§ 4.9.54 - L.R. 7 novembre 2013, n. 32.
Modifiche di diverse disposizioni in materia di trasporto pubblico locale


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:07/11/2013
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 51 (Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale))
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010))
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche [...]


§ 4.9.54 - L.R. 7 novembre 2013, n. 32.

Modifiche di diverse disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

(B.U. 8 novembre 2013, n. 17)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 51 (Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale))

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 51/2009, dopo le parole: “a titolo gratuito”, sono inserite le seguenti: “per la parte coperta da contribuzione pubblica”.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010))

1. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 62/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “a titolo gratuito” sono aggiunte le seguenti: “per la parte coperta da contribuzione pubblica”.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 2, comma 5, all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 4, limitatamente ai servizi di trasporto ferroviario, conferite alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dal Dirigente della struttura regionale competente.".