Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 27/03/2015 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 42/1998 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 6/2000 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2000 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 82 quater della l.r. 40/2005 |
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 82 decies della l.r. 40/2005 |
Art. 6. Inserimento dell'articolo 42 bis nella l.r. 38/2007 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 66/2008 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 59/2009 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 |
Art. 11. Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 45/2013 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/2013 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/2013 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 45/2013 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 45/2013 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 77/2013 |
Art. 18. Modifiche all’articolo 65 della l.r. 77/2013 |
Art. 19. Inserimento della sezione II bis nel capo I della l.r. 86/2014 |
Art. 20. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 86/2014 |
Art. 21. Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 |
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 |
Art. 23. Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 86/2014 |
Art. 24. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 86/2014 |
Art. 25. Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 86/2014 |
Art. 26. Inserimento dell'articolo 47 ter nella l.r. 86/2014 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014 |
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 86/2014 |
Art. 29. Inserimento dell'articolo 64 bis nella l.r. 86/2014 |
Art. 30. Modifiche all'articolo 66 della l.r. 86/2014 |
Art. 31. Inserimento dell'articolo 67 bis nella l.r. 86/2014 |
Art. 32. Inserimento dell'articolo 67 ter nella l.r. 86/2014 |
Art. 33. Inserimento dell'articolo 67 quater nella l.r. 86/2014 |
Art. 34. Inserimento dell'articolo 67 quinquies nella l.r. 86/2014 |
Art. 35. Inserimento dell'articolo 67 sexies nella l.r. 86/2014 |
Art. 36. Inserimento dell'articolo 67 septies nella l.r. 86/2014 |
Art. 37. Sostituzione dell’articolo 73 della l.r. 86/2014 |
Art. 38. Sostituzione dell'allegato A della l.r. 86/2014 |
Art. 39. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2015 |
Art. 40. Entrata in vigore |
§ 6.1.352 - L.R. 27 marzo 2015, n. 37.
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015.
(B.U. 30 marzo 2015, n. 16)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
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animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");
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Vista la nota del 19 marzo 2015 con cui il Consiglio delle Autonomie Locali ha comunicato che non avrebbe espresso il parere obbligatorio di competenza;
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario, nel contesto di svolgimento della gara, attualmente in corso, per il lotto unico regionale, ai sensi della
2. E’ necessario adeguare la disciplina del rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia regionale di Sanità (ARS) a quella dei direttori delle altre agenzie ed enti dipendenti dalla Regione, recentemente uniformata con l'approvazione della
3. Per facilitare l’accesso al credito e consentire uno sviluppo efficace delle attività professionali e per consentire il pieno utilizzo del fondo regionale per la concessione di agevolazioni finanziarie, previsto dalla
4. Con la
5. A fronte dei tagli al bilancio regionale e al fine di evitare duplicazioni di disciplina fra interventi statali e regionali o nell'ambito della stessa normativa regionale, è necessario intervenire su alcuni istituti della
6. La precaria situazione economica dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena, dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni" di Livorno e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca che garantiscono, con il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, l’offerta di alta formazione musicale sul territorio regionale, ha reso necessario assegnare un sostegno di carattere finanziario che assicuri la continuazione dell’attività degli istituti stessi. Per l’anno 2015 le perdite risultanti dal bilancio dei tre istituti richiedono da parte della Regione Toscana una specifica contribuzione corrispondente all’entità degli effettivi ammanchi;
7. E’ necessario allineare la disciplina regionale della tassazione dei veicoli ultraventennali a quella nazionale come modificata dalla legge di stabilità nazionale, assoggettandoli alla tassazione ordinaria di possesso e prevedendo al contempo la riduzione del 10 per cento della tariffa per i veicoli ultraventennali;
8. E’ necessario modificare le modalità con le quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso la previsione di contributi finalizzati a concorrere al pagamento delle rate dei mutui contratti dai soggetti competenti all’attuazione degli interventi;
