§ 6.1.352 - L.R. 27 marzo 2015, n. 37.
Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:27/03/2015
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 18 della l.r. 42/1998
Art. 2.  Modifiche all'articolo 1 della l.r. 6/2000
Art. 3.  Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2000
Art. 4.  Modifiche all'articolo 82 quater della l.r. 40/2005
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 82 decies della l.r. 40/2005
Art. 6.  Inserimento dell'articolo 42 bis nella l.r. 38/2007
Art. 7.  Modifiche all'articolo 14 della l.r. 66/2008
Art. 8.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008
Art. 9.  Modifiche all’articolo 40 della l.r. 59/2009
Art. 10.  Modifiche all'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012
Art. 11.  Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 45/2013
Art. 12.  Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/2013
Art. 13.  Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013
Art. 14.  Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/2013
Art. 15.  Modifiche all'articolo 10 della l.r. 45/2013
Art. 16.  Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 45/2013
Art. 17.  Modifiche all'articolo 42 della l.r. 77/2013
Art. 18.  Modifiche all’articolo 65 della l.r. 77/2013
Art. 19.  Inserimento della sezione II bis nel capo I della l.r. 86/2014
Art. 20.  Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 86/2014
Art. 21.  Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 86/2014
Art. 22.  Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 86/2014
Art. 23.  Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 86/2014
Art. 24.  Modifiche all'articolo 37 della l.r. 86/2014
Art. 25.  Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 86/2014
Art. 26.  Inserimento dell'articolo 47 ter nella l.r. 86/2014
Art. 27.  Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014
Art. 28.  Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 86/2014
Art. 29.  Inserimento dell'articolo 64 bis nella l.r. 86/2014
Art. 30.  Modifiche all'articolo 66 della l.r. 86/2014
Art. 31.  Inserimento dell'articolo 67 bis nella l.r. 86/2014
Art. 32.  Inserimento dell'articolo 67 ter nella l.r. 86/2014
Art. 33.  Inserimento dell'articolo 67 quater nella l.r. 86/2014
Art. 34.  Inserimento dell'articolo 67 quinquies nella l.r. 86/2014
Art. 35.  Inserimento dell'articolo 67 sexies nella l.r. 86/2014
Art. 36.  Inserimento dell'articolo 67 septies nella l.r. 86/2014
Art. 37.  Sostituzione dell’articolo 73 della l.r. 86/2014
Art. 38.  Sostituzione dell'allegato A della l.r. 86/2014
Art. 39.  Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2015
Art. 40.  Entrata in vigore


§ 6.1.352 - L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015.

(B.U. 30 marzo 2015, n. 16)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

 

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”);

 

Vista la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003);

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

 

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

 

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

 

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

 

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli

animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);

 

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);

 

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

 

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

 

Vista la nota del 19 marzo 2015 con cui il Consiglio delle Autonomie Locali ha comunicato che non avrebbe espresso il parere obbligatorio di competenza;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Si rende necessario, nel contesto di svolgimento della gara, attualmente in corso, per il lotto unico regionale, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), che vede i partecipanti in continua contrapposizione sulla procedura e che non consente quindi di raggiungere lo scopo mediante accordi fra le parti, introdurre una disposizione al fine di evitare condizioni “bloccanti” per la fase di subentro nel servizio;

 

2. E’ necessario adeguare la disciplina del rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia regionale di Sanità (ARS) a quella dei direttori delle altre agenzie ed enti dipendenti dalla Regione, recentemente uniformata con l'approvazione della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), in particolare rendendo omogenei gli aspetti relativi alla durata del rapporto di lavoro, ai requisiti della nomina, agli aspetti contributivi, alle cause di revoca;

 

3. Per facilitare l’accesso al credito e consentire uno sviluppo efficace delle attività professionali e per consentire il pieno utilizzo del fondo regionale per la concessione di agevolazioni finanziarie, previsto dalla l.r. 73/2008, è opportuno introdurre il contributo in conto interessi quale nuova misura di sostegno in favore dei giovani professionisti per l’anno 2015;

 

