§ I.3.25 - L.R. 30 novembre 2012, n. 34.
Riduzione dei costi della politica


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali - gruppi consiliari
Data:30/11/2012
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Emolumenti dei Consiglieri regionali
Art. 2.  Abolizione dell’istituto dell’assegno di fine mandato per i Consiglieri regionali
Art. 3.  Abolizione dell’istituto del vitalizio per i Consiglieri regionali
Art. 4.  Disposizioni per la pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37 e al [...]
Art. 5.  Disposizioni per i Gruppi consiliari e modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3


§ I.3.25 - L.R. 30 novembre 2012, n. 34.

Riduzione dei costi della politica

(B.U. 30 novembre 2012, n. 173)

 

Art. 1. Emolumenti dei Consiglieri regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) ai Consiglieri regionali è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e funzione e spese per l’esercizio del mandato, così definito:

b) è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale;

c) il titolare di più cariche è tenuto a optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

d) la partecipazione alle Commissioni permanenti e speciali e d’inchiesta è gratuita;

e) con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità per valutare l’effettiva partecipazione dei Consiglieri ai lavori del Consiglio regionale e le eventuali sanzioni.

 

     Art. 2. Abolizione dell’istituto dell’assegno di fine mandato per i Consiglieri regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) è abolito l’istituto dell’assegno di fine mandato di cui alla legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia) e successive modifiche e integrazioni;

b) i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all’articolo 6 della l.r. 8/2003 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni in materia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L’importo dell’assegno di fine mandato viene determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base dell’indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia).

 

     Art. 3. Abolizione dell’istituto del vitalizio per i Consiglieri regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) è abolito l’istituto del vitalizio di cui alla l.r. 8/2003 e successive modifiche e integrazioni;

b) i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all’articolo 6 della l.r. 8/2003 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. L’importo dell’assegno vitalizio viene determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base dell’indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell’articolo 48 della l.r. 38/2011.

3. L’Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per la decorrenza dell’erogazione dell’assegno vitalizio, su istanza dei Consiglieri beneficiari, adotta apposito provvedimento con cui viene definito l’ammontare delle competenze spettanti agli stessi, determinate ai sensi del comma 2.

4. I provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal comma 3 hanno effetti obbligatori e giuridicamente vincolanti.

5. Per i Consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all’assegno vitalizio.

6. l Consiglieri regionali hanno la facoltà di rinunciare al diritto all’assegno vitalizio qualora non sia ancora iniziata la relativa erogazione. In caso di rinuncia, il Consigliere ha diritto alla restituzione dei contributi versati al suddetto titolo nell’espletamento del mandato.

7. Nel caso in cui il titolare dell’assegno vitalizio o l’avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa [1].

7 bis. Il titolare o l’avente diritto all’assegno vitalizio condannato nei termini di cui al comma 7 è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni dalla data di notifica della sentenza, ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d’ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all’eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza [2].

8. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 8/2003 le parole: “qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato,” sono soppresse.

8 bis. I consiglieri regionali eletti nella IX legislatura hanno facoltà di versare le somme corrispondenti ai contributi previdenziali mensili di cui alla legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), occorrenti per completare il quinquennio contributivo della legislatura in corso, purché abbiano maturato un’anzianità contributiva non inferiore a trenta mesi [3].

9. Ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) sono fatti salvi i provvedimenti di corresponsione dei vitalizi in corso di erogazione ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Disposizioni per la pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37 e al regolamento regionale 15 novembre 1982, n. 1

1. Alla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37 (Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni enti), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al numero 1) del comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: “o sindaco di società” sono inserite le seguenti: “; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie”;

b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: “Bollettino Ufficiale” sono inserite le seguenti: “e sul sito internet istituzionale”.

2. Al regolamento regionale 15 novembre 1982, n. 1 (Regolamento per l’attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Pubblicità sulla situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole: “I Consiglieri” sono inserite le seguenti: “e gli Assessori”;

b) al numero 1) del comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: “o sindaco di società” sono inserire le seguenti: “; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie”;

c) al comma 1 dell’articolo 5, dopo le parole: ”alla cessazione dalla carica” sono inserite le seguenti: “o alla fine della legislatura” e dopo le parole: “i Consiglieri” sono inserite le seguenti: “e gli Assessori”;

d) al comma 2 dell’articolo 7, le parole: “applicabili nell’esercizio della potestà regolamentare” sono sostituite dalle seguenti: “previste da apposito regolamento”;

e) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” sono inserite le seguenti: “e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale”.

 

     Art. 5. Disposizioni per i Gruppi consiliari e modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3

1. L’articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), così come modificato e integrato dall’articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1 e dall’articolo 22 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Contributi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l’importo dei contributi in favore di Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5 mila per anno per ciascun Consigliere iscritto al Gruppo.

2. I contributi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, così come specificate dall’articolo 6.

3. E’ esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni.

4. L’Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, assegna i contributi, in quote mensili, a decorrere dal giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

5. I Gruppi possono utilizzare nell’esercizio finanziario successivo le somme non spese nell’anno di riferimento.

6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità evidenziando, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

7. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, il rendiconto di ciascun Gruppo è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, il quale, a sua volta, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, lo trasmette alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

8. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale della Regione.”.

 

2. Con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell’attività dei Gruppi consiliari.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i dati sono resi pubblici attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali), e successive modifiche e integrazioni.

 

3 bis. A decorrere dalla X legislatura l’ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D 6, compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione regionale, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. La spesa per il personale comandato o distaccato funzionalmente a disposizione dei Gruppi consiliari ovvero a qualsiasi titolo assunto o utilizzato a tempo determinato, anche in forza di incarico di lavoro autonomo, grava sul budget assegnato a ciascun Gruppo consiliare e deve rientrare nei limiti di questo [4].

3 ter. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3 bis, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), sono abrogati [5].

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 ottobre 2013, n. 31.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 22 ottobre 2013, n. 31.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 2013, n. 11. L'art. 2, L.R. 11/2013, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 maggio 2013, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 ottobre 2015, n. 29.

[5] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.