9. E’ necessario prevedere un contributo straordinario da erogare al Comune di Pontremoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo di programma, per il ripristino della viabilità del ponte sul fiume Verde, sulla strada comunale di Cadugo-Cervara e per le relative e connesse opere stradali;
10. E’ necessario tutelare e valorizzare il Festival Pucciniano, che rappresenta uno dei festival musicali ed operistici italiani di maggiore prestigio a livello internazionale, in quanto la Fondazione "Festival Pucciniano", che organizza e gestisce la manifestazione, non è più in grado di far fronte al pesante onere rappresentato dalle rate dei mutui accesi per la costruzione del teatro a seguito della consistente riduzione dei contributi pubblici intervenuta negli ultimi anni;
11. Riveste prioritario interesse regionale la realizzazione di un nuovo impianto sportivo presso il Comune di Coreglia Antelminelli, al fine di adeguarlo alle norme delle federazioni sportive ed alle altre normative vigenti e di renderlo, per l'intero comprensorio ed i comuni limitrofi, luogo destinato ad attività sociali e aggregative per i giovani;
12. A causa delle difficoltà amministrative riscontrate nella Provincia di Siena riguardanti anche gli ambiti territoriali di caccia (ATC), tale provincia ha completato le procedure per il finanziamento del piano annuale di gestione 2014 oltre i termini previsti dall’articolo 9 della
13. E’ necessario prevedere un contributo straordinario per la Provincia di Grosseto al fine di sostenere le spese per interventi di ristrutturazione della struttura ex casa dello studente da adibire a centro polifunzionale di carattere sociale;
14. E’ necessario prevedere un contributo straordinario al Comune di Pisa, previa stipula di apposito accordo di programma, destinato ad opere di arredo urbano integrate con percorsi ciclopedonali finalizzati al collegamento del Parco di Cisanello, prospiciente l’ospedale di Pisa, con la ciclopista dell’Arno;
15. Per consentire di assicurare la continuità del tracciato ciclabile che si sviluppa lungo la Via Francigena, sia in territorio toscano, sia in territorio ligure, tra Aulla e Avenza, si prevede un contributo straordinario al Comune di Fosdinovo finalizzato alla progettazione fino al livello esecutivo del tratto di pista ciclabile;
16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I - Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all'articolo 18 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della
“ 2 bis. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità del servizio, il gestore uscente, entro i trenta giorni successivi dall’aggiudicazione definitiva, è tenuto a definire un accordo con il nuovo gestore per la modalità di quantificazione della quota ricavi da riconoscere a quest’ultimo con riguardo ai titoli di viaggio già emessi ed il cui utilizzo si realizza a partire dalla data d’inizio del nuovo affidamento. L’accordo considera il periodo di validità dei titoli, il ristoro dovuto al gestore uscente per l’attività di commercializzazione realizzata, le modalità di rilievo e contabilizzazione dei ricavi afferenti i suddetti titoli, le modalità di ritiro delle giacenze presso i rivenditori finali e le modalità di fornitura a queste ultime dei titoli del nuovo gestore e tempi e modi per la corresponsione della quota di ricavi da riconoscere al subentrante. ”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 18 della
“ 2 ter. Il gestore uscente trasferisce nei termini concordati e, comunque, entro sessanta giorni dal subentro nei servizi, le quote di compensazione determinate. ”.
3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 18 della
“ 2 quater. Il saldo finale per cessazione del servizio è svincolato definitivamente dagli enti affidanti solo ad avvenuta comunicazione da parte del gestore uscente dell’effettivo trasferimento del valore di cui al comma 2 ter, accompagnato da nota di assenso del gestore subentrante. ”.
CAPO II - Modifiche alla
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
“ 1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentiti l'Unioncamere Toscana, l'ICE e l'ENIT, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all'Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa .”.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della
CAPO III - Modifiche alla
Art. 4. Modifiche all'articolo 82 quater della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 quater della
“ 1 bis. Per quanto non previsto dal presente capo, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 82 decies della
1. L'articolo 82 decies della
“ Art. 82 decies - Nomina e rapporto di lavoro del direttore
1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.
2. L'incarico di direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'ARS, nonché di adeguata esperienza manageriale.
3. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della
5. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
6. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARS.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall'ARS, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all'ARS, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
8. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ARS il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ARS provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.