4. Con la l.r. 77/2012 la Regione era stata autorizzata ad erogare il contributo di autonoma sistemazione a quei nuclei familiari che, a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2011, avevano avuto la propria abitazione inagibile nei Comuni di Aulla e Mulazzo ed erano ancora evacuati alla data di entrata in vigore della legge. Poiché gli interventi di ricostruzione di tali abitazioni non sono ancora completati, si rende necessario consentire l’erogazione per un ulteriore anno del predetto contributo, al fine di sostenere finanziariamente le famiglie evacuate;

 

5. A fronte dei tagli al bilancio regionale e al fine di evitare duplicazioni di disciplina fra interventi statali e regionali o nell'ambito della stessa normativa regionale, è necessario intervenire su alcuni istituti della l.r. 45/2013, in particolare abrogando il contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo, a fronte della previsione nella legge di stabilità nazionale di un contributo di euro 960,00 per ogni nuovo nato, con durata triennale, e introducendo un limite di età per l'accesso al contributo a favore delle famiglie con persone disabili;

 

6. La precaria situazione economica dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena, dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni" di Livorno e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca che garantiscono, con il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, l’offerta di alta formazione musicale sul territorio regionale, ha reso necessario assegnare un sostegno di carattere finanziario che assicuri la continuazione dell’attività degli istituti stessi. Per l’anno 2015 le perdite risultanti dal bilancio dei tre istituti richiedono da parte della Regione Toscana una specifica contribuzione corrispondente all’entità degli effettivi ammanchi;

 

7. E’ necessario allineare la disciplina regionale della tassazione dei veicoli ultraventennali a quella nazionale come modificata dalla legge di stabilità nazionale, assoggettandoli alla tassazione ordinaria di possesso e prevedendo al contempo la riduzione del 10 per cento della tariffa per i veicoli ultraventennali;

 

8. E’ necessario modificare le modalità con le quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso la previsione di contributi finalizzati a concorrere al pagamento delle rate dei mutui contratti dai soggetti competenti all’attuazione degli interventi;

 

9. E’ necessario prevedere un contributo straordinario da erogare al Comune di Pontremoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo di programma, per il ripristino della viabilità del ponte sul fiume Verde, sulla strada comunale di Cadugo-Cervara e per le relative e connesse opere stradali;

 

10. E’ necessario tutelare e valorizzare il Festival Pucciniano, che rappresenta uno dei festival musicali ed operistici italiani di maggiore prestigio a livello internazionale, in quanto la Fondazione "Festival Pucciniano", che organizza e gestisce la manifestazione, non è più in grado di far fronte al pesante onere rappresentato dalle rate dei mutui accesi per la costruzione del teatro a seguito della consistente riduzione dei contributi pubblici intervenuta negli ultimi anni;

 

11. Riveste prioritario interesse regionale la realizzazione di un nuovo impianto sportivo presso il Comune di Coreglia Antelminelli, al fine di adeguarlo alle norme delle federazioni sportive ed alle altre normative vigenti e di renderlo, per l'intero comprensorio ed i comuni limitrofi, luogo destinato ad attività sociali e aggregative per i giovani;

 

12. A causa delle difficoltà amministrative riscontrate nella Provincia di Siena riguardanti anche gli ambiti territoriali di caccia (ATC), tale provincia ha completato le procedure per il finanziamento del piano annuale di gestione 2014 oltre i termini previsti dall’articolo 9 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Si ritiene comunque necessario provvedere al finanziamento delle spese sostenute per le attività di gestione faunistico venatoria svolte dalla Provincia di Siena nel 2014;

 

13. E’ necessario prevedere un contributo straordinario per la Provincia di Grosseto al fine di sostenere le spese per interventi di ristrutturazione della struttura ex casa dello studente da adibire a centro polifunzionale di carattere sociale;

 

14. E’ necessario prevedere un contributo straordinario al Comune di Pisa, previa stipula di apposito accordo di programma, destinato ad opere di arredo urbano integrate con percorsi ciclopedonali finalizzati al collegamento del Parco di Cisanello, prospiciente l’ospedale di Pisa, con la ciclopista dell’Arno;

 

