§ 4.7.66 - L.R. 17 novembre 2014, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:17/11/2014
Numero:29


Sommario
Art. 49.  (Accoglienza turistica negli stabilimenti balneari)
Art. 50.  (Norme transitorie e finali)
Art. 51.  (Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 9/2006)
Art. 52.  (Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 8/2008)
Art. 53.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.7.66 - L.R. 17 novembre 2014, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”

(B.U. 27 novembre 2014, n. 110)

 

     Artt. 1 - 48. [1]

 

Art. 49. (Accoglienza turistica negli stabilimenti balneari)

1. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 2 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative), i titolari degli stabilimenti balneari possono utilizzare gli spazi in concessione per l’accoglienza turistica durante tutto l’anno.

2. I Comuni possono stabilire periodi più brevi.

 

     Art. 50. (Norme transitorie e finali)

1. In attesa che le Province approvino o adeguino il piano territoriale di coordinamento (PTC) alle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 27/2009, il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le grandi strutture di vendita, anche sotto la forma di centri commerciali o parchi commerciali, è subordinato alla compatibilità con le previsioni contenute nella legge regionale e nel suo regolamento attuativo e con lo strumento urbanistico comunale, nonché al rispetto del PTC vigente.

2. Il divieto di cui al comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009, come sostituito dall’articolo 29 di questa legge, non si applica a coloro che sono titolari di più autorizzazioni o hanno presentato altre SCIA alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Le limitazioni al numero dei posteggi complessivamente assegnabili a uno stesso soggetto nell’ambito della medesima area mercatale stabilite dall’articolo 38 ter, comma 4, della l.r. 27/2009, come inserito dall’articolo 24 di questa legge, si applicano decorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.

4. Nei sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, per l’assegnazione dei posteggi di cui all’articolo 39 della l.r. 27/2009, come modificato dall’articolo 25 di questa legge, si applica il criterio prioritario del maggior numero di presenze. A parità di presenze si applica il criterio dell’anzianità di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Il Comune, in subordine, può prevedere ulteriori criteri, ferma restando l’inammissibilità di priorità basate sulla cittadinanza, residenza o sede legale dell’operatore.

5. Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati tacitamente rinnovate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo.

6. Le concessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e già prorogate per effetto dell’articolo 70, comma 5, dello stesso d.lgs. 59/2010 sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.

7. Le concessioni di posteggio in scadenza nel periodo compreso tra la data di approvazione dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata e i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 40 bis della l.r. 27/2009, introdotto dall’articolo 27 di questa legge, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

9. I centri rurali di ristoro e degustazione, già previsti dalla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), successivamente abrogata dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), continuano a essere disciplinati dalle disposizioni della legge regionale abrogata a far data dall’abrogazione medesima fino alla data di entrata in vigore di questa legge.

10. Il regolamento regionale di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 27/2009 è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 51. (Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 9/2006)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è inserito il seguente:

“1 bis. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 10, la messa a disposizione, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e simili non è subordinata alla presentazione di apposita SCIA né alla presenza di soggetti con la qualificazione professionale di estetista, fatto salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o al gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature dedicate, sulle controindicazioni al loro utilizzo e sulle precauzioni da adottare, nonché di segnalare la presenza di personale addetto alla vigilanza, anche mediante l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature.”.

2. Alla rubrica dell’articolo 21 della l.r. 9/2006 sono soppresse le parole: “e residenze d’epoca”.

3. Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 9/2006 è abrogato.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

“3 bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di affittacamere regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione.”.

5. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 9/2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché quelle che forniscono servizi dedicati valorizzando le eccellenze del territorio regionale attraverso iniziative di promozione e di commercializzazione dei prodotti turistici locali”.

6. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 9/2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ovvero per conto di enti od organismi senza scopo di lucro al fine di fornire informazioni di carattere generale sugli ambiti territoriali interessati e, per quelli ecclesiastici, sui siti e luoghi di particolare rilevanza storico-religiosa”.

7. L’articolo 63 della l.r. 9/2006 è abrogato.

 

     Art. 52. (Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 8/2008)

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale), la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “novanta” e le parole: “, previo parere della commissione consiliare competente,” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 8/2008 è abrogato.

 

     Art. 53. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.