Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze |
Data: | 23/12/2013 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1 . (Modificazione dell'articolo 2 della l.r. 28/2012 ) |
Art. 2 . (Integrazioni della l.r. 28/2012 ) |
Art. 3 . (Modificazione ed integrazioni dell'articolo 3 della l.r. 28/2012 ) |
Art. 4 . (Modificazione dell'articolo 4 della l.r. 28/2012 ) |
Art. 5 . (Integrazione della l.r. 28/2012 ) |
Art. 6 . (Modificazioni e integrazioni dell'articolo 5 della l.r. 28/2012 ) |
Art. 7 . (Modificazione dell'articolo 9 della l.r. 28/2012 ) |
Art. 8 . (Modificazione dell'articolo 10 della l.r. 28/2012 ) |
Art. 9 . (Modificazioni dell'articolo 19 della l.r. 28/2012 ) |
Art. 10 . (Integrazione dell'articolo 20 della l.r. 28/2012 ) |
Art. 11 . (Integrazione della l.r. 28/2012 ) |
Art. 12 . (Modifiche generali) |
Art. 13 . (Abrogazioni) |
Art. 14 . (Norma transitoria) |
§ 1.1.120 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 33.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ) e abrogazione di norme.
(B.U. 30 dicembre 2013, n. 58)
CAPO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 28
Art. 1. (Modificazione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
" Art. 2
(Costituzione dei Gruppi)
1. I Gruppi consiliari dell'Assemblea legislativa sono costituiti ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea stessa.
2. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa assicura ai Gruppi consiliari, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa secondo le norme di cui al presente Titolo. ".
Art. 2. (Integrazioni della
1. Dopo l'articolo 2 della
" Art. 2 bis. (Sedi e altre dotazioni strumentali)
1. A ciascun Gruppo consiliare l'Ufficio di presidenza assegna una sede adeguata alla consistenza numerica del Gruppo stesso e provvede, altresì, con spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa e nei limiti delle disponibilità di bilancio:
a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura, anche di tipo informatico, delle sedi assegnate ai Gruppi consiliari;
b) alla fornitura ai Gruppi consiliari di linee telefoniche, telefax e di telecomunicazioni, stabilendo il limite oltre il quale i relativi oneri sono a carico dei Gruppi stessi.
2. Con apposito atto, l'Ufficio di presidenza determina le dotazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità ed i limiti del loro utilizzo.
Art. 2 ter. (Inventario dei beni nella disponibilità dei Gruppi)
1. I beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa, assegnati in uso ai Gruppi consiliari, sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi stessi che ne divengono responsabili. In caso di sostituzione del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente consegna i beni al Presidente del Gruppo subentrante, previa verifica in contraddittorio, con apposito verbale.
2. I beni mobili durevoli acquistati dai Gruppi consiliari con il contributo di cui all'articolo 2-quater sono soggetti ad inventario. L'inventariazione avviene, a cura del Presidente del Gruppo, nel momento in cui i suddetti beni entrano nella disponibilità del Gruppo stesso a seguito di acquisto e consiste nell'elencazione e descrizione dei beni con l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad identificarli e con l'indicazione del relativo valore. Il Presidente del Gruppo è responsabile dei beni inventariati ai sensi del presente comma. I beni non più idonei all'uso sono affidati all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che ne dispone secondo il Regolamento interno di contabilità.
3. Ad ogni rendiconto di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, viene allegato l'inventario dei beni mobili durevoli di cui al comma 2.
4. Al termine della legislatura, o nel caso di estinzione del Gruppo consiliare, i beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa previsti al comma 1 e i beni indicati nell'inventario allegato all'ultimo rendiconto di cui all'articolo 5, comma 4, come previsto dal comma 3 del presente articolo, sono riconsegnati dal Gruppo consiliare all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che, previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo, li prende in carico.
Art. 2 quater. (Contributo per le attività istituzionali del Gruppo)
1. Fatte salve le dotazioni di cui all'articolo 2-bis, nonché le spese per il personale, l'importo dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari è definito con atto dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ed è contenuto entro il limite individuato alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del
2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei Gruppi consiliari anche con costituzione di nuovi Gruppi, o nel caso di fusione di due o più Gruppi, il contributo di cui al comma 1 è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, con conseguente ripetizione delle somme già versate qualora risultino eccedenti.
3. I contributi erogati dall'Assemblea legislativa non possono essere in alcun modo utilizzati:
a) per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
b) per l'affidamento di rapporti di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, a Consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;
c) per finanziare Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni;
d) per spese sostenute dal Consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del Consigliere;
e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
f) per l'acquisto di automezzi;
g) per spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.
4. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, nei limiti di cui all'articolo 2-quinquies, allo svolgimento di attività istituzionali del Gruppo consiliare e di attività politiche connesse, intendendosi per tali quelle attività funzionalmente collegate ai lavori dell'Assemblea legislativa nonché le iniziative dei Gruppi o dei Consiglieri riconducibili sempre ad attribuzioni dell'Assemblea legislativa di cui all'articolo 43 dello Statuto ; sono ricomprese altresì le attività di studio, editoria e comunicazione volte a diffondere la conoscenza sull'attività dei Gruppi consiliari e sulle questioni di competenza dell'Assemblea legislativa.