15. Per consentire di assicurare la continuità del tracciato ciclabile che si sviluppa lungo la Via Francigena, sia in territorio toscano, sia in territorio ligure, tra Aulla e Avenza, si prevede un contributo straordinario al Comune di Fosdinovo finalizzato alla progettazione fino al livello esecutivo del tratto di pista ciclabile;

 

16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 42/1998

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità del servizio, il gestore uscente, entro i trenta giorni successivi dall’aggiudicazione definitiva, è tenuto a definire un accordo con il nuovo gestore per la modalità di quantificazione della quota ricavi da riconoscere a quest’ultimo con riguardo ai titoli di viaggio già emessi ed il cui utilizzo si realizza a partire dalla data d’inizio del nuovo affidamento. L’accordo considera il periodo di validità dei titoli, il ristoro dovuto al gestore uscente per l’attività di commercializzazione realizzata, le modalità di rilievo e contabilizzazione dei ricavi afferenti i suddetti titoli, le modalità di ritiro delle giacenze presso i rivenditori finali e le modalità di fornitura a queste ultime dei titoli del nuovo gestore e tempi e modi per la corresponsione della quota di ricavi da riconoscere al subentrante. ”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:

“ 2 ter. Il gestore uscente trasferisce nei termini concordati e, comunque, entro sessanta giorni dal subentro nei servizi, le quote di compensazione determinate. ”.

3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 18 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:

“ 2 quater. Il saldo finale per cessazione del servizio è svincolato definitivamente dagli enti affidanti solo ad avvenuta comunicazione da parte del gestore uscente dell’effettivo trasferimento del valore di cui al comma 2 ter, accompagnato da nota di assenso del gestore subentrante. ”.

 

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”)

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 6/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”), le parole: “dell’Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.)” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)”.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentiti l'Unioncamere Toscana, l'ICE e l'ENIT, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all'Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa .”.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/2000 è abrogato.

 

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 82 quater della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 quater della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Per quanto non previsto dal presente capo, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).” .

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 82 decies della l.r. 40/2005

1. L'articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ Art. 82 decies - Nomina e rapporto di lavoro del direttore

1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.

2. L'incarico di direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'ARS, nonché di adeguata esperienza manageriale.

3. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

6. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARS.

7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall'ARS, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all'ARS, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

8. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ARS il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ARS provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

10. Il contratto può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore. ”.

 

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

 

     Art. 6. Inserimento dell'articolo 42 bis nella l.r. 38/2007

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è inserito il seguente:

“Art. 42 bis. Soggetto aggregatore regionale

1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della l. 296/2006 e dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è il soggetto aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2000”).

2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. In relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

4. In relazione alle procedure di gara di cui al comma 1, hanno facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore regionale gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale. ”.

 

CAPO V - Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza)

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 66/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), è sostituito dal seguente:

“ 1. Fatto salvo il principio dell’accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE), secondo fasce economiche e di contribuzione differenziate, disciplinate dagli enti erogatori. A tali fini la Giunta regionale può, con deliberazione, formulare appositi indirizzi .”.

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 66/2008 è abrogato.

 

CAPO VI - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali)

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008

1. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) è sostituito dal seguente:

“ 4. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la ripartizione del fondo per le garanzie rilasciate per i prestiti di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi di cui al comma 3. ”.

 

CAPO VII - Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”)

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 59/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"), è inserito il seguente:

“1 bis. In sede di prima contestazione, le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 2, e articolo 26 non si applicano se il responsabile provvede all’identificazione e ed all'iscrizione entro i successivi dieci giorni. ”.

 

CAPO VIII - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013)

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 dell’articolo 65 quinquies della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), le parole: “ 31 dicembre 2014 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2015 ”.

2. Il comma 3 dell’articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“ 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 398.000,00 per gli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte rispettivamente per euro 155.000,00 e per euro 133.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e per euro 110.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. ”.

 

CAPO IX - Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale)

 

     Art. 11. Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 45/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale) la parola: “ dicembre ” è sostituita dalla parola: “ marzo ”.

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 45/2013, dopo le parole: “ persone disabili ” sono inserite le seguenti: “di età inferiore a sessantacinque anni ”.

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 le parole: “ cinque anni ” sono sostituite dalle seguenti: “ ventiquattro mesi ”.

