§ 5.4.99 - L.R. 6 aprile 2000, n. 54.
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:06/04/2000
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito oggettivo.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Funzioni regionali.
Art. 5.  Catasto regionale degli impianti.
Art. 6.  Funzioni comunali.
Art. 7.  Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione od alla modifica degli impianti.
Art. 8.  Azioni di risanamento.
Art. 9.  Funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 10.  Sanzioni amministrative.
Art. 11.  Disposizioni transitorie.


§ 5.4.99 - L.R. 6 aprile 2000, n. 54. [1]

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

(B.U. 17 aprile 2000, n. 17).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana con la presente legge, in attuazione del D.M. 10 settembre 1998, n. 381, (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), disciplina l'autorizzazione all'installazione ed alla modifica degli impianti indicati all'articolo 2. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

     2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, disciplina inoltre le azioni di risanamento degli impianti già esistenti, al fine del graduale raggiungimento dei limiti e dei valori previsti dalle norme statali vigenti, assicurando altresì che l'esercizio degli impianti, autorizzati ai sensi della presente legge, si svolga nel rispetto degli stessi limiti, valori ed obiettivi di qualità, al fine di garantire:

     a) la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

     b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;

     c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità eventualmente fissati dagli atti statali a tal fine emanati;

     3. I limiti di esposizione indicati dal succitato D.M. 381/1998 non si applicano ai lavoratori professionalmente esposti per i quali sono fatti salvi gli specifici limiti di cui alla normativa statale vigente.

 

     Art. 2. Ambito oggettivo.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dal D.M. 381/1998, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti".

     2. Fatto salvo il rispetto dei limiti e dei valori previsti dal D.M. 381/1998, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti fissi operanti con potenza massima irradiata inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera f), sia comunque non superiore a 100 W.

 

     Art. 3. Definizioni.

     1. Agli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

     a) aree sensibili: aree per le quali le Amministrazioni competenti possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti in considerazione della particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale;

     b) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari, in una data postazione, ad assicurare un servizio di radiocomunicazione;

     c) esercizio degli impianti fissi: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;

     d) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico o di densità di potenza mediato su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti;

     e) obiettivo di qualità: il valore di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;

     f) EIRP: livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento.

 

     Art. 4. Funzioni regionali.

     1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, detta, tenendo conto anche degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, sia regionale che locale, i criteri generali per la localizzazione degli impianti; detta inoltre i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" come definite dall'articolo 3, comma 1, lett. a), e la relativa perimetrazione. A tal fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede con propria deliberazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. La Regione detta inoltre le norme tecniche per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge e relative agli impianti individuati con l'art. 2. A tal fine, la Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con propria deliberazione definisce, nel rispetto dei limiti previsti dal D.M. 381/1998:

     a) le modalità del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 6, lettera a);

     b) i criteri tecnici per la gestione del catasto regionale di cui all'articolo 5;

     c) i criteri tecnici per l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 8, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle stesse azioni da parte dei titolari degli impianti;

     d) le modalità tecniche e procedurali per lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 9;

     e) le modalità relative alla presentazione, da parte dei titolari degli impianti, delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 3, inerenti agli impianti installati, e dei relativi programmi di sviluppo.

 

     Art. 5. Catasto regionale degli impianti.

     1. La Regione istituisce il catasto regionale degli impianti presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione. Del catasto regionale si avvale altresì il Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale n. 77/1999 Atti del Consiglio.

     I dati inseriti nel catasto dovranno essere resi immediatamente disponibili a tutti i soggetti interessati alla disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione o alla modifica degli impianti ed alle funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 7 e 9.

     2. Il catasto regionale, contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, e il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti, nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie. Con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera b), sono definiti i criteri e le modalità per la gestione del catasto.

     3. Ai fini della formazione e della gestione del catasto di cui al presente articolo, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare alla Regione, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 4, comma 2, apposita dichiarazione redatta in conformità con le modalità dettate ai sensi dello stesso comma, lettera e), unitamente ad un programma di sviluppo della rete relativa. Tale dichiarazione, che deve contenere, tra altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali, e delle ipotesi di localizzazione futura, è aggiornata e ripresentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

     4. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i Comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto disciplinato dal presente articolo, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni, con particolare riferimento a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 7, comma 2 e dall'articolo 9, comma 4.

     5. La Giunta regionale, redige, avvalendosi a tal fine dell'ARPAT e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali un rapporto annuale sulla base dei dati e delle informazioni pervenuti ai sensi del presente articolo, e lo trasmette al Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno. Il rapporto contiene una valutazione dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio regionale, con riferimento alle caratteristiche di sviluppo della rete di impianti, e una valutazione sul loro impatto sanitario, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

 

     Art. 6. Funzioni comunali.

     1. I Comuni provvedono:

     a) al rilascio, secondo quanto disposto dall'articolo 7, dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile e di quelli radiotelevisivi;

     b) a quanto disposto ai sensi dell'articolo 8, in ordine all'attuazione delle misure di risanamento;

     c) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dall'articolo 9;

     d) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 7. Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione od alla modifica degli impianti.

     1. L'autorizzazione comunale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

     2. L'autorizzazione disciplinata dal presente articolo è rilasciata nel rispetto dei criteri regionali dettati dall'articolo 4, comma 1, ed in conformità con le modalità definite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), anche tenendo conto del quadro conoscitivo definito ai sensi dell'articolo 5.

     3. Qualora gli impianti cui si riferisce la richiesta di autorizzazione siano altresì soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, sono fatte salve le norme regionali che ne disciplinano il rilascio, fermo restando che in tali casi non si applicano le procedure d'inizio d'attività di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, concernente le norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio d'attività edilizia. In tali casi, l'Amministrazione comunale competente decide, contestualmente, in merito all'autorizzazione disciplinata dal presente articolo.