10. Il contratto può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore. ”.
CAPO IV - Modifiche alla
Art. 6. Inserimento dell'articolo 42 bis nella
1. Dopo l'articolo 42 della
“Art. 42 bis. Soggetto aggregatore regionale
1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del
2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. In relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
4. In relazione alle procedure di gara di cui al comma 1, hanno facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore regionale gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale. ”.
CAPO V - Modifiche alla
Art. 7. Modifiche all'articolo 14 della
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della
“ 1. Fatto salvo il principio dell’accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi del regolamento adottato con
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della
CAPO VI - Modifiche alla
Art. 8. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 4 dell’articolo 9 della
“ 4. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la ripartizione del fondo per le garanzie rilasciate per i prestiti di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi di cui al comma 3. ”.
CAPO VII - Modifiche alla
Art. 9. Modifiche all’articolo 40 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della
“1 bis. In sede di prima contestazione, le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 2, e articolo 26 non si applicano se il responsabile provvede all’identificazione e ed all'iscrizione entro i successivi dieci giorni. ”.
CAPO VIII - Modifiche alla
Art. 10. Modifiche all'articolo 65 quinquies della
1. Al comma 2 dell’articolo 65 quinquies della
2. Il comma 3 dell’articolo 65 quinquies della
“ 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 398.000,00 per gli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte rispettivamente per euro 155.000,00 e per euro 133.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e per euro 110.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. ”.
CAPO IX - Modifiche alla
Art. 11. Modifiche dell'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 12. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 13. Modifiche all'articolo 5 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 14. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 15. Modifiche all'articolo 10 della
1. Il comma 4 dell'articolo 10 della
“4. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 7, è autorizzata la spesa massima di:
a) euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014;
b) euro 1.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. ”.
Art. 16. Modifiche all'articolo 11 bis della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 bis della
“ 1 bis. Le disposizioni degli articoli 5 e 6, relative alla misura di cui all'articolo 2, come modificato dalla
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 11 bis della
“ 1 ter. Sono fatte salve le istanze relative al contributo di cui all'articolo 4, presentate entro il 31 marzo 2015, dai soggetti titolari del diritto ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della
CAPO X - Modifiche alla
Art. 17. Modifiche all'articolo 42 della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della
2. Il comma 3 dell'articolo 42 della
“ 3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 157.100.000,00 per l’anno 2015 con gli stanziamenti dell’UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti dell’UPB 246 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017. ”.
Art. 18. Modifiche all’articolo 65 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 65 della
“ 1 bis. Il contributo complessivo previsto per l’anno 2015 è così ripartito:
a) euro 440.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Pietro Mascagni" di Livorno;
b) euro 260.000,00 all’Istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena;
c) euro 150.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Luigi Boccherini" di Lucca. ”.
2. Al comma 2 dell’articolo 65 della
CAPO XI - Modifiche alla
Art. 19. Inserimento della sezione II bis nel capo I della
1. Dopo la sezione II del capo I della
Art. 20. Inserimento dell'articolo 5 bis nella
1. Dopo l'articolo 5 nella sezione II bis del capo I della
“Art. 5 bis. Tassazione dei veicoli ultraventennali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento.
2. Le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi origine nei mesi di gennaio e febbraio 2015 per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità al sorgere della relativa obbligazione, possono essere versate entro il 30 settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano già state corrisposte in misura forfettaria, la relativa somma viene detratta dall'importo dovuto ai sensi del comma 1.
3. L'articolo 3 della
4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in euro 2.900.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, a valere sull’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”. ”.
Art. 21. Sostituzione dell'articolo 33 della
1. L'articolo 33 della
“ Art. 33. Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle opere propedeutiche e connesse, attraverso l’erogazione a Rete ferroviaria italiana (RFI) di contributi straordinari per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa RFI, finalizzati al conseguimento delle ulteriori risorse necessarie rispetto a quelle già stanziate nel bilancio regionale per l’eliminazione dei passaggi a livello e per le altre opere complementari nel tratto Pistoia-Montecatini ed a quanto previsto nel
2. Nella convenzione di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione, rendicontazione delle risorse e l’eventuale rideterminazione del contributo regionale, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti ai commi 3 e 4, a seguito degli effettivi costi di realizzazione degli investimenti stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l’anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2017.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall’anno 2018 e fino al 2036, si provvede con legge di bilancio. ”.