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 45/2013 le parole: “La Regione stanzia per il triennio 2013 – 2015 risorse per euro 5.000.000,00 annui” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione stanzia risorse per euro 5.000.000,00 annui per il biennio 2013/2014 e per euro 1.000.000,00 per l'anno 2015”.

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 45/2013

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 45/2013 è sostituito dal seguente:

“4. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 7, è autorizzata la spesa massima di:

a) euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014;

b) euro 1.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. ”.

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 45/2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 45/2013 è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Le disposizioni degli articoli 5 e 6, relative alla misura di cui all'articolo 2, come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), continuano ad applicarsi ai soggetti che abbiano maturato il diritto entro il 31 marzo 2015. ”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 11 bis della l.r. 45/2013 è aggiunto il seguente:

“ 1 ter. Sono fatte salve le istanze relative al contributo di cui all'articolo 4, presentate entro il 31 marzo 2015, dai soggetti titolari del diritto ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 37/2015. ”.

 

CAPO X - Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014)

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 77/2013

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), sono aggiunte le parole: “ e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“ 3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 157.100.000,00 per l’anno 2015 con gli stanziamenti dell’UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti dell’UPB 246 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017. ”.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 65 della l.r. 77/2013

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Il contributo complessivo previsto per l’anno 2015 è così ripartito:

a) euro 440.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Pietro Mascagni" di Livorno;

b) euro 260.000,00 all’Istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena;

c) euro 150.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Luigi Boccherini" di Lucca. ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 77/2013 le parole “ assegnazione ed ” sono soppresse.

 

CAPO XI - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015)

 

     Art. 19. Inserimento della sezione II bis nel capo I della l.r. 86/2014

1. Dopo la sezione II del capo I della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è inserita la seguente: “SEZIONE II BIS - Interventi in materia di tassazione di veicoli ultraventennali”.

 

     Art. 20. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 86/2014

1. Dopo l'articolo 5 nella sezione II bis del capo I della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis. Tassazione dei veicoli ultraventennali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento.

2. Le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi origine nei mesi di gennaio e febbraio 2015 per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità al sorgere della relativa obbligazione, possono essere versate entro il 30 settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano già state corrisposte in misura forfettaria, la relativa somma viene detratta dall'importo dovuto ai sensi del comma 1.

3. L'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l’anno 2003), è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in euro 2.900.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, a valere sull’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”. ”.

 

     Art. 21. Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 86/2014

1. L'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“ Art. 33. Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle opere propedeutiche e connesse, attraverso l’erogazione a Rete ferroviaria italiana (RFI) di contributi straordinari per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa RFI, finalizzati al conseguimento delle ulteriori risorse necessarie rispetto a quelle già stanziate nel bilancio regionale per l’eliminazione dei passaggi a livello e per le altre opere complementari nel tratto Pistoia-Montecatini ed a quanto previsto nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Tali risorse sono erogate previa stipula di apposita convenzione.

2. Nella convenzione di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione, rendicontazione delle risorse e l’eventuale rideterminazione del contributo regionale, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti ai commi 3 e 4, a seguito degli effettivi costi di realizzazione degli investimenti stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l’anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2017.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall’anno 2018 e fino al 2036, si provvede con legge di bilancio. ”.

 

     Art. 22. Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 86/2014

1. L'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“ Art. 34. Interventi sul porto di Livorno

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alle opere necessarie alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno, attraverso l’erogazione all’Autorità portuale di Livorno di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.

2. Nell’accordo di programma di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:

a) aumento delle entrate proprie dell’Autorità portuale di Livorno in conseguenza dell’entrata a regime degli investimenti realizzati;

b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall’anno 2018 e fino al 2035, si provvede con legge di bilancio. ”.

 

     Art. 23. Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 86/2014

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“ Art. 34 bis. Finanziamento al Comune di Livorno

1. Nel quadro delle iniziative regionali finalizzate alla reindustrializzazione ed al rilancio produttivo della città di Livorno e dell'area costiera, la Giunta regionale è autorizzata, previa sottoscrizione di apposito accordo di programma con il Comune di Livorno, a concorrere finanziariamente per l'importo di 5.000.000,00 di euro, alla realizzazione, tramite l'acquisizione e la riconversione di aree produttive dismesse, di un polo tecnologico e incubatore di imprese.