     4. Qualora l'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione riguardi impianti localizzati nelle aree di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 11 aprile 1995, n. 49, "Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree naturali protette d'interesse locale", e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione è subordinata all'assenso degli Enti gestori delle aree stesse [2].

     5. Per lo svolgimento della funzione autorizzatoria ad essi attribuita, i Comuni si avvolgono dell'ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66, (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), e successive modifiche ed integrazioni. Si avvalgono inoltre dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità sanitarie Locali, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della stessa L.R. n. 66/1995.

     6. Gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico dei richiedenti l'autorizzazione [3].

 

     Art. 8. Azioni di risanamento.

     1. Nelle zone abitative, in quelle adibite ad attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti ed in quelle comunque accessibili alla popolazione, il Comune, qualora riscontri che i livelli di campo sono superiori ai limiti e ai valori previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 4, comma 2, del D.M. n. 381/1998, ordina le azioni di risanamento necessarie al fine di ricondurli entro gli stessi limiti e valori, nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C allo stesso D.M.

     2. Il Comune provvede a quanto disposto dal comma 1, entro il termine massimo di un anno dall'emanazione della deliberazione regionale di cui all'articolo 4, comma 2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono obbligatoriamente attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c.

     3. Qualora si renda necessario, ai fini del risanamento, ed anche sulla base dei criteri regionali previsti dall'articolo 4, comma 1, procedere alla delocalizzazione di alcuno degli impianti in Comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso, d'intesa tra i Comuni interessati. Ove l'intesa non sia raggiunta, provvede la Regione nelle forme e con le modalità previste a tal fine dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

 

     Art. 9. Funzioni di vigilanza e controllo.

     1. I Comuni svolgono la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione delle disposizioni della presente legge.

     2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati dai Comuni avvalendosi dell'ARPAT e dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 66/1995, ed altresì in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della stessa legge regionale.

     3. I controlli di cui al presente articolo hanno cadenza almeno annuale, e sono finalizzati a garantire:

     a) il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di cautela, di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 381/1998;

     b) l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento previste dall'articolo 8;

     c) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

     4. Nel caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dall'articolo 3 del D.M. n. 381/1998, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, il Comune competente provvede, anche con ricorso ai poteri di ordinanza ad esso attribuiti dall'ordinamento, ai fini della riconduzione degli stessi entro i limiti normativamente fissati.

     5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni e modalità tecniche prescritte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), anche con riferimento ad eventuali e periodiche verifiche generali circa la conformità degli impianti e delle reti realizzate con le prescrizioni autorizzative.

     6. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale, e vengono commisurati a quanto disposto dal tariffario approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 66/1995 [4].

     7. Il personale incaricato dei controlli previsti ai sensi del presente articolo può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche, e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

     8. Il personale cui competono le procedure di rilascio delle autorizzazioni, di cui all'articolo 7, o le funzioni di vigilanza di cui al presente articolo, non può, ad alcun titolo, fornire consulenza retribuita ai soggetti che intendono installare gli impianti di cui all'articolo 2 ovvero li eserciscano.

 

     Art. 10. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. In tal caso, l'Amministrazione comunale competente ordina altresì la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1.

     2. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni, unitamente alla sanzione della sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi. In tal caso, la persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, da parte dell'autorità competente, che ordina altresì l'immediata cessazione dell'attività.

     3. La mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento da lire 5 milioni a lire 20 milioni per ogni impianto a cui si riferisca la violazione stessa. Qualora la sanzione complessiva risulti di ammontare superiore a lire 200 milioni, essa è ricondotta e comminata in tale ultima misura. In tali casi, l'Amministrazione comunale competente, contestualmente alla comminazione della sanzione prevista, ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione richiesta, entro un termine perentorio da essa stabilito, pena la cessazione dell'attività dell'impianto di cui si tratti.

     4. La presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 3, entro 30 giorni dalla scadenza del termine ivi previsto, è soggetta alla sanzione prevista dal comma 3 del presente articolo, ridotta ad un quinto.

     5. Il superamento dei limiti di esposizione previsti dall'articolo 3 del D.M. n. 381/1998, ovvero dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso D.M., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni. In tal caso l'Amministrazione comunale competente diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti ed i valori normativamente fissati. In caso di recidiva, l'importo della sanzione è raddoppiato, fatto salvo l'ordine di cessazione immediata dell'attività, nonché la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

     6. I titolari degli impianti soggetti a risanamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, che non effettuino le relative azioni, nei tempi e con le modalità ordinate dal comune, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

     7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche del sistema penale", nonché quelle previste dalla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85, "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie", e dalla Legge regionale 10 aprile 1997, n. 27, "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie.

     1. L'obbligo relativo all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), decorre dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione regionale prevista dall'articolo 4, comma 2; a tal fine, entro 90 giorni dalla pubblicazione stessa i titolari degli impianti già in esercizio, nonché i legali rappresentanti degli stessi, sono tenuti a presentare apposita domanda al Comune competente.

     2. I soggetti di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo ivi previsto, possono proseguire l'esercizio attuale degli impianti; peraltro, in assenza di ottemperanza all'obbligo previsto dal comma 1, entro il termine ivi prescritto, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'art. 10.

     3. L'Amministrazione comunale competente, qualora alcuno degli impianti di cui al comma 1 superi i limiti e valori normativamente prescritti, ordina le azioni di risanamento necessarie, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8 della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 3.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 6 ottobre 2011, n. 49.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 17 luglio 2000, n. 22.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2010, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2010, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.