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 34 della
1. L'articolo 34 della
“ Art. 34. Interventi sul porto di Livorno
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alle opere necessarie alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso l’erogazione all’Autorità portuale di Livorno di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.
2. Nell’accordo di programma di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:
a) aumento delle entrate proprie dell’Autorità portuale di Livorno in conseguenza dell’entrata a regime degli investimenti realizzati;
b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall’anno 2018 e fino al 2035, si provvede con legge di bilancio. ”.
Art. 23. Inserimento dell'articolo 34 bis nella
1. Dopo l'articolo 34 della
“ Art. 34 bis. Finanziamento al Comune di Livorno
1. Nel quadro delle iniziative regionali finalizzate alla reindustrializzazione ed al rilancio produttivo della città di Livorno e dell'area costiera, la Giunta regionale è autorizzata, previa sottoscrizione di apposito accordo di programma con il Comune di Livorno, a concorrere finanziariamente per l'importo di 5.000.000,00 di euro, alla realizzazione, tramite l'acquisizione e la riconversione di aree produttive dismesse, di un polo tecnologico e incubatore di imprese.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata una spesa di 5.000.000,00 per l’anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. ”.
Art. 24. Modifiche all'articolo 37 della
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 37 della
“ 8 bis. Per il ripristino della viabilità del ponte sul fiume Verde sulla strada comunale di Cadugo-Cervara e per le relative e connesse opere stradali la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pontremoli contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune medesimo e con gli altri enti interessati. ”.
2. Il comma 9 dell'articolo 37 della
“ 9. All'onere di spesa di cui ai commi da 1 a 8 bis, pari a complessivi euro 4.760.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.”
Art. 25. Inserimento dell'articolo 47 bis nella
1. Dopo l'articolo 47 della
“ Art. 47 bis. Contributo regionale per il sostegno all’apertura di nuovi “Punti Ecco Fatto!”
1. Al fine di sostenere l’incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno all’apertura di nuovi “Punti Ecco Fatto!” come definiti dall’articolo 47, comma 1, della
2. Il contributo regionale è destinato ai comuni sede di un nuovo Punto Ecco Fatto! ed è concesso, su richiesta dello stesso comune, una sola volta per punto e unicamente per i punti aperti dal 1° gennaio 2015.
3. I contributi sono concessi prioritariamente per l’apertura di un nuovo Punto Ecco Fatto! situato nella medesima località nella quale è stato chiuso un ufficio postale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00, cui si fra fronte con gli stanziamenti dell’UPB 515 “Sviluppo locale - spese correnti” del bilancio di previsione 2015.”
Art. 26. Inserimento dell'articolo 47 ter nella
1. Dopo l'articolo 47 bis nel capo VII della
“ Art. 47 ter. Contributo straordinario in favore del Comune di Viareggio
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, è autorizzata ad erogare, in favore del Comune di Viareggio, un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 al fine di garantire la continuità della presa in carico da parte dei comuni dei minori accolti nelle strutture, nonché la prosecuzione delle attività di supporto alla genitorialità.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 .”.
Art. 27. Modifiche all'articolo 61 della
1. Al comma 1 dell'articolo 61 della
2. Al comma 3 dell'articolo 61 della
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 62 della
1. L'articolo 62 della
“ Art. 62. Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione Festival Pucciniano un contributo straordinario pari all'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del nuovo teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio, in scadenza nel triennio considerato.
2. La concessione del contributo è condizionata alla valutazione positiva, espressa dalla Giunta regionale, di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione della Fondazione nel triennio 2015 – 2017.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui euro 660.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, con gli stanziamenti dell’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017 annualità 2016 e 2017. ”.
Art. 29. Inserimento dell'articolo 64 bis nella
1. Dopo l'articolo 64 della
“Art. 64 bis. Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 1.200.000,00 al Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione di un impianto di prioritario interesse regionale da destinare ad attività sportive e sociali e aggregative per il territorio comunale e per i comuni limitrofi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. ”.