Art. 2 quinquies. (Utilizzazione del contributo)
1. Nel rispetto del
a) acquisto di libri, riviste, giornali e altri strumenti di informazione anche su supporti informatici;
b) redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici editi dal Gruppo e altre spese di comunicazione, anche tramite web;
c) spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali ospitalità e accoglienza;
d) rimborsi spese al personale del Gruppo per le missioni connesse all'attività del Grupparticolo;
e) spese per l'acquisto di buoni pasto qualora attribuiti al personale dei Gruppi in base al contratto sottoscritto con il Gruppo stesso ed in ogni caso entro l'importo massimo fissato dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del
f) spese bancarie connesse alla tenuta del conto corrente bancario di cui all'articolo 4, comma 1, o riconducibili ad operazioni di conto corrente;
g) spese postali e telegrafiche;
h) spese per carta, cancelleria, stampati e duplicazioni;
i) spese telefoniche, di trasmissione dati, nonché spese per l'acquisto o noleggio di cellulari, non ricomprese nelle dotazioni di cui all'articolo 2-bis;
l) organizzazione di convegni, incontri ed iniziative;
m) acquisto o noleggio di beni strumentali, anche di tipo informatico, per l'attività d'ufficio non ricompresi nelle dotazioni di cui all'articolo 2-bis;
n) formazione ed aggiornamento del personale del Gruppo;
o) studi, consulenze ed incarichi a soggetti in possesso di adeguate competenze ed esperienza professionale;
p) promozione e divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo e delle iniziative del Gruppo e dei singoli consiglieri regionali attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa o strumento divulgativo.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera o) può essere utilizzato anche per incarichi conferiti a professionisti per l'amministrazione e gestione del personale dei Gruppi nonché per consulenza ed assistenza al fine del corretto adempimentoarticol delle previsioni e degli obblighi previsti dal presente Titolo. 3. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali inerenti le collaborazioni di cui al comma 1, lettera o) sono assolti dai presidenti dei Gruppi consiliari.
4. Per la gestione del contributo di cui al comma 1, i Gruppi consiliari possono chiedere agli Uffici dell'Assemblea legislativa, secondo modalità stabilite da apposito regolamento adottato dall'Ufficio di presidenza, indicazioni, consulenza ed assistenza al fine del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo. ".
Art. 3. (Modificazione ed integrazioni dell'articolo 3 della
1. La rubrica dell'articolo 3 della
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
" 1-bis. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei Gruppi consiliari anche con costituzione di nuovi Gruppi, o nel caso di fusione di due o più Gruppi, l'Ufficio di presidenza dispone l'adeguamento dei contributi di cui al comma 1 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata e comunque non prima di quindici giorni dalla suddetta variazione.
1-ter. Per la gestione del personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, i Gruppi possono avvalersi del supporto tecnico degli Uffici dell'Assemblea legislativa, secondo i limiti e le modalità previste dall'Ufficio di presidenza. ".
Art. 4. (Modificazione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
" Art. 4
(Istituzione fondo)
1. I fondi istituiti per il pagamento delle spese per le attività istituzionali dei Gruppi di cui all'articolo 2-quater e di quelle per il personale di cui all'articolo 3 sono depositati in apposito conto corrente bancario presso il cassiere dell'Assemblea legislativa e sono alimentati secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 3, comma 1, primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal
Art. 5. (Integrazione della
1. Dopo l'articolo 4 della
" Art. 4 bis. (Attività di controllo)
1. Il Collegio dei revisori dei conti, istituito in attuazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del
2. Il Collegio dei revisori dei conti rimette al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente del Gruppo interessato le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del comma 1. ".
Art. 6. (Modificazioni e integrazioni dell'articolo 5 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
" 1-bis. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. ".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della
" 3. Il rendiconto, entro il 30 gennaio di ogni anno, è trasmesso da ciascun Gruppo al Presidente dell'Assemblea legislativa, che lo trasmette, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.".
4. Al comma 4 dell'articolo 5 della
5. Al comma 5 dell'articolo 5 della
6. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della
" 5-bis. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3. ".
Art. 7. (Modificazione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
" Art. 9
(Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo)
1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi dell'articolo 2-quater possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 4, gli avanzi di gestione e i risparmi d'esercizio, relativi ai casi di cui al comma 4 dell'articolo 5, sono reiscritti al bilancio del Consiglio regionale. ".
Art. 8. (Modificazione dell'articolo 10 della
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della
" 2. L'assegno di fine mandato, per i consiglieri regionali, è disciplinato dalla
Art. 9. (Modificazioni dell'articolo 19 della
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
2. Il comma 2 dell'articolo 19 della
" 2. Limitatamente alla IX legislatura, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono soppressi i Gruppi consiliari dell'Assemblea legislativa costituiti sulla base del loro collegamento con liste regionali di candidati. Eventuali avanzi di gestione derivanti dai fondi assegnati ai suddetti Gruppi sono assegnati ai Gruppi consiliari di cui al comma 3. ".
3. Il comma 5 dell'articolo 19 della
Art. 10. (Integrazione dell'articolo 20 della
1. Al comma 3 dell'articolo 20 della
Art. 11. (Integrazione della
1. Dopo l'articolo 19 della
" Art. 19 bis. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del Titolo II si fa fronte con le risorse allocate all'Unità previsione di base (U.P.B.) 01.1.005, denominata "Funzionamento del Consiglio regionale.".
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12. (Modifiche generali)
1. Nella
Art. 13. (Abrogazioni)
1. Gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8 della
Art. 14. (Norma transitoria)
1. I beni già nella disponibilità dei Gruppi all'entrata in vigore della presente legge devono essere inventariati, ai sensi dell'articolo 2-ter della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.