2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata una spesa di 5.000.000,00 per l’anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. ”.

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 86/2014

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 37 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“ 8 bis. Per il ripristino della viabilità del ponte sul fiume Verde sulla strada comunale di Cadugo-Cervara e per le relative e connesse opere stradali la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pontremoli contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune medesimo e con gli altri enti interessati. ”.

2. Il comma 9 dell'articolo 37 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“ 9. All'onere di spesa di cui ai commi da 1 a 8 bis, pari a complessivi euro 4.760.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.”

 

     Art. 25. Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 86/2014

1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“ Art. 47 bis. Contributo regionale per il sostegno all’apertura di nuovi “Punti Ecco Fatto!”

1. Al fine di sostenere l’incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno all’apertura di nuovi “Punti Ecco Fatto!” come definiti dall’articolo 47, comma 1, della l.r. 77/2013.

2. Il contributo regionale è destinato ai comuni sede di un nuovo Punto Ecco Fatto! ed è concesso, su richiesta dello stesso comune, una sola volta per punto e unicamente per i punti aperti dal 1° gennaio 2015.

3. I contributi sono concessi prioritariamente per l’apertura di un nuovo Punto Ecco Fatto! situato nella medesima località nella quale è stato chiuso un ufficio postale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), sono stabiliti i limiti del contributo concedibile e individuate le modalità di presentazione delle domande, erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00, cui si fra fronte con gli stanziamenti dell’UPB 515 “Sviluppo locale - spese correnti” del bilancio di previsione 2015.”

 

     Art. 26. Inserimento dell'articolo 47 ter nella l.r. 86/2014

1. Dopo l'articolo 47 bis nel capo VII della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“ Art. 47 ter. Contributo straordinario in favore del Comune di Viareggio

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, è autorizzata ad erogare, in favore del Comune di Viareggio, un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 al fine di garantire la continuità della presa in carico da parte dei comuni dei minori accolti nelle strutture, nonché la prosecuzione delle attività di supporto alla genitorialità.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 .”.

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 la parola: “ 1.600.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “ 1.850.000,00 ”.

2. Al comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 la parola: “ 1.200.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “ 1.450.000,00 ”.

 

     Art. 28. Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 86/2014

1. L'articolo 62 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“ Art. 62. Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione Festival Pucciniano un contributo straordinario pari all'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del nuovo teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio, in scadenza nel triennio considerato.

2. La concessione del contributo è condizionata alla valutazione positiva, espressa dalla Giunta regionale, di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione della Fondazione nel triennio 2015 – 2017.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui euro 660.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, con gli stanziamenti dell’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017 annualità 2016 e 2017. ”.

 

     Art. 29. Inserimento dell'articolo 64 bis nella l.r. 86/2014

1. Dopo l'articolo 64 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“Art. 64 bis. Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 1.200.000,00 al Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione di un impianto di prioritario interesse regionale da destinare ad attività sportive e sociali e aggregative per il territorio comunale e per i comuni limitrofi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. ”.

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 66 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 86/2014 la parola: “ 1.000.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “ 850.000,00 ”.

2. Al comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 86/2014 la parola: “ 1.000.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “ 850.000,00 ”.

 

     Art. 31. Inserimento dell'articolo 67 bis nella l.r. 86/2014

1. Dopo l'articolo 67 della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“ Art. 67 bis. Sostegno finanziario su prestiti per giovani professionisti

1. Per l’anno 2015 sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), sono concessi contributi in conto interessi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'accesso al contributo.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 263.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. ”.

 

     Art. 32. Inserimento dell'articolo 67 ter nella l.r. 86/2014

1. Dopo l'articolo 67 bis della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“ Art. 67 ter. Contributo straordinario alla Diocesi di Firenze

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum di euro 200.000,00 alla Diocesi di Firenze, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi da effettuare per la visita ufficiale di Papa Francesco nel mese di novembre 2015, in occasione del V convegno ecclesiale nazionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. ”.

