§ 4.9.58 - L.R. 9 agosto 2016, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) ed altre modifiche normative in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:09/08/2016
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale))
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 33/2013)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 33/2013)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 33/2013)
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 33/2013)
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 33/2013)
Art. 7.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 33/2013)
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 33/2013)
Art. 9.  (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 33/2013)
Art. 10.  (Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 33/2013)
Art. 11.  (Modifica all’articolo 12 della l.r. 33/2013)
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 33/2013)
Art. 13.  (Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 33/2013)
Art. 14.  (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 33/2013)
Art. 15.  (Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 33/2013)
Art. 16.  (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 33/2013)
Art. 17.  (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 33/2013)
Art. 18.  (Modifica all’articolo 20 della l.r. 33/2013)
Art. 19.  (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 33/2013)
Art. 20.  (Abrogazione dell’articolo 24 della l.r. 33/2013)
Art. 21.  (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 33/2013)
Art. 22.  (Modifica all’articolo 27 della l.r. 33/2013)
Art. 23.  (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 33/2013)
Art. 24.  (Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche [...]
Art. 25.  (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015))
Art. 26.  (Abrogazione di norme)
Art. 27.  (Norma transitoria)
Art. 28.  (Norma finanziaria)
Art. 29.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.9.58 - L.R. 9 agosto 2016, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) ed altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale

(B.U. 11 agosto 2016, n. 16)

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale))

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ dell’ambito territoriale ottimale ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli ambiti territoriali ottimali ”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 33/2013)

1. L’articolo 3 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 3

(Bacino di programmazione, bacino di mobilità e rete di trasporto)

1. Per bacino di programmazione si intende il livello territoriale regionale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione.

2. Per bacino di mobilità si intende l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), entro il quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e alle diverse modalità di trasporto.

3. Per rete di trasporto si intende l’insieme di più linee fra loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto. ”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ nell’Ambito Territoriale Ottimale ” sono sostituite dalle seguenti: “ negli Ambiti Territoriali Ottimali ”.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ , località, paesi ” sono soppresse e alla lettera c), dopo le parole: “ cinquanta residenti ”, sono aggiunte le seguenti: “ compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e nell’ambito degli accordi di programma sottoscritti ”.

3. I commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 33/2013)

1. Nella rubrica dell’articolo 5 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ integrativi ” è sostituita dalla seguente: “ autorizzati ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ integrativi ” è sostituita dalla seguente: “ autorizzati ” e le parole: “ nell’ambito di quanto previsto dalla presente legge ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai sensi dell’articolo 13 bis ”.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 33/2013)

1. L’articolo 6 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 6

(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché le funzioni di amministrazione dei servizi che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale.

2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita le funzioni di programmazione in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico regionale e locale, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e dell’equilibrio del bilancio regionale, nell’ottica della razionalizzazione e dell’efficientamento dei servizi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sentito il CAL, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:

a) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali e fissa i criteri programmatici e direttivi per l’elaborazione, da parte della Città metropolitana e degli enti di area vasta, dei piani di bacino di rispettiva competenza;

b) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti, in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico e sulla base dei piani di bacino della Città metropolitana e degli enti di area vasta;

c) approva il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, sentite le organizzazioni sindacali, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di cui alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap) e successive modificazioni e integrazioni e i comitati degli utenti.

4. Il programma dei servizi individua, tra l’altro:

a) la rete e l'organizzazione dei servizi, sulla base di criteri di integrazione tra le varie modalità, favorendo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale;

b) le modalità di determinazione delle tariffe, di integrazione tariffaria e di indicizzazione;

c) le risorse relative ai servizi minimi da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento previsti;

d) i criteri per la riduzione della congestione del traffico, dell’inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale.

5. La Giunta regionale definisce ed approva gli accordi di programma di cui all’articolo 12, d’intesa con gli enti locali interessati, e approva i piani per gli investimenti di cui all’articolo 22.

6. La Regione, quale Ente di governo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), esercita le funzioni di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a quelli che si svolgono in ambito sovracomunale, ed all’articolo 9 del medesimo decreto e, in particolare, espleta le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto con le modalità previste dalla normativa comunitaria e statale e gestisce il contratto di servizio stipulato.

7. La Regione esercita le funzioni di controllo dei servizi di trasporto pubblico attraverso il monitoraggio della domanda, dell’offerta e degli standard di qualità, promuovendo a tal fine lo sviluppo di appositi strumenti informatici:

a) per i servizi di cui al comma 6 in modo diretto;

b) per i servizi gestiti dalla Città metropolitana di Genova e dagli enti di area vasta, secondo quanto previsto dall’articolo 7, in collaborazione con tali enti, avvalendosi del supporto dell’Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT), anche sulla base dei dati trasmessi dai soggetti esercenti ai sensi dell’articolo 20. ”.

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 33/2013)

1. L’articolo 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Competenze della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta)

1. La Città metropolitana di Genova e gli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO ai sensi dell’articolo 9, esercitano le seguenti funzioni:

a) approvano i piani di bacino di cui al comma 2, in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a);

b) stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 12 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 5, comma 1;

c) nell’ambito della gestione dell’ATO espletano le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato;

d) nell’ambito dei contratti di servizio attuano il monitoraggio della domanda, dell’offerta e degli standard di qualità dei servizi.

