento regionale di cui all’articolo 2, comma 1, della
Art. 51. (Modifiche e abrogazioni di norme della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della
“1 bis. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 10, la messa a disposizione, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e simili non è subordinata alla presentazione di apposita SCIA né alla presenza di soggetti con la qualificazione professionale di estetista, fatto salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o al gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature dedicate, sulle controindicazioni al loro utilizzo e sulle precauzioni da adottare, nonché di segnalare la presenza di personale addetto alla vigilanza, anche mediante l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature.”.
2. Alla rubrica dell’articolo 21 della
3. Il comma 4 dell’articolo 21 della
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della
“3 bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di affittacamere regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 30 della
6. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 48 della
7. L’articolo 63 della
Art. 52. (Modifiche e abrogazioni di norme della
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della
Art. 53. (Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Modificano la