 

     Art. 33. Inserimento dell'articolo 67 quater nella l.r. 86/2014

1. Dopo l'articolo 67 ter della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“ Art. 67 quater. Interventi di gestione faunistico venatoria per la Provincia di Siena per l'anno 2014

1. Con riferimento ai contributi per l’attuazione dei piani faunistici venatori provinciali previsti dall’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio”), si prescinde dal rispetto dei termini di cui all’articolo 9 della stessa l.r. 3/1994 per l’erogazione dei contributi relativi all’annualità 2014 a favore della Provincia di Siena, a copertura delle spese sostenute per gli interventi di gestione faunistico venatoria attivati nell’anno 2014. ”.

 

     Art. 34. Inserimento dell'articolo 67 quinquies nella l.r. 86/2014

1. Dopo l'articolo 67 quater della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“ Art. 67 quinquies. Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto

1. Al fine di sostenere le spese per interventi di ristrutturazione della struttura ex Casa dello studente da adibire a centro polifunzionale con finalità di carattere sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto, previa stipula di specifico accordo con la provincia medesima e con gli altri soggetti interessati, un contributo straordinario di euro 1.400.000,00 per l’anno 2015.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 222 “Investimenti in ambito sociale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. ”.

 

     Art. 35. Inserimento dell'articolo 67 sexies nella l.r. 86/2014

1. Dopo l'articolo 67 quinquies della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“ Art. 67 sexies. Contributo straordinario al Comune di Pisa

1. Al fine di consentire la realizzazione di opere di arredo urbano integrate con percorsi ciclopedonali finalizzati al collegamento del parco di Cisanello, prospiciente l’ospedale di Pisa, con la ciclopista dell’Arno, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all’importo massimo di euro 200.000,00 al Comune di Pisa, previa stipula di apposito accordo.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. ”.

 

     Art. 36. Inserimento dell'articolo 67 septies nella l.r. 86/2014

1. Dopo l’articolo 67 sexies della l.r. 86/2014 è inserito il seguente:

“ Art. 67 septies. Interventi sulla mobilità ciclopedonale

1. Al fine di garantire la continuità del tracciato ciclopedonale lungo la via Francigena, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all’importo massimo di euro 30.000,00 al Comune di Fosdinovo, previa stipula di apposita convenzione, per la progettazione fino al livello esecutivo del tratto di pista ciclabile ricadente nel Comune di Fosdinovo, a completamento della pista in corso di realizzazione in territorio ligure da parte della Provincia di La Spezia lungo il canale Lunense, che si raccorda con il tracciato ciclabile della Francigena tra Aulla e Avenza in corso di realizzazione in territorio toscano.

2. All’onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. ”.

 

     Art. 37. Sostituzione dell’articolo 73 della l.r. 86/2014

1. L’articolo 73 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“ Art. 73. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 3/2009

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:

“c) ai figli di cui alla lettera b), anche se maggiori di anni diciotto, purché studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di età o studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea purchè in corso con il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario per l’anno accademico di riferimento non sia stato in corso con il piano di studi deve restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di rate di pari importo di quante sono state le mensilità ricevute. A tal fine il soggetto beneficiario, a conclusione di ciascun anno accademico, produce apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta di essere in corso con il piano di studi. La disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015). ”.

 

     Art. 38. Sostituzione dell'allegato A della l.r. 86/2014

1. L'allegato A della l.r. 86/2014 è sostituito dall’allegato A della presente legge.

 

CAPO XII - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)

 

     Art. 39. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2015

1. L'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), è sostituito dal seguente:

“ Art. 16. Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale

1. Nel bilancio regionale è iscritto un fondo speciale destinato, a decorrere dalla X legislatura, a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali di iniziativa del Consiglio regionale di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell'esercizio finanziario successivo e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati dal bilancio di previsione.

2. La legge di bilancio provvede alla determinazione dell’importo del fondo di cui al comma 1, mediante un accantonamento indistinto a cui il Consiglio regionale può attingere fino a concorrenza della somma disponibile. ”.

 

CAPO XIII - Disposizioni finali

 

     Art. 40. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegato A

Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

(Omissis)