2. Il piano di bacino di trasporto metropolitano e provinciale è lo strumento che persegue un sistema di trasporto che integra le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale e rispondente ai fabbisogni di mobilità relativi alle esigenze di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali, culturali, sportive e religiose di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta. ”.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 33/2013)

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 33/2013)

1. L’articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

(Ambiti Territoriali Ottimali ed enti di governo)

1. Ai di sensi della vigente normativa, sono istituiti:

a) un Ambito Territoriale Ottimale ed omogeneo (ATO) che coincide con l’intera circoscrizione territoriale regionale per l’esercizio dei servizi ferroviari di cui all’articolo 6, comma 6, che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, il cui governo è assicurato dalla Regione;

b) quattro Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei per l’esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, ad esclusione dei servizi di cui alla lettera a), coincidenti col territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi enti, ai sensi dell’articolo 7. ”.

 

     Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 33/2013)

1. L’articolo 10 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

(Tavoli di confronto consultivo)

1. Al fine di assicurare il confronto tra i soggetti coinvolti nell’attuazione della riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, la Giunta regionale istituisce tavoli di confronto, con funzione consultiva.

2. La partecipazione ai lavori dei tavoli è a titolo gratuito. ”.

 

     Art. 10. (Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 33/2013)

1. L’articolo 11 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 33/2013)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“2 bis. Gli accordi di programma definiscono altresì le modalità di svolgimento dei servizi di collegamento tra comuni facenti parte di ambiti territoriali diversi. ”.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 33/2013)

1. Nella rubrica dell’articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “regionali e comunali” sono soppresse.

2. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Le competenze in materia di impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane spettano:

a) alla Regione, se interessano più comuni facenti parte di diversi territori provinciali;

b) alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, se interessano più comuni facenti parte del medesimo territorio provinciale;

c) al Comune nel cui territorio si sviluppano interamente. ”.

3. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ e 2 ” sono soppresse.

 

     Art. 13. (Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 33/2013)

1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 13 bis

(Disciplina dei servizi autorizzati)

1. I servizi di cui all’articolo 5, comma 2, sono autorizzati, nel rispetto della vigente normativa:

a) dalla Regione se si svolgono in ambito sovraregionale, qualora la maggiore parte del percorso si svolga sul territorio ligure, nonché in ambito sovraprovinciale;

b) dalla Città metropolitana di Genova e dagli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, se si svolgono in ambito sovracomunale;

c) dal Comune se si svolgono in ambito comunale.

2. Il rilascio dell’autorizzazione avviene a seguito di presentazione di apposita istanza da parte delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone.
3. In caso di autorizzazione di un nuovo servizio a decorrere dall’anno 2014, tale autorizzazione è subordinata alla disponibilità di almeno un veicolo accessibile alle persone disabili, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, fermo restando l’onere di segnalazione da parte degli utenti interessati al fine di garantire la disponibilità del mezzo. ”.

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 33/2013)

1. L’articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

(Affidamento del servizio)

1. Gli enti di governo espletano le procedure per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, limitatamente all’ambito di competenza, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Gli enti affidanti ricorrono a procedure di affidamento che tengano conto dei costi standard o efficienti e secondo il modello di remunerazione a costo netto, al fine di garantire gli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, attraverso una gestione dei servizi improntata alla sostenibilità economica e finanziaria ed al miglioramento della qualità.

3. La durata dell’affidamento è commisurata all’entità e alla durata degli investimenti previsti dal contratto di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Gli enti affidanti definiscono lotti di gara di dimensioni che garantiscano la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento, secondo modalità non discriminatorie.

5. Gli enti affidanti individuano i beni essenziali e i beni indispensabili all'esercizio del trasporto pubblico, sia mobili, mobili registrati ed immobili, da mettere a disposizione del nuovo gestore aggiudicatario del servizio e assicurano il subentro del nuovo operatore nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.

6. La messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 5 può essere attuata, da parte del gestore che cessa dal servizio, sia mediante il trasferimento della proprietà di beni, sia mediante la locazione o l’affitto degli stessi.

7. Gli enti affidanti sottoscrivono specifiche convenzioni con i rispettivi titolari, relative ai beni di cui al comma 5, per la definizione del valore di subentro sia in caso di locazione che in caso di cessione tenuto conto della quota di contribuzione pubblica riferita ai beni, sulla base delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti. Tale quota, nel caso di trasferimento di proprietà, costituisce un contributo a favore del soggetto aggiudicatario, che subentra al cedente nelle obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene trasferito.

8. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni e integrazioni.

9. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio. ”.

 

     Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 33/2013)

1. L’articolo 15 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

(Contratto di servizio)

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato mediante contratto di servizio, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.

2. Il contratto deve mantenere l’equilibrio economico per tutta la durata dell’affidamento e deve garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza durante tutto il periodo.

