Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali - gruppi consiliari |
Data: | 22/10/2013 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 01 nella legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 |
Art. 2. Modifica e integrazione all’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 |
§ I.3.26 - L.R. 22 ottobre 2013, n. 31.
Completamento del processo in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)
(B.U. 25 ottobre 2013, n. 140)
Art. 1. Inserimento dell’articolo 01 nella
1. Prima dell’articolo 1 della
“Art. 01
(Natura giuridica dei Gruppi consiliari)
1. I Gruppi consiliari sono organi interni del Consiglio regionale ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’articolo 25 dello Statuto della Regione Puglia. Tale connotazione si estrinseca unicamente nell’espletamento delle attività istituzionali in seno al medesimo Consiglio regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono ovviamente svolte in regime privatistico.”.
Art. 2. Modifica e integrazione all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Nel caso in cui il titolare dell’assegno vitalizio o l’avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa.”;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7 bis. Il titolare o l’avente diritto all’assegno vitalizio condannato nei termini di cui al comma 7 è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni dalla data di notifica della sentenza, ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d’ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all’eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della