Art. 30. Modifiche all'articolo 66 della
1. Al comma 1 dell'articolo 66 della
2. Al comma 3 dell'articolo 66 della
Art. 31. Inserimento dell'articolo 67 bis nella
1. Dopo l'articolo 67 della
“ Art. 67 bis. Sostegno finanziario su prestiti per giovani professionisti
1. Per l’anno 2015 sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 9, comma 2, della
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'accesso al contributo.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 263.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. ”.
Art. 32. Inserimento dell'articolo 67 ter nella
1. Dopo l'articolo 67 bis della
“ Art. 67 ter. Contributo straordinario alla Diocesi di Firenze
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum di euro 200.000,00 alla Diocesi di Firenze, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi da effettuare per la visita ufficiale di Papa Francesco nel mese di novembre 2015, in occasione del V convegno ecclesiale nazionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. ”.
Art. 33. Inserimento dell'articolo 67 quater nella
1. Dopo l'articolo 67 ter della
“ Art. 67 quater. Interventi di gestione faunistico venatoria per la Provincia di Siena per l'anno 2014
1. Con riferimento ai contributi per l’attuazione dei piani faunistici venatori provinciali previsti dall’articolo 7 della
Art. 34. Inserimento dell'articolo 67 quinquies nella
1. Dopo l'articolo 67 quater della
“ Art. 67 quinquies. Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto
1. Al fine di sostenere le spese per interventi di ristrutturazione della struttura ex Casa dello studente da adibire a centro polifunzionale con finalità di carattere sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto, previa stipula di specifico accordo con la provincia medesima e con gli altri soggetti interessati, un contributo straordinario di euro 1.400.000,00 per l’anno 2015.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 222 “Investimenti in ambito sociale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. ”.
Art. 35. Inserimento dell'articolo 67 sexies nella
1. Dopo l'articolo 67 quinquies della
“ Art. 67 sexies. Contributo straordinario al Comune di Pisa
1. Al fine di consentire la realizzazione di opere di arredo urbano integrate con percorsi ciclopedonali finalizzati al collegamento del parco di Cisanello, prospiciente l’ospedale di Pisa, con la ciclopista dell’Arno, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all’importo massimo di euro 200.000,00 al Comune di Pisa, previa stipula di apposito accordo.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. ”.
Art. 36. Inserimento dell'articolo 67 septies nella
1. Dopo l’articolo 67 sexies della
“ Art. 67 septies. Interventi sulla mobilità ciclopedonale
1. Al fine di garantire la continuità del tracciato ciclopedonale lungo la via Francigena, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all’importo massimo di euro 30.000,00 al Comune di Fosdinovo, previa stipula di apposita convenzione, per la progettazione fino al livello esecutivo del tratto di pista ciclabile ricadente nel Comune di Fosdinovo, a completamento della pista in corso di realizzazione in territorio ligure da parte della Provincia di La Spezia lungo il canale Lunense, che si raccorda con il tracciato ciclabile della Francigena tra Aulla e Avenza in corso di realizzazione in territorio toscano.
2. All’onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. ”.
Art. 37. Sostituzione dell’articolo 73 della
1. L’articolo 73 della
“ Art. 73. Modifiche all’articolo 20 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 della
“c) ai figli di cui alla lettera b), anche se maggiori di anni diciotto, purché studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di età o studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea purchè in corso con il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario per l’anno accademico di riferimento non sia stato in corso con il piano di studi deve restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di rate di pari importo di quante sono state le mensilità ricevute. A tal fine il soggetto beneficiario, a conclusione di ciascun anno accademico, produce apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta di essere in corso con il piano di studi. La disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della
Art. 38. Sostituzione dell'allegato A della
1. L'allegato A della
CAPO XII - Modifiche alla
Art. 39. Sostituzione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
“ Art. 16. Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale
1. Nel bilancio regionale è iscritto un fondo speciale destinato, a decorrere dalla X legislatura, a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali di iniziativa del Consiglio regionale di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell'esercizio finanziario successivo e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati dal bilancio di previsione.
2. La legge di bilancio provvede alla determinazione dell’importo del fondo di cui al comma 1, mediante un accantonamento indistinto a cui il Consiglio regionale può attingere fino a concorrenza della somma disponibile. ”.
CAPO XIII - Disposizioni finali
Art. 40. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegato A
Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
(Omissis)