3. Il contratto, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, definisce tra l’altro:

a) l’importo dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di erogazione;

b) le modalità di modifica dei servizi e delle condizioni economiche;

c) i servizi subaffidati secondo quanto stabilito dall'articolo 17;

d) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

e) gli standard qualitativi minimi del servizio, gli indicatori per la loro misurazione ed i criteri per il relativo monitoraggio che devono essere recepiti nella Carta della Mobilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti – (Carta della mobilità));

f) le modalità di attuazione del controllo attraverso il monitoraggio della domanda, dell’offerta e degli standard di qualità dei servizi;

g) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata, ai sensi dell’Allegato al Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70) ;

h) le modalità di trasmissione dei dati necessari alla programmazione regionale ai sensi dell’articolo 20;

i) le modalità per garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili. ”.

 

     Art. 16. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 33/2013)

1. I commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ funzionali ” è sostituita dalla seguente: “ utilizzabili ”.

3. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ funzionali ” è sostituita dalle seguenti: “ essenziali e indispensabili ”.

 

     Art. 17. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ Regione ” è sostituita dalle seguenti: “ Giunta regionale ”.

2. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. La Regione, a partire dall’anno 2016, avvia l’attuazione del sistema di bigliettazione elettronica integrata su tutto il territorio regionale, al fine di garantire una maggiore integrazione e semplificazione dei sistemi tariffari e di consentire la programmazione ottimale dei servizi di trasporto pubblico in base alla domanda reale, con il conseguente efficientamento del sistema complessivo ed ulteriori benefici per gli utenti e gli operatori. La Giunta regionale determina le modalità per l’attuazione di tale intervento. ”.

3. Al comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, tramite l’Agenzia di cui all’articolo 11,” sono soppresse.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 20 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “compatibilità previste dall’articolo 9, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “risorse previste dall’articolo 29, comma 1 ter”.

 

     Art. 19. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ enti locali, ” sono sostituite dalle seguenti: “ enti locali e ” e le parole: “ nonché all’Agenzia di cui all’articolo 11 ” sono soppresse.

 

     Art. 20. (Abrogazione dell’articolo 24 della l.r. 33/2013)

1. L’articolo 24 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 21. (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ di cui all’articolo 21 ” sono sostituite dalle seguenti: “ regionale, nonché di ogni altro contributo pubblico, anche comunitario, ”.

2. Al comma 4 bis dell’articolo 25 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ è assoggettato ” sono sostituite dalle seguenti: “ nonché i mezzi e i beni beneficiari di ogni altro contributo pubblico anche comunitario, sono assoggettati ”.

 

     Art. 22. (Modifica all’articolo 27 della l.r. 33/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ il contributo della Regione o dello Stato ” sono sostituite dalle seguenti: “ contributi pubblici ”.

 

     Art. 23. (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 33/2013)

1. La rubrica dell’articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “ (Riparto di risorse) ”.

2. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ Per l’anno 2014 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Per gli anni 2016 e 2017 ” e le parole: “ su gomma ” sono sostituite dalle seguenti: “ terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario ”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Le risorse per il trasporto pubblico regionale e locale sono erogate tenuto conto del raggiungimento, da parte di ogni singolo gestore, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dalla normativa statale in materia.

1 ter. Nell’ambito delle risorse per il trasporto pubblico regionale e locale una quota pari al massimo ad euro 400.000,00 è destinata annualmente all’esercizio delle attività di cui agli articoli 6, 20 e 28 bis.

1 quater. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, la Città metropolitana e gli enti di area vasta possono destinare una quota pari al massimo al 2 per cento annuo per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 7, nonchè delle altre funzioni in materia di trasporto. ”.

 

CAPO II

ALTRE MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ e due terzi ”, sono inserite le seguenti: “ dell’ammontare minimo ”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell’importo di cui al comma 3, agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti. ”.

3. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ del 50 per cento ”, sono inserite le seguenti: “ dell’ammontare minimo ”.

4. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“6.1 Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell’importo di cui al comma 6 agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti. ”.

 

     Art. 25. (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015))

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ per un importo massimo su base annua pari ad euro 21.000.000,00 ”.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 26. (Abrogazione di norme)

1. I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 18/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ unitaria ” è soppressa.

 

     Art. 27. (Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 5 dell’articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni cessa di avere effetto e le risorse relative sono destinate all’attuazione dell’azione straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico e alle funzioni di programmazione e di controllo della Regione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale cessa di svolgere le funzioni e le attività di cui agli articoli della l.r. 33/2013 abrogati dalla presente legge.

 

     Art. 28. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal comma 5 dell’articolo 18, come sostituito dalla presente legge, si provvede con le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018:

Anno 2016

- riduzione di euro 1.155.991,00, in termini di competenza e di cassa, nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 2 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1;

- aumento di euro 1.155.991,00, in termini di competenza e di cassa, nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 2 “Trasporto pubblico locale” Titolo 2.

Anno 2017

- riduzione di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 2 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1;

- aumento di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 2 “Trasporto pubblico locale” Titolo 2.

Anno 2018

- riduzione di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 2 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1;

- aumento di euro 1.155.991,00, in termini di competenza, nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 2 “Trasporto pubblico locale” Titolo 2.

 

     Art. 29. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.