Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 11/04/2013 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 |
Art. 2. Integrazione all’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 |
§ I.6.8 - L.R. 11 aprile 2013, n. 11.
Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 e integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica).
(B.U. 17 aprile 2013, n. 54)
Art. 1. Modifica all’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
“Art. 22
1. Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale.
2. La data di effettuazione del referendum è fissata, di norma, in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di esecutività del decreto.
3. I referendum consultivi possono effettuarsi ordinariamente nel periodo compreso tra il l° marzo e il 30 giugno di ogni anno. I giorni non compresi in questo periodo non vengono computati agli effetti del termine previsto dal comma 2.
4. La data della consultazione è ordinariamente fissata in concomitanza a quella di referendum nazionali e/o regionali, eventualmente già indetti o, in mancanza, a quella delle elezioni amministrative per almeno uno dei comuni interessati. In tali ipotesi, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari delle votazioni, nonché per il riparto delle relative spese, si applicano le disposizioni in vigore per la consultazione alla quale il referendum consultivo è abbinato.
5. I referendum consultivi non possono aver luogo nell’anno solare di cessazione della legislatura.
6. Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle disciplinate dal comma 4, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con
7. Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell’articolo 21 della
Art. 2. Integrazione all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della
“8 bis. I consiglieri regionali eletti nella IX legislatura hanno facoltà di versare le somme corrispondenti ai contributi previdenziali mensili di cui alla
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della